Circolare numero 34 del 6-3-2006
Precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della certificazione CUD 2006. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il modello CUD 2006 approvato dall’Agenzia delle Entrate, i termini di rilascio della certificazione e le modalità di compilazione della parte previdenziale INPS. Vengono chiariti i soggetti obbligati, le casistiche particolari e le regole di esposizione dei dati per lavoratori subordinati e collaboratori coordinati e continuativi, tenendo conto dell’introduzione della denuncia EMens. Sono inoltre precisate alcune esclusioni, gli importi da indicare e l’uso delle annotazioni in presenza di situazioni specifiche o omissioni contributive.
Istruzioni per il CUD 2006 e relativi dati previdenziali INPS
CUD 2006: certificazione dei redditi di lavoro dipendente e dei dati previdenziali INPS
La circolare descrive il modello CUD 2006 approvato dall’Agenzia delle Entrate e ne chiarisce contenuto, termini di rilascio e modalità di compilazione, con particolare attenzione alla parte previdenziale INPS. L’attenzione principale è rivolta alla semplificazione introdotta dalla denuncia EMens, che non elimina però l’obbligo di certificazione ai fini previdenziali.
Oggetto della certificazione
Il CUD 2006 deve attestare:
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati corrisposti nell’anno 2005;
- le ritenute d’acconto operate e le detrazioni effettuate;
- i dati previdenziali e assistenziali relativi ai contributi versati o dovuti all’INPS, all’INPDAP e all’IPOST.
La certificazione riguarda anche gli importi soggetti a tassazione ordinaria o separata, come arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, acconti e anticipazioni erogati nel 2005 e prestazioni pensionistiche in capitale ex D.Lgs. n. 124/1993.
Soggetti obbligati e utilizzo della certificazione
Il CUD 2006 deve essere rilasciato dai datori di lavoro, dagli enti eroganti trattamenti pensionistici e, per la sola parte previdenziale INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta già tenuti alle denunce individuali delle retribuzioni o al mod. DAP/12.
La certificazione può essere presentata dall’interessato all’INPS per gli adempimenti istituzionali. Se viene rilasciata agli eredi del sostituito, la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.
Termini di rilascio
Il CUD deve essere consegnato:
- entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati;
- entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Devono essere certificati anche i compensi corrisposti nel 2005 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS.
Parte previdenziale INPS e rapporto con EMens
La parte C del modello, relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS, è stata semplificata per effetto dell’introduzione della denuncia EMens dal 1° gennaio 2005. La circolare precisa però che l’EMens non ha eliminato l’obbligo del CUD ai fini previdenziali, previsto dall’art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322/1998.
Le istruzioni di compilazione rinviano al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e vengono integrati con chiarimenti specifici sui principali riquadri della parte previdenziale.
Casistiche particolari
La circolare individua alcune situazioni in cui la compilazione o l’adempimento si discostano dalla regola generale:
- per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato l’obbligo certificativo è assolto dall’INPS sulla base delle dichiarazioni trimestrali della manodopera, con esonero del datore di lavoro;
- per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative ex legge n. 240/1984 non devono essere certificati i dati relativi a CIG, CIGS, mobilità e ANF versati con DM10;
- per i lavoratori autonomi dello spettacolo non è previsto il rilascio del CUD, in ragione della qualificazione autonoma del reddito;
- il CUD previdenziale deve invece essere compilato anche nei casi di contribuzione aggiuntiva, contribuzione figurativa collegata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito e contribuzione dovuta per gli amministratori locali;
- non deve essere compilato, per l’intera parte previdenziale, quando il lavoratore ha svolto per tutto l’anno funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali o provinciali con aspettativa non retribuita ex art. 31 della legge n. 300/1970.
Sezione 1 - Lavoratori subordinati
La sezione destinata ai lavoratori subordinati contiene i dati identificativi del rapporto e i principali elementi contributivi.
Matricola aziendale ed enti pensionistici
Nel campo della matricola aziendale va riportato il numero attribuito dall’INPS al datore di lavoro. Se nel corso dell’anno sono state utilizzate più posizioni aziendali per lo stesso dipendente, devono essere compilati distinti riquadri previdenziali.
Il campo "Ente pensionistico INPS" va barrato quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS, anche per gestioni speciali o fondi confluiti nell’INPS. Il campo "Altro ente pensionistico" va barrato quando il lavoratore è iscritto a enti diversi dall’INPS, come INPDAP, INPGI, ENPALS o forme pensionistiche estere.
Imponibile previdenziale
Nel punto dedicato all’imponibile previdenziale va indicato l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno, sia intere sia ridotte, insieme alle competenze non mensili e ad altri elementi soggetti a contribuzione ordinaria, come:
- arretrati di anni precedenti dovuti per legge o contratto;
- mensilità aggiuntive, premi e gratifiche;
- premi di risultato;
- importi per ferie e festività non godute;
- fringe benefits e altre utilità assoggettate a contribuzione ordinaria.
Per le retribuzioni convenzionali deve essere indicato il relativo valore convenzionale. Quando la contribuzione è calcolata su basi imponibili diverse tra IVS e altre forme, va esposta la retribuzione assoggettata al contributo IVS; per i lavoratori soggetti al massimale contributivo e pensionabile, se il tetto è stato superato, si indica solo l’imponibile entro il massimale di euro 84.049,00 per il 2005.
Sono inoltre chiariti specifici criteri per:
- indennità sostitutiva del preavviso dei cessati entro il 31 dicembre 2005, da includere anche per la parte riferita al 2006;
- arretrati di retribuzione, da includere solo se corrisposti nel 2005 per effetto di norme di legge o contratto aventi efficacia retroattiva;
- arretrati liquidati per transazione, conciliazione o sentenza, da gestire con DM10/V, O1/M-vig, SA/vig o EMens, con eventuale certificazione sostitutiva;
- fondi integrativi gestiti dall’INPS, per i quali va indicato solo l’imponibile riferito al FPLD;
- premi di risultato, per i quali va esposta solo la parte soggetta a contribuzione previdenziale e assistenziale, non quella assoggettata al contributo di solidarietà del 10%.
La circolare tratta anche la contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti ex art. 3, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 564/1996, la contribuzione figurativa collegata agli assegni straordinari del credito, la contribuzione atipica degli ex dirigenti INPDAI e il caso dei lavoratori a domicilio.
Contributi trattenuti e bonus legge n. 243/2004
Nel campo relativo ai contributi a carico del lavoratore devono essere indicati i contributi obbligatori trattenuti e riferiti all’INPS, esclusi quelli dovuti ad altri enti o le trattenute dei pensionati che lavorano. Vengono richiamate le principali aliquote e componenti, tra cui:
- 8,89% IVS o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% CIGS;
- 0,125% per i lavoratori del credito e credito cooperativo;
- 1% IVS sulla quota eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo dei lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% per gli iscritti agli ex fondi integrativi INPS.
Per i lavoratori che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 243/2004 deve essere riportato il bonus maturato per i contributi pensionistici dell’anno di competenza, arrotondato all’unità di euro.
Mesi coperti da EMens
I campi dedicati ai mesi EMens sono obbligatori e non esprimono la copertura assicurativa, ma i mesi nei quali sono state trasmesse le denunce retributive individuali. Se la denuncia è stata presentata in tutti i mesi dell’anno si barrerà il campo "Tutti"; altrimenti si barrano i mesi in cui la denuncia non è stata presentata. Se al momento del rilascio del CUD uno o più flussi non sono ancora stati trasmessi, la circostanza può essere indicata nelle annotazioni.
Sezione 2 - Collaborazioni coordinate e continuative
La sezione dedicata ai collaboratori coordinati e continuativi, inclusi i collaboratori a progetto iscritti alla Gestione separata INPS, certifica i compensi corrisposti nel 2005 e i relativi contributi.
In caso di incorporazione del precedente committente con estinzione dello stesso, i dati devono essere esposti complessivamente come se il nuovo soggetto fosse stato l’unico committente per tutto l’anno.
Compensi, contributi e massimale
Nel punto relativo ai compensi va indicato il totale dei compensi corrisposti nel 2005 entro il massimale contributivo annuo di euro 84.049,00. Sono considerati erogati nel 2005 anche i compensi pagati entro il 12 gennaio 2006 ma relativi al 2005.
Nei campi successivi vanno indicati:
- i contributi dovuti all’INPS secondo le aliquote vigenti nella Gestione separata nel 2005;
- i contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico, pari a un terzo del totale dovuto;
- i contributi effettivamente versati dal committente.
Mesi EMens per i collaboratori
Anche per i collaboratori è obbligatorio indicare i mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens. Il campo "Tutti" si usa quando le denunce sono state inviate in tutti i mesi del 2005; in caso contrario si barrano i mesi in cui la denuncia non è stata presentata. La circolare precisa che, ad esempio, per un collaboratore pagato trimestralmente e denunciato solo in quattro mesi, devono essere barrati gli altri otto mesi.
Sintesi operativa
Per gli operatori del diritto del lavoro e della consulenza fiscale, la circolare è rilevante soprattutto perché chiarisce:
- chi deve rilasciare il CUD 2006 e in quali termini;
- come compilare la parte previdenziale INPS alla luce dell’EMens;
- quali importi includere o escludere dall’imponibile e dai contributi trattenuti;
- come gestire i casi particolari, le rettifiche e le situazioni di pluralità di posizioni assicurative;
- come certificare correttamente i compensi e i contributi dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata.
Punti principali
Adozione del modello CUD 2006
Il provvedimento del 25 novembre 2005 approva lo schema di certificazione unica CUD 2006 e le relative informazioni per il contribuente. Il modello serve ad attestare i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati corrisposti nel 2005, le ritenute operate, le detrazioni effettuate e i dati previdenziali e assistenziali relativi a INPS, INPDAP e IPOST.
Soggetti tenuti al rilascio e utilizzo della certificazione
La certificazione deve essere rilasciata anche, per la sola parte previdenziale INPS, dai datori di lavoro non sostituti d’imposta che sono tenuti alle denunce individuali delle retribuzioni o al mod. DAP/12. Il CUD rilasciato dal datore di lavoro può essere presentato all’INPS per gli adempimenti istituzionali. Se la certificazione è emessa per gli eredi del sostituito, la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.
Termine di consegna del CUD
La certificazione deve essere consegnata entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il rilascio deve avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente. Devono essere certificati anche i compensi corrisposti nel 2005 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS.
Parte previdenziale INPS e rapporto con EMens
La parte C del CUD 2006 è stata semplificata per effetto dell’introduzione della denuncia EMens dal 1° gennaio 2005, ma l’obbligo di certificazione previdenziale resta fermo. Le istruzioni di compilazione rinviano al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e vengono fornite precisazioni specifiche per la compilazione del riquadro INPS.
Casistiche particolari ed esclusioni
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato l’obbligo certificativo è assolto dall’INPS sulla base delle dichiarazioni trimestrali della manodopera; il datore di lavoro è quindi esentato. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative della legge n. 240/1984 non vanno certificati i dati relativi a CIG, CIGS, mobilità e ANF versati con DM10. I lavoratori autonomi dello spettacolo non ricevono il CUD per la natura autonoma del reddito. Il CUD previdenziale va invece compilato anche per contribuzione aggiuntiva, contribuzione figurativa e contribuzione dovuta per amministratori locali. Non va compilato, per la parte previdenziale, se il lavoratore ha svolto per tutto l’anno funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali/provinciali con aspettativa non retribuita.
Sezione 1 - Lavoratori subordinati
La sezione dedicata ai subordinati contiene i dati identificativi del rapporto e dell’imponibile previdenziale. Vanno indicati la matricola aziendale INPS, l’eventuale ente pensionistico INPS o altro ente, l’imponibile previdenziale complessivo, i contributi trattenuti al lavoratore, l’eventuale bonus della legge n. 243/2004 e l’indicazione dei mesi coperti da denuncia EMens.
Imponibile previdenziale e criteri di determinazione
L’imponibile comprende retribuzioni mensili e competenze non mensili corrisposte nel 2005, inclusi arretrati di legge o contratto, mensilità aggiuntive, premi di risultato, ferie e festività non godute e fringe benefits soggetti a contribuzione ordinaria. Se l’adempimento contributivo è assolto su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate queste ultime. In caso di basi imponibili diverse tra IVS e altre forme, va esposta la sola retribuzione assoggettata al contributo IVS; per i soggetti soggetti a massimale contributivo, deve essere indicato l’imponibile entro il limite di euro 84.049,00 per il 2005. Sono precisati anche i criteri per indennità sostitutiva del preavviso, arretrati di retribuzione, fondi integrativi, premi di risultato, contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti, contribuzione figurativa del credito e casi particolari come dirigenti ex INPDAI e lavoratori a domicilio.
Contributi trattenuti, bonus e annotazioni
Nel punto relativo ai contributi a carico del lavoratore devono essere indicati solo i contributi obbligatori trattenuti e dovuti all’INPS, con esclusione di trattenute non previdenziali o dovute ad altri enti. Sono elencate le principali aliquote e contribuzioni da riportare. Per i lavoratori che hanno optato per il bonus di cui alla legge n. 243/2004 deve essere indicato l’ammontare del bonus pensionistico maturato, arrotondato all’euro. In presenza di contribuzioni omesse o di più situazioni assicurative nello stesso anno, possono essere utilizzate le annotazioni e, se necessario, riquadri distinti.
Mesi coperti da denuncia EMens
I punti relativi ai mesi EMens sono di nuova istituzione e servono a certificare i mesi per i quali sono state trasmesse le denunce retributive individuali, indipendentemente dalla copertura contributiva. Se le denunce sono state presentate in tutti i mesi dell’anno si barrerà il campo "Tutti"; altrimenti si indicheranno i mesi esclusi. Se alla data di rilascio del CUD non sono stati ancora trasmessi uno o più flussi, ciò può essere segnalato nelle annotazioni.
Sezione 2 - Collaborazioni coordinate e continuative
La seconda sezione è riservata ai compensi 2005 dei collaboratori coordinati e continuativi, inclusi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione separata INPS. Se nel corso dell’anno vi è stato subentro per incorporazione del committente, i dati devono essere esposti in modo unitario come se vi fosse stato un unico committente per tutto il 2005.
Dati da indicare per i collaboratori
Per i collaboratori vanno certificati: il totale dei compensi corrisposti nel 2005 entro il massimale contributivo di euro 84.049,00, i contributi dovuti all’INPS, quelli trattenuti al collaboratore per la sua quota e quelli effettivamente versati dal committente. Sono considerati erogati nel 2005 anche i compensi pagati entro il 12 gennaio 2006 ma riferiti al 2005.
Mesi EMens per i collaboratori
Anche per i collaboratori è obbligatoria l’indicazione dei mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens. Va barrato il campo "Tutti" se le denunce sono state presentate in tutti i mesi del 2005; altrimenti si barrano i mesi in cui la denuncia non è stata presentata. La logica applicativa è la stessa prevista per la sezione dei lavoratori subordinati.
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