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Legge

L.R. Toscana 57/2011

Intervento di solidarietà per la Lunigiana colpita dall’alluvione del 25 ottobre 2011.

Normativa regionaleL.R. Toscana 57/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana stanzia 100.000 euro per un intervento straordinario di solidarietà a favore della popolazione della Lunigiana colpita dall’alluvione del 25 ottobre 2011. Il Presidente del Consiglio regionale, d’intesa con gli altri soggetti istituzionali e la Protezione civile, individua intervento e modalità di versamento. Spesa a carico del bilancio 2011 del Consiglio regionale.

Intervento di solidarietà per la Lunigiana colpita dall’alluvione del 25 ottobre 2011

Intervento di solidarietà per la Lunigiana colpita dall’alluvione del 25 ottobre 2011

La legge regionale della Toscana dispone un contributo straordinario di solidarietà a sostegno della popolazione della Lunigiana colpita dall’alluvione del 25 ottobre 2011. Si tratta di un intervento unico e puntuale, finalizzato a fronteggiare le sofferenze materiali derivanti dall’evento calamitoso.

Finalità e soggetti beneficiari

L’intervento è destinato alla popolazione della Lunigiana colpita dall’alluvione del 25 ottobre 2011. La norma non disciplina criteri di riparto analitici né modalità dirette di assegnazione ai singoli beneficiari, rimettendo l’individuazione dell’intervento concreto alle intese istituzionali previste.

Ammontare del finanziamento e modalità di individuazione dell’intervento

Il Consiglio regionale contribuisce con un finanziamento straordinario di solidarietà pari a 100.000 euro. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di presidenza, è incaricato di definire le opportune intese con:

  • la Giunta regionale;
  • le istituzioni locali;
  • le strutture della Protezione civile.

Attraverso tali intese devono essere individuati sia l’intervento da finanziare sia le relative modalità di versamento.

Copertura finanziaria

La spesa autorizzata è pari a 100.000 euro. La copertura è assicurata mediante gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 134, denominata “Funzionamento del Consiglio regionale - Spese correnti”, del bilancio regionale per l’esercizio 2011. Gli oneri gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale per il medesimo esercizio.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La disciplina finanziaria e la copertura sono espressamente riferite all’esercizio 2011 e all’evento alluvionale del 25 ottobre 2011, con effetti quindi esauriti nel contesto emergenziale per cui è stata adottata.

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