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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10875/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato colpevole del reato di tentato riciclaggio (art. 648-bis c.p.), contestandogli di avere compiuto atti diretti a occultare la provenienza furtiva dell'autovettura rubata a Carmelita Russo mediante lo smontaggio dei sedili anteriori e la rimozione parziale della targa. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) insufficiente prova dell'elemento oggettivo poiché lo smontaggio dei sedili non sarebbe idoneo a dissimulare la provenienza delittuosa; 2) insufficiente prova dell'elemento soggettivo, attesa la circostanza che l'auto fosse parcheggiata in strada, in pieno giorno, senza segni di effrazione, e che il Mele fosse in possesso delle chiavi; 3) travisamento della prova rispetto al verbale che indicherebbe la presenza esterna del sedile da montare; 4) omessa o insufficiente motivazione sulle censure riguardanti la consapevolezza della provenienza furtiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di Cassazione, e che la Corte territoriale non avesse manifestato contraddizioni logiche decisive. Il Collegio ha preliminarmente affermato la configurabilità del tentativo di riciclaggio; ha condiviso la valutazione che gli atti compiuti (smontaggio dei sedili e targa parzialmente staccata) erano idonei a costituire condotte dissimulatorie e che l'elemento soggettivo poteva essere desunto dalle circostanze, non venendo escluso dal fatto che il ricorrente deteneva le chiavi. Anche il profilo del presunto travisamento non ha superato la soglia di ammissibilità, essendo compatibile con l'azione dissimulatoria la presenza di un sedile già smontato all'esterno. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    La norma è stata interpretata nel senso che il delitto di riciclaggio può configurarsi anche nella forma del tentativo: atti materiali diretti a dissimulare la provenienza illecita di un bene (es. smontaggio sedili, rimozione targa) possono integrare l'elemento oggettivo, e l'elemento soggettivo può essere desunto da circostanze e condotte complessive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predisposta come base giuridica per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in euro 3000.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024 (Pepe, Rv. 285909-01)

    Precedente richiamato per confermare che la fattispecie di riciclaggio, nella formulazione vigente, non è costruita come delitto a consumazione anticipata, e quindi il tentativo del reato è configurabile.

Massime di principio

  • Il tentativo di riciclaggio è perseguibile: non è necessario che l'azione sia giunta a completa consumazione, ma che vi siano atti idonei e diretti a occultare o dissimulare la provenienza illecita del bene.
  • La valutazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato si fonda anche su prove indiziarie e circostanziali; la presenza delle chiavi o il parcheggio in luogo pubblico non escludono automaticamente la consapevolezza della provenienza illecita.
  • In sede di Cassazione non è consentita una nuova valutazione del positivo o negativo apprezzamento della prova effettuato dal giudice di merito: le censure devono evidenziare vizi logico-giuridici manifesti e decisivi per essere ammissibili.
  • Le doglianze di travisamento della prova richiedono la dimostrazione di incongruenze manifeste e decisive tra i fatti accertati e le risultanze documentali; dichiarazioni compatibili con la ricostruzione del giudice di merito non bastano a rovesciarla in Cassazione.
  • Dal punto di vista probatorio, atti come la rimozione della targa o lo smontaggio di componenti identificative possono essere considerati idonei a ostacolare il riconoscimento della provenienza delittuosa e a dimostrare la volontà di dissimulare.
  • Proceduralmente, l'inammissibilità del ricorso comporta l'addebito delle spese e la possibile comminazione di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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