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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36315/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La Corte d'assise d'appello di Brescia, con sentenza del 12 novembre 2025, aveva condannato l'imputato a 14 anni di reclusione per omicidio (art. 575 c.p.), distruzione o soppressione di cadavere (art. 411 c.p.) e violazione della normativa sulle armi (art. 2 legge 895/1967), ritenuti in continuazione, con attenuanti generiche e riduzione per il giudizio abbreviato. Con sentenza dell'8 settembre 2026, la Cassazione aveva rigettato il ricorso dell'imputato e accolto quello del Procuratore generale, annullando con rinvio alla Corte d'assise d'appello di Venezia limitatamente all'aggravante della premeditazione contestata per l'omicidio; aveva dichiarato definitivi l'accertamento di responsabilità e il riconoscimento delle attenuanti generiche, precisando che il trattamento sanzionatorio sarebbe stato determinato, se necessario, dal giudice di rinvio. Il Procuratore generale ha chiesto alla Cassazione, ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p., di integrare il dispositivo indicando quale pena per l'omicidio fosse eseguibile nelle more del giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte ha respinto la richiesta di integrazione del dispositivo. Ha chiarito che la dichiarazione prevista dall'art. 624 c.p.p. riguarda esclusivamente l'individuazione delle parti della sentenza divenute irrevocabili, non l'accertamento della loro eseguibilità né la specifica individuazione della pena da eseguire, questioni spettanti agli organi dell'esecuzione. Nel caso concreto, inoltre, non occorreva un'ulteriore dichiarazione di irrevocabilità, poiché la sentenza di annullamento aveva già precisato in motivazione che erano definitivi l'accertamento di responsabilità e il riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre il trattamento sanzionatorio sarebbe stato determinato, se necessario, dal giudice di rinvio. La richiesta non ha quindi condotto all'adozione dell'ordinanza domandata.

Norme richiamate

  • art. 624, comma 2, c.p.p.

    Tale dichiarazione può essere adottata anche successivamente alla pronuncia della sentenza, anche su domanda del pubblico ministero presso il giudice competente per il rinvio, con ordinanza adottata in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. (art. 624, comma 3 cod. proc. pen.);

    La dichiarazione prevista dall'art. 624, comma 2, c.p.p. identifica le parti della sentenza parzialmente annullata divenute irrevocabili; può essere resa anche successivamente, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza camerale.

  • art. 624, comma 3, c.p.p.

    Tale dichiarazione può essere adottata anche successivamente alla pronuncia della sentenza, anche su domanda del pubblico ministero presso il giudice competente per il rinvio, con ordinanza adottata in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. (art. 624, comma 3 cod. proc. pen.);

    L'ordinanza sulla dichiarazione di irrevocabilità può essere emessa successivamente alla sentenza, su domanda del pubblico ministero competente per il giudizio di rinvio e senza le forme camerali dell'art. 127 c.p.p.

Massime di principio

  • In caso di annullamento parziale con rinvio, la dichiarazione prevista dall'art. 624 c.p.p. ha il solo scopo di individuare le parti della sentenza divenute irrevocabili; non può essere utilizzata per stabilire l'eseguibilità delle statuizioni irrevocabili o per determinare quale specifica pena debba essere eseguita.
  • Le questioni sull'eseguibilità e sulla concreta individuazione della pena relativa ai capi non in connessione essenziale con quelli colpiti dall'annullamento competono agli organi dell'esecuzione.
  • L'ordinanza ex art. 624 c.p.p. è necessaria soltanto quando occorra chiarire quali parti della sentenza parzialmente annullata siano divenute irrevocabili; non va adottata se tale delimitazione risulta già chiaramente dalla sentenza di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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