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Sentenza

Sentenza del 25/05/2016 n. 10800 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la sentenza della CTR Lazio, sostenendo che la definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 dovesse rimanere efficace anche dopo il pagamento della prima rata e il mancato o tardivo pagamento delle rate successive, mediante applicazione analogica delle disposizioni più favorevoli previste dagli artt. 7, 8 e 9 della stessa legge. Con un secondo motivo lamentava inoltre omessa pronuncia della CTR su alcune questioni preliminari. La Corte ha ritenuto infondato anche tale motivo, ravvisando nella decisione di merito una pronuncia implicita di rigetto delle questioni preliminari.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per le imposte dirette, la definizione ex art. 9-bis si perfeziona soltanto con il pagamento integrale dell'importo dovuto nei termini e secondo le modalità previste, non essendo applicabili per analogia le disposizioni che conservano gli effetti del condono in caso di mancato pagamento integrale. Quanto all'IVA, ha inoltre affermato che l'art. 9-bis deve essere disapplicato, anche d'ufficio, nella parte in cui comporta una rinuncia generale alle sanzioni, poiché incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori ed eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 9-bis della legge n. 289/2002

    La definizione agevolata si perfeziona con l'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla disposizione.

    La norma disciplina un condono relativo a imposte o ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e alle relative sanzioni. In assenza di una specifica previsione di salvaguardia, il pagamento della sola prima rata non è sufficiente: il mancato pagamento delle rate successive impedisce il perfezionamento della definizione.

  • Artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289/2002

    Le disposizioni prevedono, per fattispecie diverse di condono, il mantenimento degli effetti agevolativi anche in caso di mancato integrale adempimento. Tali regole, essendo eccezionali, non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta completamente una decisione necessaria. Non ricorre quando la decisione di merito contiene una statuizione implicita di rigetto incompatibile con l'accoglimento della questione non espressamente esaminata.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le disposizioni individuano, rispettivamente, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge e quello di nullità della sentenza per omessa pronuncia, dedotti dalla ricorrente ma ritenuti infondati.

  • Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di assicurare l'accertamento e la riscossione effettiva dell'IVA. Sono incompatibili con tali obblighi le misure nazionali che comportino una rinuncia generale o indiscriminata al tributo o alle sanzioni con funzione dissuasiva e repressiva.

Massime di principio

  • Nei condoni fiscali occorre applicare anzitutto il testo specifico della disposizione: se la norma richiede il pagamento integrale e non prevede una clausola di salvezza per il pagamento parziale, il beneficio non si perfeziona con la sola prima rata.
  • Le disposizioni eccezionali di condono non possono essere estese per analogia da una fattispecie a un'altra, anche quando perseguano finalità apparentemente simili.
  • Il pagamento rateale di un condono produce effetti definitivi solo se il contribuente rispetta integralmente termini, importi e modalità stabiliti dalla norma o dall'atto di adesione.
  • In materia IVA, una disciplina nazionale di condono non può eliminare in modo generale e indiscriminato l'imposta o le sanzioni, se ciò compromette gli obblighi di riscossione derivanti dal diritto dell'Unione europea.
  • L'omessa trattazione espressa di una questione non comporta automaticamente nullità della sentenza: può esservi una pronuncia implicita di rigetto quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con l'accoglimento di quella questione.

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