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Circolare

Circolare numero 32 del 3-3-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti operativi sulla certificazione provvisoria di handicap grave ai fini delle agevolazioni previste dalla legge n. 104/1992. Definisce quali medici possono rilasciare la certificazione, precisa che il certificato deve attestare non solo la diagnosi ma anche le difficoltà e la situazione di gravità, e chiarisce che le prestazioni possono essere riconosciute in via transitoria sulla base della certificazione specialistica e del verbale ASL, fermo restando il recupero delle somme in caso di esito definitivo negativo. Specifica inoltre che i permessi o congedi non spettano durante il ricovero e indica i casi in cui la documentazione va comunque sottoposta ai dirigenti medici INPS per valutazioni di congruità.

Legge 104/1992: prime istruzioni sulla certificazione provvisoria per agevolazioni e permessi

Legge 104/1992 - Certificazione provvisoria e prime istruzioni

La circolare fornisce indicazioni operative sulla certificazione provvisoria di handicap grave ai fini delle agevolazioni previste dalla legge n. 104/1992. L’obiettivo è chiarire chi possa rilasciare la certificazione, quale contenuto essa debba avere, in che misura le prestazioni possano essere riconosciute in via transitoria e quale ruolo residui ai medici INPS nei controlli istruttori.

Quesiti interpretativi affrontati

Le Strutture centrali riferiscono di aver ricevuto richieste di chiarimento su alcuni aspetti pratici della disciplina, in particolare: la qualifica del "medico dell’Ospedale" legittimato a certificare; i requisiti del certificato specialistico in sostituzione della certificazione della Commissione ASL; la possibilità di erogare i permessi ex lege 104/1992 sulla base del verbale di handicap grave in attesa della validazione della Commissione medica di verifica; l’eventuale sottoposizione dei certificati al medico INPS; e la necessità di ulteriori accertamenti quando il richiedente produce documentazione a supporto della domanda.

Soggetti abilitati alla certificazione provvisoria

La circolare chiarisce innanzitutto che la nozione di "medico dell’Ospedale" non è unitaria, ma va distinta a seconda del ruolo del sanitario:

  • se si tratta del medico ospedaliero che visita ambulatorialmente il soggetto, egli deve essere specialista nella disciplina medica o chirurgica pertinente alla patologia che qualifica, anche provvisoriamente, la persona come portatore di handicap grave;
  • se si tratta del medico che segue il paziente in corsia durante il ricovero, il requisito specialistico si trasferisce al reparto: è sufficiente che il reparto sia specializzato nelle patologie di interesse.

La potestà certificatoria non è limitata agli ospedali gestiti direttamente dalle ASL, ma si estende anche ai medici operanti presso:

  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
  • policlinici universitari;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati;
  • ospedali classificati o assimilati;
  • istituti sanitari privati qualificati presidi USL;
  • enti di ricerca.

Contenuto della certificazione e nozione di handicap grave

La circolare sottolinea che il certificato specialistico non può limitarsi alla sola diagnosi clinica. Il sanitario deve attribuire alla patologia una qualificazione anche medico-legale, attestando che la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, determina difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e produce uno svantaggio sociale o emarginazione, secondo l’art. 3 della legge n. 104/1992.

Ai fini della situazione di gravità, deve risultare che la minorazione ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale.

La circolare ribadisce che:

  • non rileva la patologia in sé considerata;
  • rilevano invece le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che essa provoca;
  • tali elementi devono essere espressamente indicati nel certificato;
  • il sanitario assume responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza.

Prestazioni riconoscibili in via transitoria e limiti del procedimento

In relazione al terzo quesito, la circolare afferma che le commissioni mediche ex legge n. 295/1990, quando si pronunciano sull’handicap in situazione di gravità, sono integrate dall’operatore sociale e dall’esperto ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992. Il giudizio così espresso viene considerato, in sostanza, di rango superiore rispetto a quello del singolo specialista ASL.

Pur essendo il procedimento non ancora concluso, gli effetti del giudizio possono ritenersi sospesi in attesa del perfezionamento dell’iter. Di conseguenza, la prestazione richiesta può essere riconosciuta transitoriamente. Tuttavia, questa soluzione provvisoria comporta conseguenze se il giudizio definitivo non conferma la gravità dell’handicap: in tal caso le prestazioni diventano indebite e devono essere recuperate.

Per questa ragione, il lavoratore deve rilasciare una dichiarazione di consapevolezza con cui riconosce che, in caso di provvedimento definitivo negativo, sarà tenuto alla restituzione di quanto fruito dopo la scadenza dei primi sei mesi, considerati il periodo massimo fruibile in attesa della conclusione del procedimento.

Ricovero ospedaliero e esclusione dei benefici

La circolare ricorda espressamente che i permessi o i congedi per l’assistenza a persone in condizione di handicap non spettano durante i periodi di ricovero. Tale precisazione assume rilievo anche ai fini dell’istruttoria delle richieste di benefici connessi alla legge n. 104/1992.

Ruolo dei dirigenti medici INPS e controlli istruttori

La circolare precisa che l’Istituto non può rettificare il giudizio espresso nella certificazione provvisoria né in quella definitiva rilasciata dalla Commissione ASL, poiché la legge non attribuisce all’INPS un potere di revisione di merito sull’handicap o sulla situazione di gravità.

Ciò non esclude, però, una valutazione istruttoria da parte dei dirigenti medici INPS in servizio presso i Centri medico-legali delle sedi. La documentazione prodotta può essere sottoposta a tali dirigenti per un giudizio di congruità tra patologia e fruibilità dei benefici ex art. 33 della legge n. 104/1992, in particolare quando:

  • nel nucleo familiare del richiedente vi siano altre persone potenzialmente idonee ad assistere il disabile, ma che allegano impedimenti di salute;
  • oppure, in via consulenziale, in ogni altro caso ritenuto problematico.

Effetto complessivo delle istruzioni

Nel complesso, la circolare definisce un quadro operativo che consente il riconoscimento provvisorio dei benefici della legge n. 104/1992 sulla base di certificazione specialistica e verbale ASL, ma con rigorose cautele: corretta individuazione del medico certificatore, contenuto sostanziale del certificato, limiti temporali della fruizione provvisoria, obbligo di restituzione in caso di esito definitivo sfavorevole e controlli di congruità da parte dei medici INPS nei casi dubbi o complessi.

Punti principali

Oggetto e quesiti interpretativi affrontati

La circolare interviene per rispondere a quesiti pratici sulla certificazione provvisoria nell’ambito delle agevolazioni previste dalla legge 104/1992 per genitori, parenti, affini e lavoratori con handicap grave. I dubbi riguardano: la qualifica del medico ospedaliero legittimato alla certificazione; il contenuto minimo del certificato specialistico; la possibilità di erogare prestazioni sulla base del verbale ASL in attesa della validazione della Commissione medica di verifica; il ruolo del medico INPS nella valutazione dei certificati; e gli ulteriori controlli sui documenti prodotti dal richiedente.

Soggetti legittimati a rilasciare la certificazione provvisoria

La circolare distingue tra il medico ospedaliero che visita ambulatorialmente il soggetto e il medico che segue il paziente in corsia durante il ricovero. Nel primo caso, il medico deve essere specialista nella disciplina medica o chirurgica attinente alla patologia che qualifica il soggetto come portatore di handicap grave, anche se in via provvisoria. Nel secondo caso, è sufficiente che il reparto in cui il soggetto è ricoverato sia specializzato nelle patologie interessate. La potestà certificatoria è riconosciuta non solo ai medici degli ospedali gestiti direttamente dalle ASL, ma anche ai medici di aziende ospedaliere, IRCCS pubblici e privati, policlinici universitari, ospedali classificati o assimilati, istituti sanitari privati qualificati presidi USL ed enti di ricerca.

Contenuto della certificazione e nozione di handicap grave

Il certificato non può limitarsi alla diagnosi clinica: deve esplicitare anche gli aspetti medico-legali che dimostrano che la minorazione fisica, psichica o sensoriale è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina svantaggio sociale o emarginazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992. Per il riconoscimento della gravità, deve risultare che la minorazione ha ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. La circolare sottolinea che rilevano non la patologia in sé, ma le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che essa determina, le quali devono essere esplicitate nel certificato con assunzione di responsabilità del sanitario.

Riconoscimento provvisorio delle prestazioni e rischio di recupero

Le prestazioni possono essere riconosciute in via transitoria sulla base del verbale di accertamento di handicap in situazione di gravità della Commissione medica ASL, anche se il procedimento non è ancora concluso e in attesa della validazione della Commissione medica di verifica. Tuttavia, se la Commissione medica di verifica non conferma la gravità dell’handicap, le prestazioni già erogate diventano indebite e devono essere recuperate. Per questo il lavoratore deve rilasciare una dichiarazione di consapevolezza dell’obbligo di restituzione di quanto fruito oltre i primi sei mesi, che rappresentano il massimo periodo di fruizione provvisoria.

Ricovero e inapplicabilità dei permessi o congedi

La circolare ribadisce che i permessi o congedi per l’assistenza a persone in condizione di handicap non spettano durante i periodi di ricovero. Questo principio vale anche nell’ambito dell’istruttoria sulla certificazione provvisoria e sulle agevolazioni collegate alla legge 104/1992.

Ruolo dei dirigenti medici INPS e controlli di congruità

L’INPS non può rettificare il giudizio espresso nella certificazione provvisoria o in quella definitiva rilasciata dalla Commissione ASL, poiché tali giudizi sono riservati ai soggetti titolati dalla legge. I dirigenti medici delle strutture INPS possono però esaminare la documentazione per un giudizio di congruità tra patologia e fruibilità dei benefici ex art. 33 della legge 104/1992. Tale valutazione è richiesta, in particolare, quando nel nucleo familiare del richiedente vi siano altre persone che potrebbero prestare assistenza al disabile ma presentino impedimenti di salute, oppure in ogni altro caso ritenuto problematico a fini consulenziali.

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