Circolare numero 35 del 6-3-2006
1. Premessa 2. Finalità 3. Interventi compensativi 4. Agevolazioni previdenziali 5. Misure dell’esonero 6. Oggetto dell’esonero 7. Richiesta dell’esonero 8. Pubblicità degli interventi 9. Adempimenti delle Sedi 10. Convalida o revoca del beneficio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione del D.lgs. 102/2004 e del D.M. 21 luglio 2005 in materia di aiuti compensativi e agevolazioni previdenziali per le imprese agricole colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Vengono definiti i soggetti beneficiari, i requisiti di danno, la misura dell’esonero contributivo, l’oggetto del beneficio, le modalità di domanda e gli adempimenti delle sedi INPS. Sono inoltre disciplinati la pubblicità degli interventi, i controlli successivi e le conseguenze in caso di esito negativo delle verifiche.
Disposizioni attuative sull’esonero contributivo per calamità naturali in agricoltura ex D.lgs. 102/2004
Esonero contributivo per calamità naturali in agricoltura ex D.lgs. 102/2004
La circolare fornisce le disposizioni attuative dell’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali previsto per le imprese agricole colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Il quadro normativo è ricostruito a partire dal D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e dal D.M. 21 luglio 2005, che ha definito la percentuale dell’esonero, sciogliendo le riserve già indicate nei precedenti messaggi INPS.
Finalità della disciplina
La nuova normativa sostituisce il previgente impianto legislativo in materia di calamità agricole e ha la finalità di proteggere produzioni agricole e zootecniche, strutture e infrastrutture aziendali dai danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali. Il sistema di intervento si fonda, in via prioritaria, su misure di prevenzione e sul sostegno alla stipula di contratti assicurativi; per i rischi non assicurabili sono previsti interventi compensativi per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende colpite.
Ambito soggettivo e requisiti per l’accesso
Possono beneficiare degli aiuti compensativi le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, purché ricadano nelle zone delimitate dalla normativa e siano iscritte nella relativa gestione previdenziale.
La circolare precisa che il beneficio riguarda non solo le imprese individuali, ma anche alcune forme societarie e cooperative, purché in possesso delle qualifiche richieste dalla disciplina speciale:
- società agricole di persone con almeno il 50% dei soci coltivatori diretti;
- società agricole di persone con almeno un socio imprenditore agricolo professionale, ovvero, per le accomandite, soci accomandatari qualificati;
- società agricole di capitali o cooperative con almeno un amministratore, che sia anche socio nelle cooperative, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione che utilizzino prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscano prevalentemente beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico;
- organizzazioni di produttori costituite nelle forme indicate dal D.lgs. 228/2001.
Viene altresì richiamato l’art. 1, comma 5-bis, del D.lgs. 101/2005, secondo cui l’imprenditore agricolo professionale persona fisica deve iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura; ai soci lavoratori di cooperative si applica l’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001.
Danno minimo e individuazione delle aree svantaggiate
L’accesso agli aiuti compensativi richiede che il danno subito non sia inferiore al 20% della produzione lorda vendibile nelle aree svantaggiate di cui all’art. 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e al 30% nelle altre zone. Per i danni alle produzioni vegetali, nel calcolo dell’incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile non si considerano le produzioni zootecniche.
La quantificazione deve essere effettuata secondo la decisione della Commissione europea del 16 dicembre 2003, punto 11.3, prendendo come riferimento la produzione media ordinaria delle tre campagne precedenti ed escludendo le campagne in cui si siano verificate avversità dichiarate eccezionali.
La circolare precisa inoltre che le aree svantaggiate richiamate dalla normativa comunitaria non coincidono con le aree agevolate individuate da altre discipline nazionali, come il D.P.R. 601/1973, l’art. 15 della legge n. 984/1977 e la delibera CIPE 42/2000.
Misura e durata dell’esonero
Il D.M. 21 luglio 2005 ha stabilito che, a decorrere dal 9 maggio 2004, l’esonero parziale dei contributi spetta nelle seguenti misure:
- 17% per le aziende che abbiano subito danni almeno pari al 20% nelle aree svantaggiate, ovvero al 30% nelle altre zone, e comunque non superiori al 70% della produzione lorda vendibile;
- 50% per le aziende che abbiano subito danni superiori al 70% della produzione lorda vendibile.
L’esonero riguarda i contributi in scadenza nei dodici mesi successivi alla data dell’evento calamitoso e decorre dalla data finale dell’evento, come indicata nel relativo decreto. In caso di concorrenza di più calamità nello stesso periodo, rileva la percentuale di danno più elevata.
È inoltre previsto un aumento del 10% dell’esonero, dal secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all’art. 5, comma 1, del D.lgs. 102/2004 si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi. La circolare precisa che tale incremento opera quando le calamità intervengono entro 365 giorni dalla precedente o, comunque, nell’anno solare successivo alla prima calamità.
Oggetto dell’esonero
Il beneficio riguarda esclusivamente i versamenti per contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese agricole, dalle cooperative e dalle organizzazioni di produttori riconosciute, con riferimento sia ai contributi propri sia a quelli dei lavoratori dipendenti, sempre entro il limite temporale dei dodici mesi successivi all’evento.
Restano espressamente esclusi dall’esonero i contributi associativi, integrativi e di assistenza contrattuale previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o provinciale.
Domanda di esonero
L’esonero è concesso su domanda dell’interessato, corredata da una dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente. Il decreto non fissa un termine specifico per la presentazione dell’istanza di esonero; la circolare segnala però che, per evitare il recupero coattivo dei contributi non versati, è opportuno presentare la domanda entro la scadenza del periodo cui il beneficio si riferisce.
Per la richiesta è previsto un modello allegato alla circolare, utilizzabile sia per i contributi previdenziali e assistenziali propri sia per quelli relativi alla manodopera occupata.
Adempimenti delle sedi INPS e pubblicità degli interventi
Gli interventi adottati sono soggetti a un regime di pubblicità: gli elenchi nominativi dei danneggiati, gli atti di valutazione dei danni e le provvidenze concesse devono essere accessibili ai cittadini ed esposti per 15 giorni all’albo pretorio dei comuni interessati.
Le sedi INPS, ricevute le domande, devono:
- verificare l’appartenenza del richiedente alla gestione previdenziale interessata;
- accertare che l’azienda sia ubicata nei territori colpiti dall’evento, individuati secondo l’art. 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- controllare la corrispondenza tra le colture dichiarate e quelle previste dalla regione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.lgs. 102/2004.
Devono inoltre svolgere ogni ulteriore attività istruttoria utile a definire la domanda, acquisire le richieste e compilare l’elenco delle aziende da trasmettere ai comuni per la pubblicazione. Per le domande non accoglibili è necessario adottare un provvedimento formale di reiezione.
Gestione dei modelli F24 e comunicazioni al contribuente
Dopo l’acquisizione delle domande valide, le sedi devono, se necessario, riemettere uno o più modelli F24 sostitutivi, determinando l’importo residuo sulla base della riduzione spettante e dei versamenti già effettuati nel periodo agevolato.
La circolare evidenzia che il decreto di esonero può essere emanato in ritardo rispetto all’evento calamitoso e che, nel frattempo, il contribuente può aver effettuato pagamenti senza tener conto del beneficio. Per questo motivo è opportuno accompagnare i nuovi modelli F24 con una lettera che informi il contribuente del carattere non definitivo del provvedimento, essendo l’efficacia del beneficio subordinata alla decisione della Commissione europea.
Per i modelli F24 ancora da emettere al momento dell’acquisizione della domanda accolta, la riduzione è effettuata direttamente dalla procedura di tariffazione cd/cm/iap. Per i modelli relativi ai lavoratori dipendenti dei soggetti indicati nella circolare, il ricalcolo deve invece essere eseguito dalle sedi.
Controlli successivi, convalida e revoca
In assenza di una disciplina specifica sui controlli, le sedi regionali devono concordare con le competenti autorità regionali modalità e tempi dei riscontri, ad esempio sulla valutazione dei danni, per consentire la convalida o l’eventuale revoca del beneficio.
La circolare osserva che gli elenchi previsti dall’art. 10 del D.lgs. 102/2004, pur riferiti alla medesima calamità, possono non coincidere tra loro, poiché afferenti a diversi interventi e a differenti procedure istruttorie. In particolare, negli elenchi compilati dai consorzi di difesa e organismi equiparati possono non comparire soggetti che abbiano chiesto solo l’esonero contributivo e non anche contributi economici.
Se dagli accertamenti amministrativi o ispettivi emerge che il contribuente non aveva diritto all’esonero, si procede al recupero delle somme dovute con applicazione delle somme aggiuntive.
Punti principali
Contesto normativo e finalità
La circolare dà attuazione alle disposizioni introdotte dal D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, che ha sostituito la previgente normativa in materia di calamità agricole e di esoneri contributivi. La nuova disciplina mira a tutelare produzioni agricole e zootecniche, strutture e infrastrutture aziendali dai danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali, privilegiando misure di prevenzione e, per i rischi non assicurabili, interventi compensativi a sostegno della ripresa delle aziende colpite.
Soggetti beneficiari e requisiti di accesso
Possono accedere agli aiuti compensativi e all’esonero contributivo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, purché ricadenti nelle zone delimitate e in possesso dei requisiti di danno previsti dall’art. 5, comma 1, del decreto. La circolare chiarisce che il beneficio spetta ai soggetti iscritti nella relativa gestione previdenziale, includendo anche alcune forme societarie e cooperative agricole se in possesso delle qualifiche richieste (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale) secondo i D.lgs. 228/2001, 99/2004 e 101/2005.
Entità del danno e aree svantaggiate
Per ottenere gli aiuti, il danno deve essere almeno pari al 20% della produzione lorda vendibile nelle aree svantaggiate di cui all’art. 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e al 30% nelle altre aree. La determinazione del danno deve seguire i criteri della decisione della Commissione europea del 16 dicembre 2003, considerando la produzione media ordinaria delle tre campagne precedenti ed escludendo gli anni in cui si sono verificate avversità dichiarate eccezionali. Viene precisato che le aree svantaggiate richiamate dalla norma non coincidono con altri regimi territoriali agevolativi nazionali.
Misura dell’esonero contributivo
Il D.M. 21 luglio 2005 stabilisce che, dal 9 maggio 2004, l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle imprese agricole sia riconosciuto nella misura del 17% per danni compresi tra il 20% e il 70% della produzione lorda vendibile nelle aree svantaggiate, o tra il 30% e il 70% nelle altre zone, e del 50% per danni superiori al 70%. L’esonero si applica ai contributi in scadenza nei dodici mesi successivi all’evento calamitoso e decorre dalla data finale dell’evento risultante dal decreto. In caso di concorso di più calamità nel medesimo periodo, occorre considerare la percentuale di danno più elevata. È inoltre prevista un’ulteriore maggiorazione del 10% dal secondo anno e per gli anni successivi quando l’azienda subisce le condizioni di cui all’art. 5 per due o più anni consecutivi, con riferimento a eventi entro 365 giorni dalla calamità precedente o comunque nell’anno solare successivo.
Oggetto dell’esonero
L’esonero riguarda esclusivamente i contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, dovuti dalle imprese interessate nei dodici mesi successivi all’evento. Restano esclusi i contributi associativi, integrativi e di assistenza contrattuale previsti dai contratti nazionali o provinciali.
Presentazione della domanda
L’esonero è concesso su domanda dell’interessato, corredata da dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente. Il D.lgs. 102/2004 non prevede un termine specifico per la domanda di esonero, ma la circolare raccomanda di presentarla entro la scadenza del periodo cui si riferisce il beneficio, per evitare recuperi coattivi dovuti al mancato versamento. Per la richiesta è previsto un modulo allegato alla circolare, sia per i contributi propri sia per quelli relativi alla manodopera occupata.
Pubblicità degli interventi e adempimenti delle sedi
Gli elenchi dei danneggiati, gli atti di valutazione dei danni e le provvidenze concesse devono essere resi accessibili ai cittadini ed esposti per 15 giorni all’albo pretorio dei comuni interessati. Le sedi INPS devono quindi compilare l’elenco delle aziende richiedenti e trasmetterlo ai comuni. Ricevute le domande, devono verificare appartenenza alla gestione previdenziale competente, localizzazione dell’azienda nelle aree colpite e corrispondenza delle colture dichiarate con quelle previste dalla regione. Per le domande non accoglibili va emesso un provvedimento formale di reiezione.
Ricalcolo dei contributi e gestione degli F24
Dopo l’acquisizione delle domande formalmente valide, le sedi devono, se necessario, riemettere uno o più modelli F24 sostitutivi, rideterminando l’importo residuo in base alla riduzione spettante e ai versamenti già effettuati. La circolare segnala che il decreto può essere emanato a distanza di tempo dall’evento calamitoso, con la possibilità che nel frattempo il contribuente abbia già effettuato pagamenti senza considerare l’esonero. È opportuno accompagnare i nuovi F24 con una comunicazione che segnali il carattere non definitivo del provvedimento, subordinato alla decisione della Commissione europea. Per i modelli F24 ancora da emettere, la riduzione è effettuata dalla procedura di tariffazione cd/cm/iap; per quelli relativi ai lavoratori dipendenti il ricalcolo compete alle sedi.
Controlli, convalida e revoca
In mancanza di una disciplina specifica sui controlli, le sedi regionali sono invitate a concordare con le autorità regionali modalità e tempi dei riscontri, ad esempio sulla valutazione dei danni, ai fini della convalida o revoca del beneficio. La circolare avverte che gli elenchi previsti dall’art. 10 del D.lgs. 102/2004 possono non coincidere tra loro, perché riferiti a diversi interventi e a procedure istruttorie differenti. Se, a seguito di accertamenti amministrativi o ispettivi, risulta che il contribuente non aveva diritto all’esonero, si procede al recupero delle somme con applicazione delle somme aggiuntive.
Riferimenti ai destinatari societari e ai soci lavoratori
La circolare dettaglia le forme associative ammesse al beneficio, includendo società agricole di persone con requisiti di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, società di capitali e cooperative con almeno un amministratore in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, cooperative di raccolta/lavorazione/trasformazione/commercializzazione che utilizzino prevalentemente prodotti dei soci o forniscano prevalentemente beni e servizi ai soci, e organizzazioni di produttori costituite nelle forme previste dal D.lgs. 228/2001. Si richiama inoltre l’obbligo per l’imprenditore agricolo professionale persona fisica di iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura, con applicazione ai soci lavoratori di cooperative dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001.
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