Deliberazione n. 508 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni urgenti adottate nei confronti dei gestori di Instagram e Telegram a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso. Le misure urgenti avevano imposto l’adozione immediata di accorgimenti per impedire la diffusione del materiale e la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie per 12 mesi. Il provvedimento odierno ha natura di ratifica e conferma gli interventi adottati in via d’urgenza.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati in via d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, relativi a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy in materia di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.
Presupposti della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata aveva rappresentato di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Il richiamo normativo riguarda i casi di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.
Intervento d’urgenza del dirigente competente
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 394 e 395 dell’8 agosto 2024, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.
Le determinazioni hanno disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità della conservazione effettuata.
Ratifica del Garante
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 394/2024 e 395/2024. La decisione conferma quindi gli ordini impartiti per prevenire la diffusione del materiale e preservare eventuali elementi probatori, nell’ambito del meccanismo accelerato previsto per i casi di revenge porn.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. La norma attribuisce al Garante il potere di intervenire rapidamente, entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, nei casi in cui registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni urgenti, nn. 394 e 395 dell’8 agosto 2024. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale ai fini probatori
Le medesime determinazioni hanno prescritto alle società di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, esaminata la documentazione e le osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 394/2024 e 395/2024, confermando gli ordini adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 516 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 525 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 495 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 535 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 518 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 510 del 29/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →