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Legge

L.R. Piemonte 6/2019

Nuove norme in materia di politiche giovanili.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 6/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte la programmazione, il coordinamento e il sostegno delle politiche giovanili per i soggetti tra 15 e 34 anni, prevedendo forum, organismo di coordinamento, registri, bandi, portale e misure settoriali. Alcune disposizioni si applicano solo dall’XI legislatura; i finanziamenti sono previsti per il triennio 2019-2021.

Nuove norme regionali piemontesi sulle politiche giovanili

Nuove norme in materia di politiche giovanili in Piemonte

La legge definisce il quadro regionale piemontese per la promozione delle politiche giovanili, riconoscendo le giovani generazioni come risorsa della comunità e prevedendo strumenti di partecipazione, coordinamento, sostegno progettuale e monitoraggio. La disciplina è rivolta al territorio della Regione Piemonte e opera nel rispetto della normativa nazionale, europea e dello Statuto regionale.

Finalità e principi generali

La Regione persegue una politica giovanile coordinata e orientata a valorizzare autonomia, partecipazione e cittadinanza attiva delle giovani generazioni. Tra gli obiettivi rientrano:

  • il coinvolgimento consultivo e propositivo dei giovani nella programmazione;
  • la promozione di legalità, non violenza, pari opportunità, salute, corretti stili di vita e dialogo interculturale;
  • il sostegno a studio, lavoro, associazionismo, aggregazione, mobilità, cultura, sport e turismo;
  • la rimozione degli ostacoli economici e sociali e il contrasto a emarginazione e devianza. Le finalità devono essere attuate in sinergia con enti locali, terzo settore, scuole, università, associazioni imprenditoriali, sindacati e ordini professionali.

Destinatari degli interventi

I destinatari sono le persone giovani, singole o associate, e i gruppi informali giovanili di età compresa tra 15 e 34 anni.

Riparto delle funzioni tra Regione, Province/Città metropolitana e Comuni

La Regione cura il coordinamento generale delle politiche giovanili, favorisce il coinvolgimento degli enti locali, promuove buone pratiche e monitoraggio, sostiene la sperimentazione e vigila sulle aree di aggregazione a rischio. La struttura regionale competente coordina le azioni con le altre strutture regionali per integrare politiche e programmi.

Le Province e la Città metropolitana di Torino gestiscono gli interventi sul territorio d’intesa con i comuni, possono prestare assistenza tecnica e progettuale, collaborano con la Regione su progetti trasversali e formulano proposte per il Piano triennale. La Città metropolitana concorre inoltre alla programmazione regionale con la Città di Torino secondo gli strumenti previsti dalla normativa sul riordino delle funzioni amministrative.

I Comuni, singoli o associati, realizzano interventi e progetti per i giovani, favoriscono spazi di incontro e centri di aggregazione, promuovono consultazione e partecipazione attiva, partecipano al monitoraggio e cooperano all’attuazione del Piano triennale.

Partecipazione e concertazione: Forum regionale giovani e organismo di coordinamento

Presso il Consiglio regionale è istituito il Forum regionale giovani come organismo stabile di confronto tra giovani, Regione ed enti locali. È composto da:

  • 25 amministratori locali di età non superiore a 29 anni, designati dalle associazioni di rappresentanza degli enti locali;
  • 25 rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte al registro regionale. Il Forum formula proposte al Consiglio e alla Giunta entro il 30 novembre di ogni anno e designa propri rappresentanti nell’organismo di coordinamento. La partecipazione è gratuita e senza compensi o rimborsi; il Consiglio regionale assicura le risorse per il funzionamento.

L’organismo di coordinamento è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da rappresentanti della Regione, degli enti locali, del Forum, delle università piemontesi, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tramite l’Ufficio scolastico regionale, e dai presidenti delle consulte studentesche. Svolge funzioni di collaborazione, anche per la predisposizione del Piano triennale; la partecipazione è gratuita.

Applicazione differita: le disposizioni sul Forum e la parte dell’articolo 7 relativa ai rappresentanti del Forum si applicano solo a decorrere dall’XI legislatura.

Strumenti attuativi: bandi, registri e Piano triennale

La Giunta regionale sostiene progetti e iniziative tramite bandi coerenti con le finalità della legge e con le funzioni regionali. Le modalità operative dei bandi sono demandate al regolamento attuativo.

È istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, tenuto dalla struttura competente. Possono iscriversi le associazioni con sede e attività in Piemonte che:

  • non hanno scopo di lucro;
  • hanno ordinamento interno conforme ai principi costituzionali;
  • prevedono elettività e gratuità delle cariche;
  • coinvolgono prevalentemente giovani nelle attività. L’iscrizione è necessaria per ottenere contributi, finanziamenti e altri incentivi regionali. È istituito anche il registro regionale delle consulte e dei forum giovani locali, cui si iscrivono le consulte e i forum istituiti nei comuni con deliberazione consiliare. Le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento, conservazione e pubblicazione sono rinviate al regolamento.

Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il Piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili, che definisce obiettivi, azioni, priorità e criteri nel quadro della programmazione regionale complessiva.

Politiche settoriali: informazione, aggregazione, partecipazione civile, comunicazione e competenze

La legge interviene su diversi ambiti specifici.

Gli Informagiovani sono promossi e sostenuti come sportelli informativi plurisettoriali e centri servizi delle politiche giovanili, collegati con università, biblioteche, scuole, servizi di orientamento, centri per l’impiego e soggetti del settore. Il regolamento ne definisce le funzioni per accedere ai benefici e le modalità di monitoraggio.

Gli spazi di aggregazione giovanili sono valorizzati come luoghi di incontro per attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali senza fini di lucro. Devono favorire progettazione partecipata, socializzazione, iniziative di comunità e prevenzione del disagio. La Regione sostiene anche iniziative autonome di scuole, università ed enti locali per destinare spazi pubblici o scolastici all’aggregazione giovanile; protocolli di intesa con i comuni disciplinano concessione e gestione degli spazi.

La Regione promuove la partecipazione dei giovani alla vita civile e politica, sostenendo la formazione dei giovani amministratori e progetti di e-democracy, open government e open data, anche tramite canali del portale regionale. Sostiene inoltre il dialogo strutturato con le giovani generazioni secondo le politiche europee.

Il Portale Piemonte Giovani è istituito come canale ufficiale di comunicazione in materia di politiche giovanili; la Regione ne assicura aggiornamento continuo e diffusione anche sui social network.

Youth worker, mobilità, volontariato e azioni di promozione sociale

La Regione valorizza la figura dello youth worker nelle attività di animazione socio-educativa e nei processi di relazione tra giovani e tra generazioni, sostenendo lo sviluppo delle competenze necessarie per aumentare partecipazione, autonomia, inclusione e rafforzamento delle organizzazioni giovanili.

In materia di mobilità, la Regione promuove volontariato, scambi internazionali e iniziative con l’Unione europea e l’area mediterranea, oltre a esperienze sul territorio regionale e nazionale nei campi dell’istruzione, formazione e cittadinanza attiva. Riconosce il valore dell’educazione non formale e informale e degli strumenti di certificazione delle competenze trasversali già utilizzati in Europa, validando tali esperienze ai fini dei crediti formativi o dei percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento. Promuove anche la mobilità regionale e tra comuni per rendere più fruibili i trasporti ai giovani.

La Regione promuove il volontariato e la partecipazione a progetti di solidarietà e cittadinanza attiva, anche tramite il servizio civile, e sostiene gli enti locali in azioni che coinvolgano il volontariato. Favorisce inoltre sinergie tra enti pubblici per consentire ai giovani esperienze altamente specializzate utili alla crescita personale e professionale.

Giornata regionale del divertimento in sicurezza

È istituita la Giornata regionale del divertimento in sicurezza, da celebrarsi annualmente per promuovere sicurezza, legalità e rispetto reciproco nei contesti di svago e intrattenimento, con attenzione ai giovani. In tale occasione la Regione, insieme a enti locali, scuole, terzo settore e altri soggetti, promuove iniziative su prevenzione, consumo responsabile e sicurezza nei luoghi di divertimento. Le attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Regolamento attuativo, monitoraggio e valutazione

La Giunta regionale deve adottare entro un anno dall’entrata in vigore un regolamento attuativo che disciplini in dettaglio l’operatività della legge. Il regolamento interviene, tra l’altro, su bandi, registri, funzioni degli Informagiovani, modalità attuative degli spazi di aggregazione e della partecipazione giovanile.

La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti in termini di partecipazione, pari opportunità, benessere, educazione, inserimento sociale, sviluppo del capitale umano e sociale e contrasto dell’emarginazione. Una relazione va presentata dopo due anni dall’entrata in vigore e poi almeno ogni tre anni, nonché comunque almeno 90 giorni prima della proposta di Piano regionale. La relazione deve includere anche dati sugli effetti finanziari, sui registri e sul portale Piemonte Giovani. Le informazioni necessarie devono essere fornite da tutti i soggetti coinvolti.

Regime finanziario

Per l’attuazione della legge sono autorizzate spese di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, già stanziate nel bilancio regionale. La ripartizione delle risorse per progetti e interventi avviene annualmente con provvedimento della Giunta. I finanziamenti concessi sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, salvo diversa previsione.

Abrogazioni e decorrenze

Con l’entrata in vigore della legge sono abrogate la legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16, salvo l’articolo 4, e gli articoli 131-135 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44. L’articolo 4 della l.r. 16/1995 è abrogato a decorrere dall’XI legislatura.

La legge entra in vigore in via condizionata all’approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Alcune disposizioni, in particolare quelle sul Forum regionale giovani e sulla composizione dell’organismo di coordinamento, operano solo dall’XI legislatura.

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