L.R. Toscana 58/2011
Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge, riferita alla Regione Toscana, reca misure urgenti per fronteggiare l’emergenza alluvionale in Lunigiana e istituisce per il 2012 l’imposta regionale sulla benzina, fissandone l’aliquota ai sensi della normativa sulla protezione civile. È stata poi abrogata dalla l.r. 14 settembre 2012, n. 49, art. 3.
Interventi urgenti per l’emergenza alluvionale in Lunigiana e imposta regionale sulla benzina per il 2012
Interventi urgenti per l’emergenza alluvionale in Lunigiana e imposta regionale sulla benzina
La legge regionale disciplina, per la Regione Toscana, misure urgenti conseguenti alla grave emergenza determinata dagli eventi alluvionali in Lunigiana. Contestualmente istituisce l’imposta regionale sulla benzina e ne determina l’aliquota per l’anno 2012, in collegamento con la disciplina statale in materia di protezione civile.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento è finalizzato a reperire risorse e a consentire interventi urgenti in relazione all’emergenza alluvionale verificatasi in Lunigiana. La disciplina fiscale introdotta opera esclusivamente per l’anno 2012 e nell’ambito territoriale e istituzionale della Regione Toscana.
Imposta regionale sulla benzina
La legge istituisce l’imposta regionale sulla benzina, quale misura straordinaria collegata al fabbisogno finanziario derivante dall’emergenza. L’aliquota è determinata per l’anno 2012 ai sensi della normativa richiamata in materia di protezione civile.
Limiti temporali ed efficacia
La disposizione tributaria è espressamente riferita all’anno 2012, quindi ha natura temporanea e legata a quell’esercizio. Inoltre, l’atto risulta successivamente abrogato dalla l.r. 14 settembre 2012, n. 49, art. 3, con conseguente perdita di utilità applicativa attuale.
Deprecazione dell’atto
L’atto deve considerarsi obsoleto: oltre a essere stato abrogato, era destinato a far fronte a un’emergenza specifica e a disciplinare un’aliquota limitata a un determinato anno finanziario, elementi che ne esauriscono la rilevanza pratica.
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