L.R. Piemonte 8/2019
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la disciplina del trasporto della salma per l’osservazione nei casi di decesso in abitazioni inadatte o su richiesta di familiari/conviventi. Consente il trasferimento verso obitorio, servizio mortuario ospedaliero o strutture per il commiato, previa certificazione medica e comunicazione al sindaco. Nessun onere per il bilancio regionale.
Trasporto della salma per l'osservazione in casi particolari
Modifica della disciplina del trasporto della salma per l’osservazione
La legge regionale interviene sulla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, limitatamente alla disciplina del trasporto della salma in fase di osservazione. L’ambito applicativo riguarda la Regione interessata e disciplina le condizioni in cui il trasferimento può avvenire dal luogo del decesso a idonee strutture.
Condizioni per il trasferimento della salma
Il nuovo testo consente il trasporto della salma per l’osservazione quando:
- il decesso avviene in abitazioni inadatte all’osservazione;
- vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, individuati ai sensi del DPR 30 maggio 1989, n. 223.
In tali casi la salma può essere trasferita presso:
- l’obitorio;
- il servizio mortuario di strutture ospedaliere;
- apposite strutture adibite al commiato.
Adempimenti sanitari e comunicazione al sindaco
Il trasferimento è subordinato a una certificazione rilasciata:
- dal medico curante, oppure
- da un medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto al momento del decesso.
La certificazione deve essere contestuale a una comunicazione al sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso e deve attestare che:
- il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica;
- è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
Tale certificazione costituisce titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
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