L.R. Toscana 60/2011
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale interviene sulla l.r. 3/2009 eliminando o riscrivendo disposizioni relative al trattamento economico e alle indennità di missione dei consiglieri e dei componenti della Giunta, oltre ad abrogare gli articoli 32, 33 e 34. Introduce il rimborso di vitto e alloggio in albergo non di lusso con ricevute e dispone il conguaglio delle spese al termine della missione. Non contiene termini temporali speciali.
Modifiche al testo unico regionale su consiglieri e componenti della Giunta
Modifiche al testo unico regionale sui consiglieri e sui componenti della Giunta
La legge regionale n. 60 del 16 novembre 2011, della Regione indicata nel titolo, modifica in più punti la l.r. 3/2009 sul trattamento economico dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta. L’intervento riduce e razionalizza le previsioni su missioni, indennità e rimborsi, intervenendo direttamente sul testo unico vigente.
Eliminazione di riferimenti al trattamento economico di missione e alle indennità
Nel testo della l.r. 3/2009 vengono soppressi vari riferimenti al trattamento economico di missione e alle indennità connesse. In particolare:
- dall’articolo 1 è eliminata la locuzione relativa al trattamento economico di missione;
- dall’articolo 6 è soppressa, al comma 6, la parte relativa all’indennità;
- dall’articolo 31 sono eliminate le parole riferite all’indennità di missione;
- dall’articolo 37 è soppresso il riferimento a “indennità”.
Abrogazione di disposizioni del testo unico
La legge abroga integralmente gli articoli 32, 33 e 34 della l.r. 3/2009. Di conseguenza, tali previsioni cessano di avere efficacia nel testo consolidato e non devono più essere applicate.
Rimborso delle spese di missione e disciplina operativa
L’articolo 35 della l.r. 3/2009 viene modificato per ridefinire il regime delle spese rimborsabili. Viene eliminato il richiamo alla riduzione di un terzo delle indennità di cui agli articoli 32 e 33, coerentemente con la loro abrogazione. Inoltre, la lettera f) è sostituita e prevede espressamente:
- il rimborso delle spese di vitto;
- il rimborso delle spese di alloggio in albergo non di lusso;
- il rimborso subordinato alla presentazione delle relative ricevute.
Conguaglio delle spese di missione
L’articolo 37, comma 2, è riscritto e stabilisce che il rimborso delle spese spettanti è conguagliato al termine della missione. La norma indica quindi il momento conclusivo della missione come sede del regolamento definitivo delle spese dovute.
Ambito applicativo e rilievo pratico
Le modifiche incidono esclusivamente sulla disciplina regionale toscana contenuta nella l.r. 3/2009 e riguardano i consiglieri regionali e i componenti della Giunta regionale. L’atto non contiene discipline transitorie né limiti temporali particolari di efficacia, ma opera come modifica del testo vigente a decorrere dalla sua entrata in vigore.
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