L.R. Liguria 11/2016
INTERVENTI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Regione interventi di assistenza e aiuto ai familiari di esercenti attività economiche deceduti vittime della criminalità, con assistenza legale e contributi per emergenze economiche. Prevede anche un patrocinio a spese regionali nei procedimenti penali per legittima difesa, poi dichiarato costituzionalmente illegittimo. La legge è entrata in vigore il 13 luglio 2016.
Interventi regionali a favore delle vittime della criminalità
Interventi regionali a favore delle vittime della criminalità
La legge regionale disciplina misure di sostegno a favore di familiari di esercenti attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o comunque economiche deceduti a causa della criminalità, nonché un patrocinio a spese della Regione in specifiche ipotesi penali. Opera nel territorio della Regione e mira a fronteggiare le conseguenze personali ed economiche di tali eventi.
Assistenza e aiuto ai familiari delle vittime
La Regione favorisce interventi di assistenza e aiuto in favore dei familiari degli esercenti un’attività economica deceduti vittime della criminalità. Le forme di sostegno previste sono:
- assistenza legale;
- contributi destinati ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.
La norma è orientata a sostenere i nuclei familiari colpiti dal venir meno della fonte di reddito derivante dall’attività del soggetto deceduto.
Patrocinio a spese regionali nei procedimenti penali
La legge prevedeva anche il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali a favore di cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, fossero:
- indagati per eccesso colposo in legittima difesa; oppure
- assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa.
L’applicazione di tale disposizione era limitata ai cittadini nei cui confronti l’azione penale fosse esercitata a decorrere dall’entrata in vigore della legge.
Giurisprudenza costituzionale e attualità della disciplina
Il comma che prevedeva il patrocinio a spese regionali è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 172/2017. Ne consegue che tale previsione non è più applicabile.
Criteri attuativi e priorità
La Giunta regionale è incaricata di definire criteri e modalità applicative degli interventi previsti dalla legge. Nell’attuazione deve essere riconosciuta priorità ai soggetti di età superiore ai 65 anni.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono coperti, per l’esercizio 2016, mediante una variazione compensativa di 20.000 euro, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 2 "Sistema integrato di sicurezza urbana" del bilancio 2016-2018. Per gli esercizi successivi la copertura è rimessa alla legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi il 13 luglio 2016.
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