Sentenza del 01/04/2016 n. 6334 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Sgravio dell'importo iscritto a ruolo effettuato prima della presentazione dell'appello - Acquiescenza alla sentenza di primo grado - Esclusione - Fondamento - Somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva confermato l'annullamento di una cartella di pagamento di circa 70.000 euro, relativa a IRPEG, IRAP, IVA, ritenute, sanzioni e interessi per il 1999, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Ha contestato: la ritenuta tardività della notifica della cartella; la necessità del preventivo avviso bonario; il difetto di motivazione della cartella; e, soprattutto, la conclusione secondo cui lo sgravio effettuato prima dell'appello costituisse acquiescenza alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso esaminati. Ha stabilito che lo sgravio disposto in esecuzione provvisoria della sentenza favorevole al contribuente non comporta acquiescenza né rinuncia all'appello, potendo essere finalizzato soltanto a evitare ulteriori spese e atti esecutivi. Ha inoltre ritenuto tempestiva la notifica della cartella alla luce dei termini transitori introdotti dal d.l. n. 106/2005, non necessario l'avviso bonario quando la cartella riguarda somme dichiarate e non versate, e insufficiente la motivazione della C.T.R. sul presunto difetto di motivazione della cartella. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 329 c.p.c.
L'acquiescenza alla sentenza preclude l'impugnazione.
L'acquiescenza tacita richiede atti univoci e incompatibili con la volontà di impugnare. Il mero sgravio disposto per dare esecuzione provvisoria a una sentenza favorevole al contribuente non dimostra, da solo, la volontà dell'amministrazione di rinunciare all'appello.
Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può costituire il primo e unico atto con cui viene esercitata la pretesa fiscale, ma lo sgravio della relativa somma non implica necessariamente acquiescenza alla sentenza che l'ha annullata.
Art. 1, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 106/2005, convertito dalla l. n. 156/2005
Le disposizioni transitorie hanno fissato termini decadenziali per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e si applicano anche alle controversie ancora pendenti. Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la notifica doveva avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.
Art. 6, comma 5, l. n. 212/2000; artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972
L'avviso bonario preventivo non è necessario quando il controllo evidenzia soltanto il mancato versamento di somme dichiarate dal contribuente o una differenza tra somme dichiarate e somme versate. È invece richiesto in presenza di errori rilevati nella dichiarazione.
Art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
La riscossione frazionata e l'esecuzione delle sentenze tributarie impongono all'amministrazione di adeguarsi provvisoriamente alla decisione favorevole al contribuente, senza che tale comportamento comporti automaticamente rinuncia ai successivi gradi di giudizio.
Art. 19 d.lgs. n. 546/1992
La cartella derivante da controllo automatizzato può essere impugnata anche nel merito quando rappresenta il primo atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente.
Massime di principio
- L'esecuzione spontanea o provvisoria di una sentenza sfavorevole, compreso lo sgravio di una cartella, non equivale automaticamente ad acquiescenza: occorrono atti univoci dai quali risulti la volontà di non impugnare.
- L'amministrazione può sospendere o rimuovere provvisoriamente la riscossione per evitare ulteriori costi e atti esecutivi, mantenendo tuttavia l'interesse a proporre appello.
- Nei controlli automatizzati, l'avviso bonario non è normalmente obbligatorio se il debito deriva da importi dichiarati dal contribuente ma non pagati; la valutazione cambia quando emergono errori o rettifiche della dichiarazione.
- La tempestività della cartella deve essere verificata applicando anche eventuali norme transitorie sopravvenute, se la controversia è ancora pendente.
- Una cartella fondata sui dati della dichiarazione può essere motivata anche mediante richiamo alla dichiarazione stessa; una motivazione più dettagliata è necessaria quando l'atto rettifica o modifica i risultati dichiarati.
- Lo sgravio non elimina necessariamente in modo definitivo la pretesa fiscale: se viene disposto solo in attuazione provvisoria della sentenza, i suoi effetti possono essere superati in caso di accoglimento dell'impugnazione.
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