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Circolare

Circolare numero 36 del 8-3-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i lavoratori iscritti all’INPDAP, i contributi di maternità e ANF (ex CUAF) restano dovuti nella misura non armonizzata, poiché non è possibile ottenere l’allineamento tramite soli atti amministrativi. Vengono quindi riepilogate le aliquote applicabili per tipologia di azienda e periodo, e si impartiscono istruzioni operative per il recupero di eventuali differenze contributive e per la gestione dei ricorsi pendenti. La circolare disciplina inoltre le modalità di esposizione nel modello DM10/2 e nell’EMens dei dirigenti iscritti a INPS, INPDAP ed ex INPDAI, con i relativi codici e decorrenze.

Contribuzione maternità e ANF (ex CUAF) per aziende con iscritti INPDAP e compilazione DM10/2-EMens per dirigenti

Contribuzione di maternità ed ANF per aziende con lavoratori iscritti all’INPDAP e istruzioni DM10/2-EMens

La circolare fornisce chiarimenti sulla misura della contribuzione per maternità e ANF (ex CUAF) dovuta dalle aziende che versano la contribuzione pensionistica all’INPDAP, nonché sulle modalità di compilazione delle denunce contributive per i dirigenti iscritti a INPS, INPDAP ed ex INPDAI. Il documento conferma che, in assenza di una specifica iniziativa legislativa, non è possibile estendere per via amministrativa l’armonizzazione delle aliquote ai lavoratori iscritti a regimi diversi dal FPLD.

Quadro normativo e principio della non armonizzazione

La circolare richiama la disciplina introdotta con effetto dal 1° gennaio 1996, che aveva elevato al 32% l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, riducendo contestualmente le aliquote per le prestazioni temporanee a carico della gestione ex art. 24 della legge n. 88/1989. Da tale intervento erano derivate le riduzioni delle aliquote di maternità e ANF, rispettivamente allo 0,57% e al 3,72%, ma tali riduzioni non si erano applicate ai soggetti iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le successive disposizioni che avevano elevato l’aliquota pensionistica degli iscritti INPDAP non avevano previsto analogo meccanismo compensativo; per questo, per gli iscritti alla gestione INPDAP, i contributi in questione restano dovuti nella misura non armonizzata.

Esito del confronto istituzionale

A seguito delle istanze di alcuni enti pubblici privatizzati, aziende speciali e società nate dal processo di privatizzazione, la questione è stata approfondita in sede ministeriale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rilevata la disparità di trattamento soprattutto per le ex municipalizzate trasformate in S.p.A., ha sottoposto il tema al Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha concluso che la mancata armonizzazione può essere superata soltanto con un intervento legislativo, escludendo soluzioni esclusivamente amministrative. La circolare recepisce quindi tali conclusioni e ne trae le conseguenze operative.

Aliquote di maternità

Per la contribuzione di maternità la circolare indica le seguenti misure non armonizzate:

  • per le aziende che svolgono attività di natura industriale, classificate con c.s.c. 1.XX.XX e 2.01.02: 1,23% fino al periodo di paga 06/2000 e 1,03% dal periodo di paga 07/2000;
  • per le aziende che svolgono attività diversa da quella industriale, classificate con c.s.c. 7.XX.XX e 2.01.01: 1,01% fino al periodo di paga 06/2000 e 0,81% dal periodo di paga 07/2000.

La circolare ricorda inoltre che, in linea generale, per il personale con qualifica di dirigente non è dovuta la contribuzione di maternità.

Aliquota ANF (ex CUAF)

Per il contributo destinato al finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (ANF, già CUAF), la misura non armonizzata resta pari al 6,20%. Tale aliquota è stata ridotta:

  • dello 0,80% con decorrenza 01/02/2001, ai sensi dell’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • di un ulteriore 1% con decorrenza 01/02/2006, ai sensi dell’art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Pertanto, dal 01/02/2006 l’aliquota complessiva dovuta è pari al 4,40%. Ai fini dell’esatta determinazione dell’aliquota, le posizioni assicurative con c.s.c. diverso da 2.XX.XX devono essere identificate con il c.a. "1A"; le aziende speciali classificate con c.s.c. 2.XX.XX devono essere contraddistinte dal c.a. "7R" qualora siano tenute al versamento dell’ANF (ex CUAF), secondo quanto già previsto dalla circolare n. 227 del 28 dicembre 1999.

Recupero di differenze contributive e contenzioso

Le unità operative competenti per le aziende con dipendenti devono procedere al recupero delle eventuali differenze contributive per maternità e ANF già emerse tramite la procedura di note di rettifica, attivando tutte le iniziative utili alla tutela dei crediti dell’Istituto. I ricorsi amministrativi ancora pendenti presso l’Area monitoraggio e gestione del contenzioso devono essere restituiti alle direzioni provinciali o sub-provinciali competenti, che li definiranno alla luce del parere del Consiglio di Stato.

Compilazione del DM10/2 per dirigenti iscritti all’INPS

Per le aziende classificate con c.s.c. 2.XX.XX, la circolare disciplina la compilazione del DM10/2 con riferimento ai dirigenti iscritti al regime pensionistico FPLD/INPS. I codici C.T.C. da utilizzare sono:

  • 361: dirigenti soggetti alla contribuzione di disoccupazione;
  • 362: dirigenti non soggetti alla contribuzione di disoccupazione;
  • 363: dirigenti non soggetti alla contribuzione di disoccupazione e senza armonizzazione della quota IVS ex TBC (0,14%).

La circolare precisa che, in assenza del c.a. 8F, è dovuto anche il contributo TFR.

Compilazione del DM10/2 per dirigenti iscritti all’INPDAP

Per i dirigenti iscritti al regime INPDAP, sempre per aziende con c.s.c. 2.XX.XX, vengono distinte due fasi temporali. Fino al periodo di paga 01/2006 si applicano:

  • C.T.C. 364 per i soggetti alla sola contribuzione TFR (0,20%);
  • C.T.C. 371 per i soggetti alla sola contribuzione DS se presente il c.a. 8F, oppure per i soggetti alla contribuzione DS e TFR se assente il c.a. 8F.

Dal periodo di paga 02/2006 si applicano:

  • C.T.C. 371 per i soggetti alla sola contribuzione DS;
  • C.T.C. 372 per i soggetti alla contribuzione DS e TFR.

Con la medesima decorrenza, il t.c. 71 deve essere utilizzato anche per tutti i dipendenti con qualifica 1 e 2, O e Y che abbiano optato per il mantenimento del trattamento pensionistico e del TFR all’INPDAP. Sempre dal periodo di paga febbraio 2006, il t.c. 72 va usato per i dipendenti che abbiano optato per il mantenimento del solo trattamento pensionistico all’INPDAP.

Dirigenti di aziende industriali iscritti all’ex INPDAI

Per i dirigenti delle aziende industriali, classificati con c.s.c. 2.01.02, la circolare distingue due gruppi. Per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31/12/2002, in contabilità separata del Fondo pensioni, si usano:

  • C.T.C. 300, se soggetti alla contribuzione DS;
  • C.T.C. 310, se non soggetti alla contribuzione DS.

Per i dirigenti delle aziende industriali assunti dal 1° gennaio 2003 e iscritti al FPLD, si usano:

  • C.T.C. 900, se soggetti alla contribuzione DS;
  • C.T.C. 910, se non soggetti alla contribuzione DS.

La circolare aggiunge che, se la posizione è contraddistinta dal solo codice di autorizzazione "6B", non è necessario utilizzare i C.T.C. 310 e 910.

Punti principali

Inquadramento e conferma della misura non armonizzata

La circolare richiama il quadro normativo già illustrato nel 1996, ricordando che la riduzione delle aliquote per maternità e ANF collegata all’aumento dell’aliquota al Fondo pensioni lavoratori dipendenti non si è applicata ai soggetti iscritti a regimi pensionistici diversi dal FPLD. Per gli iscritti alla gestione previdenziale INPDAP, pertanto, i contributi di maternità e ANF restano dovuti nella misura non armonizzata.

Esito del quesito sull’armonizzazione delle aliquote

A seguito delle istanze presentate da enti pubblici privatizzati, aziende speciali e società derivate dalla privatizzazione, il Ministero del Lavoro ha investito della questione il Consiglio di Stato. Quest’ultimo, come già comunicato in una precedente circolare, ha escluso la possibilità di risolvere la mancata armonizzazione con strumenti amministrativi, ritenendo necessaria una specifica iniziativa legislativa.

Aliquote contributive di maternità

Per la contribuzione di maternità vengono confermate aliquote differenziate in base alla classificazione previdenziale dell’azienda e al periodo di paga: per le attività industriali classificate con c.s.c. 1.XX.XX e 2.01.02, l’aliquota è 1,23% fino al periodo di paga 06/2000 e 1,03% dal periodo di paga 07/2000; per le attività diverse dal settore industriale classificate con c.s.c. 7.XX.XX e 2.01.01, l’aliquota è 1,01% fino al periodo di paga 06/2000 e 0,81% dal periodo di paga 07/2000. Per i dirigenti, in linea generale, non è dovuta la contribuzione di maternità.

Aliquote contributive ANF (ex CUAF)

Il contributo per l’ANF (ex CUAF) continua ad essere dovuto nella misura non armonizzata del 6,20%, ridotta dello 0,80% dal 01/02/2001 e ulteriormente dell’1% dal 01/02/2006. Di conseguenza, dal 01/02/2006 l’aliquota complessiva è pari al 4,40%. Per la corretta individuazione dell’aliquota, le posizioni assicurative con c.s.c. diverso da 2.XX.XX devono essere contraddistinte dal c.a. "1A"; le aziende speciali con c.s.c. 2.XX.XX devono essere contraddistinte dal c.a. "7R" se tenute al versamento della contribuzione ANF.

Recupero differenze contributive e gestione dei ricorsi

Le U.d.P. aziende con dipendenti devono recuperare eventuali differenze contributive per maternità e ANF già evidenziate dalla procedura di note di rettifica, attivando tutte le iniziative necessarie per la salvaguardia dei crediti dell’Istituto. I ricorsi amministrativi in carico all’Area monitoraggio e gestione del contenzioso devono essere restituiti alle competenti direzioni provinciali o sub-provinciali, che li definiranno tenendo conto delle conclusioni del parere del Consiglio di Stato.

Compilazione DM10/2 per dirigenti iscritti all’INPS (FPLD)

Per i dirigenti iscritti al regime pensionistico FPLD/INPS, con c.s.c. 2.XX.XX indipendentemente dal c.a., la circolare indica i codici C.T.C. da utilizzare: 361 per i soggetti alla contribuzione disoccupazione; 362 per i non soggetti alla contribuzione disoccupazione; 363 per i non soggetti alla contribuzione disoccupazione e senza armonizzazione della quota IVS ex TBC (0,14%). In assenza del c.a. 8F è dovuto anche il contributo TFR.

Compilazione DM10/2 per dirigenti iscritti all’INPDAP

Per i dirigenti iscritti all’INPDAP, sempre con c.s.c. 2.XX.XX indipendentemente dal c.a., la circolare distingue le ipotesi fino al periodo di paga 01/2006 e dal periodo di paga 02/2006. Fino a 01/2006 si utilizzano: C.T.C. 364 per i soggetti alla sola contribuzione TFR (0,20%); C.T.C. 371 per i soggetti alla sola contribuzione DS se presente il c.a. 8F, oppure per i soggetti alla contribuzione DS e TFR se assente il c.a. 8F. Dal periodo di paga 02/2006 si utilizzano: C.T.C. 371 per i soggetti alla sola contribuzione DS e C.T.C. 372 per i soggetti alla contribuzione DS e TFR. Con la stessa decorrenza, il t.c. 71 deve essere usato anche per tutti i dipendenti (qualifica 1 e 2, O e Y) che hanno optato per il mantenimento del trattamento pensionistico e del TFR all’INPDAP; dal periodo di paga febbraio 2006 il t.c. 72 va usato per i dipendenti che hanno optato per il mantenimento del solo trattamento pensionistico all’INPDAP.

Compilazione DM10/2 per dirigenti ex INPDAI e relative casistiche

Per i dirigenti delle aziende industriali iscritti all’ex INPDAI, con c.s.c. 2.01.02 indipendentemente dal c.a., la circolare distingue: dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31/12/2002, Fondo pensioni contabilità separata, soggetti alla contribuzione DS con C.T.C. 300 o non soggetti con C.T.C. 310; dirigenti industriali assunti dal 01/01/2003 iscritti al FPLD, soggetti alla contribuzione DS con C.T.C. 900 o non soggetti con C.T.C. 910. Se la posizione è contraddistinta dal solo codice di autorizzazione "6B", non è necessario utilizzare i C.T.C. 310 e 910.

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