L.R. Liguria 19/2016
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 (RIFORMA DEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) ED ALTRE MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 19/2016 aggiorna la disciplina del trasporto pubblico regionale e locale, ridefinendo bacini, ambiti territoriali ottimali, competenze di Regione, Città metropolitana ed enti di area vasta, regole di affidamento, contratti di servizio, bigliettazione elettronica e riparto risorse. Modifica anche sanzioni sui titoli di viaggio e un limite di spesa. Molte disposizioni si applicano dal 2016 e una parte riguarda il riparto 2016-2017.
Modifiche alla riforma del trasporto pubblico locale ligure e ad altre norme di settore
Modifiche al sistema del trasporto pubblico regionale e locale della Liguria
La legge interviene sulla l.r. 33/2013, riformando in modo organico la governance del trasporto pubblico regionale e locale in Liguria. Ridefinisce i livelli territoriali di programmazione, le competenze tra Regione, Città metropolitana di Genova ed enti di area vasta, le regole per affidamenti e contratti di servizio, nonché il riparto delle risorse.
Ambito territoriale, bacini e assetto della rete
La disciplina distingue tra bacino di programmazione, bacino di mobilità e rete di trasporto. Il bacino di programmazione coincide con il livello regionale di indirizzo, pianificazione e programmazione; il bacino di mobilità coincide con l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO), entro cui si realizza un sistema integrato e coordinato; la rete di trasporto è l’insieme di più linee connesse e integrate anche tra diversi modi di trasporto.
La programmazione fa riferimento agli ambiti territoriali ottimali, al plurale, e la Regione può garantire servizi di mobilità nei territori interessati compatibilmente con le risorse disponibili e con gli accordi di programma sottoscritti. Sono abrogate alcune previsioni precedenti sui servizi aggiuntivi.
Competenze della Regione
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, oltre alle funzioni di amministrazione dei servizi che richiedono esercizio unitario a scala regionale.
Il Consiglio regionale:
- definisce gli indirizzi per la pianificazione del trasporto locale e i criteri per i piani di bacino di Città metropolitana ed enti di area vasta;
- approva il piano regionale dei trasporti e i relativi aggiornamenti;
- approva il programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riguardo ai servizi minimi.
Nel programma dei servizi sono individuati rete e organizzazione dei servizi, modalità tariffarie e di integrazione tariffaria, risorse destinate ai servizi minimi e criteri per ridurre congestione, rumore e inquinamento.
La Giunta regionale approva gli accordi di programma e i piani per gli investimenti. Per i servizi ferroviari in ambito sovracomunale la Regione agisce come ente di governo, espleta le procedure di affidamento e gestisce il contratto di servizio.
Il controllo avviene tramite monitoraggio di domanda, offerta e qualità, anche con strumenti informatici e con il supporto dell’Osservatorio Regionale dei Trasporti.
Competenze della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta
La Città metropolitana di Genova e gli enti di area vasta, come enti di governo degli ATO, approvano i piani di bacino, stipulano gli accordi di programma per assicurare pianificazione e integrazione del servizio e per reperire le risorse per i servizi aggiuntivi, affidano i servizi di trasporto nell’ambito di competenza e svolgono il monitoraggio dei contratti di servizio.
Il piano di bacino metropolitano e provinciale è lo strumento per perseguire un sistema di trasporto integrato tra le diverse modalità, coerente con l’assetto territoriale e con i fabbisogni di mobilità della popolazione, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta.
Ambiti territoriali ottimali e enti di governo
Sono istituiti:
- un ATO regionale coincidente con l’intero territorio della Liguria per i servizi ferroviari che richiedono esercizio unitario a livello regionale, governato dalla Regione;
- quattro ATO per i servizi terrestri e marittimi, diversi dai ferroviari, coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, governati dai medesimi enti.
Tavoli di confronto consultivo
La Giunta regionale istituisce tavoli di confronto tra i soggetti coinvolti nella riforma del trasporto pubblico regionale e locale. I tavoli hanno funzione consultiva e la partecipazione è gratuita.
Accordi di programma e collegamenti tra ambiti diversi
Gli accordi di programma disciplinano anche le modalità di svolgimento dei servizi di collegamento tra comuni appartenenti ad ambiti territoriali diversi.
Impianti a fune, tranvie, filovie e metropolitane
Le competenze sugli impianti di trasporto con trazione a fune, tranvie, filovie e metropolitane sono ripartite in base all’estensione territoriale:
- Regione, se interessano più comuni in diversi territori provinciali;
- Città metropolitana di Genova ed enti di area vasta, se interessano più comuni nello stesso territorio provinciale;
- Comune, se l’impianto si sviluppa interamente nel territorio comunale.
Servizi autorizzati
Viene introdotta una disciplina specifica per i servizi autorizzati. L’autorizzazione spetta:
- alla Regione per servizi sovraregionali, quando la parte prevalente del percorso si svolge in Liguria, e per quelli sovraprovinciali;
- alla Città metropolitana di Genova e agli enti di area vasta per i servizi sovracomunali;
- al Comune per i servizi comunali.
L’autorizzazione è rilasciata su istanza dell’impresa di trasporto in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa nazionale. Per i nuovi servizi autorizzati a decorrere dall’anno 2014 è richiesta la disponibilità di almeno un veicolo accessibile alle persone disabili, anche tramite convenzioni.
Affidamento dei servizi di trasporto pubblico
Gli enti di governo affidano i servizi nel rispetto della normativa europea e statale e delle prescrizioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Le procedure devono tener conto dei costi standard o efficienti e del modello di remunerazione a costo netto, per perseguire efficienza, sostenibilità economico-finanziaria e qualità.
La durata dell’affidamento è rapportata agli investimenti previsti dal contratto. I lotti di gara devono avere dimensioni tali da favorire la più ampia partecipazione, senza discriminazioni.
Gli enti affidanti devono individuare beni essenziali e indispensabili, mobili e immobili, da mettere a disposizione del nuovo gestore, assicurando il subentro secondo la normativa vigente. Il trasferimento può avvenire tramite cessione, locazione o affitto. Sono previsti accordi specifici sul valore di subentro e sulla quota di contribuzione pubblica riferita ai beni. È esclusa ogni forma di indennizzo a favore del gestore cessante.
Contratto di servizio
L’esercizio dei servizi è regolato da contratto di servizio, che deve garantire equilibrio economico per tutta la durata dell’affidamento e obiettivi di efficienza continuativi.
Il contratto disciplina, tra l’altro:
- corrispettivo e modalità di erogazione;
- modifiche dei servizi e delle condizioni economiche;
- eventuali servizi subaffidati;
- obiettivi di efficienza e penalità;
- standard qualitativi minimi, indicatori di misurazione e criteri di monitoraggio da recepire nella Carta della mobilità;
- modalità di controllo tramite monitoraggio di domanda, offerta e qualità;
- obblighi di certificazione dei bilanci e contabilità separata;
- trasmissione dei dati utili alla programmazione regionale;
- garanzie del diritto alla mobilità delle persone disabili.
Bigliettazione elettronica e monitoraggio
Dal 2016 la Regione avvia l’attuazione del sistema di bigliettazione elettronica integrata su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di semplificare i sistemi tariffari, migliorare l’integrazione e consentire una programmazione più aderente alla domanda reale. La Giunta regionale definisce le modalità attuative.
Riparto delle risorse e criteri di finanziamento
La rubrica della disposizione sulle risorse viene modificata in “Riparto di risorse”. Per gli anni 2016 e 2017 il riparto riguarda il trasporto terrestre, con esclusione del ferroviario.
Le risorse sono erogate tenendo conto del raggiungimento dei parametri di efficientamento previsti dalla normativa statale. Una quota massima di 400.000 euro annui è destinata alle attività di programmazione, controllo e alle ulteriori funzioni indicate dalla legge; inoltre Città metropolitana ed enti di area vasta possono destinare fino al 2% annuo per l’esercizio delle funzioni di loro competenza in materia di trasporto.
Modifiche alla disciplina delle sanzioni per i viaggiatori
La legge modifica la disciplina sanzionatoria regionale sui viaggiatori privi di titolo o con titolo irregolare. Sono precisati gli importi minimi e le riduzioni applicabili, e viene introdotta una disciplina speciale per minori di 18 anni o incapaci: il pagamento dell’importo ridotto può essere effettuato dai soggetti esercenti la potestà o tenuti alla sorveglianza entro il giorno non festivo successivo alla notifica del verbale, se non è stata possibile la contestazione immediata.
Altre modifiche finanziarie e abrogazioni
Viene integrato il limite di spesa annua relativo a una disposizione della l.r. 40/2014, fissandolo in un massimo di 21 milioni di euro su base annua.
Sono inoltre abrogate varie disposizioni transitorie della l.r. 18/2014 e altre norme ormai superate della l.r. 33/2013.
Regime transitorio e cessazione di funzioni dell’Agenzia regionale
Dalla data di entrata in vigore della legge:
- il comma 5 dell’articolo 28 bis della l.r. 33/2013 cessa di avere effetto e le relative risorse sono destinate all’efficientamento del servizio, alla riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico e alle funzioni regionali di programmazione e controllo;
- l’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale cessa di svolgere le funzioni e attività previste dagli articoli abrogati dalla legge.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
La norma finanziaria dispone variazioni di bilancio per gli anni 2016, 2017 e 2018, con riduzioni e corrispondenti incrementi di spesa su missione, programma e titolo indicati nel testo.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 9 ago 2016L.R. Liguria 20/2016
- Legge · 29 lug 2016L.R. Liguria 16/2016
- Legge · 29 lug 2016L.R. Liguria 17/2016
- Legge · 29 lug 2016L.R. Liguria 18/2016
- Legge · 5 lug 2016L.R. Liguria 11/2016
- Legge · 5 lug 2016L.R. Liguria 12/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →