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Sentenza

Sentenza del 06/02/2017 n. 183 - Trib. Amm. Reg. per il Veneto

I.C.I. - agevolazioni - immobile di proprietà di ente religioso - utilizzazione prevalentemente commerciale - esenzione - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'O.D. ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI sostenendo, da un lato, vizi di motivazione e di contenuto degli atti, in particolare con riferimento alle sanzioni, e, dall'altro, l'insussistenza del presupposto impositivo. L'ente ha invocato l'esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività assistenziali e ricettive non aventi natura esclusivamente commerciale, evidenziando la finalità solidaristica della struttura, l'accoglienza di disabili, giovani, famiglie numerose e persone economicamente svantaggiate, nonché l'applicazione di tariffe inferiori a quelle alberghiere.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva confermato l'imposizione, escludendo però le sanzioni. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto non dimostrato il requisito oggettivo dell'esenzione, precisando che non è sufficiente la natura non commerciale dell'ente o la destinazione astratta dell'immobile, ma occorre provare che l'attività sia concretamente svolta con modalità non commerciali. Nel caso concreto, la struttura era aperta tutto l'anno e a chiunque, offriva servizi assimilabili a quelli alberghieri, destinava oltre il 45% dei posti al mercato libero, applicava tariffe non significativamente inferiori a quelle di mercato ed era orientata alla produzione di reddito. L'attività è stata quindi qualificata come esercizio di impresa commerciale soggetto a ICI. L'O.D. è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di appello, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di culto.

    L'esenzione richiede non solo il requisito soggettivo dell'utilizzo dell'immobile da parte di un ente non commerciale, ma anche il requisito oggettivo: l'attività deve essere concretamente svolta con modalità non commerciali e l'immobile deve essere utilizzato esclusivamente per l'attività agevolata.

  • Artt. 16 e 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Sono stati invocati dall'O.D. in relazione alla validità e alla motivazione degli atti di irrogazione delle sanzioni. Nel giudizio di primo grado le sanzioni sono state escluse, mentre la decisione d'appello ha confermato la sentenza impugnata.

  • Artt. 15, 35 e 36, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norme processuali richiamate nel dispositivo per la decisione della controversia tributaria e per la condanna alle spese.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione tributaria collegata alla natura non commerciale dell'ente non basta dimostrare che il proprietario sia un ente religioso o non commerciale: il contribuente deve provare anche le concrete modalità non commerciali di gestione dell'immobile.
  • La natura dell'attività deve essere valutata nel suo complesso, considerando accessibilità al pubblico, durata dell'apertura, servizi offerti, tariffe, percentuale di posti destinata al mercato libero, modalità gestionali, iscrizione al registro delle imprese e ricavi prodotti.
  • La presenza di finalità solidaristiche o di categorie agevolate non è sufficiente se una parte significativa della struttura opera sul mercato libero e l'attività persegue prevalentemente la produzione di reddito.
  • Tariffe inferiori a quelle degli alberghi non determinano automaticamente la non commercialità: la riduzione deve essere significativa e accompagnata da un'organizzazione e da modalità di gestione effettivamente incompatibili con una normale attività d'impresa.
  • L'onere della prova del requisito oggettivo dell'esenzione grava sul contribuente, che deve fornire elementi concreti e riferiti alla gestione effettiva, non soltanto documenti o qualificazioni astratte sulla destinazione dell'immobile.

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