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Legge

L.R. Liguria 18/2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Normativa regionaleL.R. Liguria 18/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 18/2016 modifica il testo unico sul commercio introducendo una verifica preventiva regionale per le grandi strutture di vendita, nuove regole procedurali in SUAP e Conferenza di servizi, limiti localizzativi, contributi per la riqualificazione delle aree commerciali e disposizioni transitorie. Vigente dal giorno della pubblicazione (30 luglio 2016).

Modifiche al testo unico ligure sul commercio, soprattutto per grandi strutture di vendita e tutela della rete distributiva

Modifiche al testo unico regionale sul commercio della Liguria

La legge regionale n. 18 del 29 luglio 2016 interviene sulla l.r. Liguria 2 gennaio 2007, n. 1, riorganizzando la disciplina delle grandi strutture di vendita e introducendo vincoli di localizzazione, una verifica preventiva di ammissibilità regionale, contributi economici a carico degli operatori e misure di tutela della rete distributiva locale. Si applica nel territorio della Liguria.

Programmazione commerciale e criteri comunali

La Regione rafforza il ruolo della programmazione commerciale e urbanistica, che la Giunta propone al Consiglio regionale anche con atti separati per singola tipologia di attività commerciale. I Comuni, per la disciplina delle medie strutture di vendita, devono tener conto, se disponibili, dei dati anagrafici più recenti rispetto all’ultimo censimento.

Verifica preventiva di ammissibilità per le grandi strutture di vendita

Per le istanze relative a grandi strutture di vendita e ad alcune tipologie connesse, la Regione effettua una verifica preventiva di ammissibilità sulla base delle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali dell’Allegato A. La verifica tutela salute, lavoratori, ambiente urbano e beni culturali.

La verifica:

  • è svolta entro 60 giorni dal ricevimento degli atti da parte del SUAP;
  • avviene mediante Conferenza di servizi interna disciplinata da un provvedimento della Giunta regionale;
  • decorso il termine, si intende conclusa con esito positivo.

Sono ammissibili gli insediamenti in edifici esistenti già usati per attività commerciali oppure in aree con destinazione d’uso produttiva, direzionale, commerciale, ad autorimesse e rimessaggi, secondo la pianificazione urbanistica vigente.

Procedimento autorizzatorio per grandi strutture di vendita

L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la concentrazione o l’accorpamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione del Comune competente, rilasciata tramite Conferenza di servizi.

La domanda, presentata al SUAP, deve contenere:

  • dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti;
  • dichiarazione che non occorrono titoli edilizi, salvo i casi in cui si applichi la disciplina specifica per interventi urbanistico-edilizi;
  • indicazione della tipologia, della merceologia, dell’ubicazione e della superficie di vendita;
  • attestazione di un professionista abilitato sulla conformità alla programmazione commerciale e urbanistica regionale e alle condizioni ambientali e territoriali dell’Allegato A.

Il SUAP verifica la completezza della domanda e, entro 15 giorni, trasmette alla Regione copia dell’istanza e degli allegati per la verifica preventiva. Se la verifica regionale è negativa, la domanda è dichiarata improcedibile previa comunicazione di cui all’art. 10-bis della l. 241/1990.

La Conferenza di servizi è convocata dal SUAP dopo l’esito positivo della verifica regionale, previo coordinamento con la Regione, e deve deliberare entro 60 giorni dalla convocazione in sede referente. Il parere regionale riguarda solo la compatibilità con la programmazione commerciale ed è vincolante. Possono partecipare a titolo consultivo, in seduta pubblica, rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

Se per l’insediamento servono anche titoli edilizi o altri atti autorizzativi, concessori o assensi, nonché eventuali varianti urbanistiche, si applica la disciplina specifica della Conferenza di servizi prevista dalla l.r. 10/2012.

Rapporti con i titoli edilizi e urbanistici

Quando l’intervento commerciale richiede anche CILA, SCIA o DIA per opere urbanistico-edilizie, tali atti sono presentati al SUAP insieme alla domanda di autorizzazione commerciale. Il SUAP compie gli adempimenti istruttori e convoca la Conferenza di servizi solo dopo la verifica positiva di ammissibilità della Regione.

Per titoli edilizi o assensi ulteriori rispetto a quelli richiamati, il SUAP convoca la Conferenza di servizi secondo la l.r. 10/2012. L’autorizzazione commerciale comunale è subordinata al perfezionamento degli adempimenti conseguenti alla Conferenza e al rilascio dei titoli abilitativi pertinenti, se non rilasciati in sede deliberante.

Modifica della tipologia distributiva verso il centro commerciale

La trasformazione di una struttura di vendita da esercizio singolo, sia per medie sia per grandi strutture, a centro commerciale, a superficie netta invariata, richiede una nuova autorizzazione amministrativa con le procedure previste per i centri commerciali, quando siano già state rilasciate le autorizzazioni originarie in Conferenza di servizi.

Verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici

La programmazione commerciale e urbanistica regionale può stabilire criteri per la verifica e l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali fissate dall’Allegato A.

Limiti e tutele localizzative per nuovi insediamenti commerciali

La legge introduce specifici vincoli territoriali per contenere l’impatto degli insediamenti commerciali di maggiore dimensione.

In particolare:

  • per insediamenti gravitanti intorno ad aree con grandi strutture di vendita, centri commerciali, parchi commerciali, distretti commerciali tematici o polo enogastronomico, quando l’intervento complessivo non superi 1.500 mq di superficie netta di vendita e gli esercizi condividano almeno parcheggi o accessi, è richiesto un Accordo di Programma tra Regione e Comune per tutti gli assensi e titoli necessari;
  • attorno ai centri storici urbani in zona omogenea A, con rete commerciale prevalente di vicinato, il Comune può individuare una fascia fino a 1.000 metri lineari dal perimetro in cui sono ammessi solo esercizi di vicinato e medie strutture di vendita fino a 1.000 mq di superficie netta;
  • se nell’area perimetrata è presente un Centro Integrato di Via, sono vietati grandi strutture di vendita, centri commerciali nella forma di grandi strutture, parchi commerciali, distretti commerciali tematici e polo enogastronomico.

In via transitoria, fino all’individuazione comunale della fascia di cui sopra, opera una fascia di profondità pari a 800 metri lineari.

Contributi per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva

L’apertura, il trasferimento, l’ampliamento, la concentrazione e l’accorpamento di grandi strutture di vendita, centri commerciali, parchi commerciali, distretti commerciali tematici e polo enogastronomico sono subordinati all’impegno del proponente, assunto con atto unilaterale d’obbligo verso Comune e Regione, a contribuire a iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.

Il contributo è pari a:

  • 40 euro per ogni mq di superficie di vendita nei casi di trasferimento, ampliamento, concentrazione e accorpamento;
  • 50 euro per ogni mq nei casi di nuova apertura.

Le risorse sono destinate esclusivamente alla creazione e al funzionamento dei CIV. Il versamento deve avvenire prima o contestualmente al rilascio dell’autorizzazione. In casi di eccezionale e comprovata necessità, la Conferenza di servizi può autorizzare la rateizzazione, entro il periodo di validità dell’autorizzazione e previa fideiussione regolare.

Vendite promozionali da parte degli outlet

Le vendite disciplinate dal comma richiamato non possono essere effettuate dagli esercizi che svolgono attività di vendita con modalità outlet.

Termini procedurali e disciplina dei pareri

Viene ampliato a sei il termine richiamato in materia di rilascio di un parere o adempimento previsto dall’articolo 143, comma 3-sexies, della l.r. 1/2007. Il dato è rilevante solo nell’ambito della disciplina specifica richiamata dalla legge regionale vigente.

Allegato A: condizioni ambientali e urbanistiche per le grandi strutture di vendita

L’Allegato A individua le condizioni urbanistico-territoriali e gli indicatori ambientali da considerare nella verifica preventiva per le grandi strutture di vendita.

Tra i criteri principali:

  • priorità a edifici esistenti già commerciali, aree produttive urbane dismesse o da riconvertire, edifici produttivi e complessi produttivi già utilizzabili, aree produttive urbanizzate dismesse o infrastrutture dismesse;
  • necessità che le destinazioni urbanistiche siano compatibili con usi produttivi, direzionali, commerciali, autorimesse e rimessaggi;
  • esclusione o forte limitazione in presenza di aree inondabili in Fascia A o B, suscettività al dissesto alta o molto alta, interferenze con elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti o elementi della rete ecologica regionale;
  • obbligo di opere di urbanizzazione esterne per migliorare la qualità urbana e di adeguamenti o potenziamenti della viabilità di accesso, a seconda del tipo di area;
  • necessità di accesso da strade di adeguata categoria e di presenza di trasporto pubblico entro 300 o 500 metri a piedi, secondo il caso;
  • previsione di aree pedonali, spazi verdi, soluzioni di riduzione dell’impermeabilizzazione, tetti e pareti verdi, parcheggi pertinenziali adeguati e, in alcuni casi, collegamenti pedonali entro 100 metri.

L’Allegato contiene anche indicatori ambientali qualitativi da verificare per le domande di autorizzazione, relativi a benzene, NO2, SO2, CO, PM10 e PM2,5, con soglie di valutazione e valori limite riferiti alla qualità dell’aria regionale. Tali indicatori non hanno carattere ostativo alle autorizzazioni, ma servono come parametro di valutazione tecnica.

Disposizioni transitorie

Dopo l’entrata in vigore della legge restano applicabili, con le eccezioni indicate, le disposizioni della deliberazione del Consiglio regionale n. 31/2012 sulla programmazione commerciale e urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa.

Sono fatti salvi, se commercialmente assentibili secondo tale deliberazione:

  • i procedimenti di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 1/2007;
  • i procedimenti di autorizzazione commerciale per i quali si siano già svolte le Conferenze di servizi in sede referente ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della previgente disciplina e della l.r. 10/2012.

Restano inoltre fermi gli Accordi di programma e gli Accordi di pianificazione già sottoscritti.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

Per il 2016 gli oneri derivanti dall’articolo 26-bis sono coperti con una variazione di bilancio pari a 95.000 euro sia in entrata sia in spesa. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, avvenuta il 30 luglio 2016.

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