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Legge

L.R. Toscana 60/2011

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

Normativa regionaleL.R. Toscana 60/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale interviene sulla l.r. 3/2009 eliminando o riscrivendo disposizioni relative al trattamento economico e alle indennità di missione dei consiglieri e dei componenti della Giunta, oltre ad abrogare gli articoli 32, 33 e 34. Introduce il rimborso di vitto e alloggio in albergo non di lusso con ricevute e dispone il conguaglio delle spese al termine della missione. Non contiene termini temporali speciali.

Modifiche al testo unico regionale su consiglieri e componenti della Giunta

Modifiche al testo unico regionale sui consiglieri e sui componenti della Giunta

La legge regionale n. 60 del 16 novembre 2011, della Regione indicata nel titolo, modifica in più punti la l.r. 3/2009 sul trattamento economico dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta. L’intervento riduce e razionalizza le previsioni su missioni, indennità e rimborsi, intervenendo direttamente sul testo unico vigente.

Eliminazione di riferimenti al trattamento economico di missione e alle indennità

Nel testo della l.r. 3/2009 vengono soppressi vari riferimenti al trattamento economico di missione e alle indennità connesse. In particolare:

  • dall’articolo 1 è eliminata la locuzione relativa al trattamento economico di missione;
  • dall’articolo 6 è soppressa, al comma 6, la parte relativa all’indennità;
  • dall’articolo 31 sono eliminate le parole riferite all’indennità di missione;
  • dall’articolo 37 è soppresso il riferimento a “indennità”.

Abrogazione di disposizioni del testo unico

La legge abroga integralmente gli articoli 32, 33 e 34 della l.r. 3/2009. Di conseguenza, tali previsioni cessano di avere efficacia nel testo consolidato e non devono più essere applicate.

Rimborso delle spese di missione e disciplina operativa

L’articolo 35 della l.r. 3/2009 viene modificato per ridefinire il regime delle spese rimborsabili. Viene eliminato il richiamo alla riduzione di un terzo delle indennità di cui agli articoli 32 e 33, coerentemente con la loro abrogazione. Inoltre, la lettera f) è sostituita e prevede espressamente:

  • il rimborso delle spese di vitto;
  • il rimborso delle spese di alloggio in albergo non di lusso;
  • il rimborso subordinato alla presentazione delle relative ricevute.

Conguaglio delle spese di missione

L’articolo 37, comma 2, è riscritto e stabilisce che il rimborso delle spese spettanti è conguagliato al termine della missione. La norma indica quindi il momento conclusivo della missione come sede del regolamento definitivo delle spese dovute.

Ambito applicativo e rilievo pratico

Le modifiche incidono esclusivamente sulla disciplina regionale toscana contenuta nella l.r. 3/2009 e riguardano i consiglieri regionali e i componenti della Giunta regionale. L’atto non contiene discipline transitorie né limiti temporali particolari di efficacia, ma opera come modifica del testo vigente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

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