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Legge

L.R. Toscana 58/2011

Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile).

Normativa regionaleL.R. Toscana 58/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge, riferita alla Regione Toscana, reca misure urgenti per fronteggiare l’emergenza alluvionale in Lunigiana e istituisce per il 2012 l’imposta regionale sulla benzina, fissandone l’aliquota ai sensi della normativa sulla protezione civile. È stata poi abrogata dalla l.r. 14 settembre 2012, n. 49, art. 3.

Interventi urgenti per l’emergenza alluvionale in Lunigiana e imposta regionale sulla benzina per il 2012

Interventi urgenti per l’emergenza alluvionale in Lunigiana e imposta regionale sulla benzina

La legge regionale disciplina, per la Regione Toscana, misure urgenti conseguenti alla grave emergenza determinata dagli eventi alluvionali in Lunigiana. Contestualmente istituisce l’imposta regionale sulla benzina e ne determina l’aliquota per l’anno 2012, in collegamento con la disciplina statale in materia di protezione civile.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento è finalizzato a reperire risorse e a consentire interventi urgenti in relazione all’emergenza alluvionale verificatasi in Lunigiana. La disciplina fiscale introdotta opera esclusivamente per l’anno 2012 e nell’ambito territoriale e istituzionale della Regione Toscana.

Imposta regionale sulla benzina

La legge istituisce l’imposta regionale sulla benzina, quale misura straordinaria collegata al fabbisogno finanziario derivante dall’emergenza. L’aliquota è determinata per l’anno 2012 ai sensi della normativa richiamata in materia di protezione civile.

Limiti temporali ed efficacia

La disposizione tributaria è espressamente riferita all’anno 2012, quindi ha natura temporanea e legata a quell’esercizio. Inoltre, l’atto risulta successivamente abrogato dalla l.r. 14 settembre 2012, n. 49, art. 3, con conseguente perdita di utilità applicativa attuale.

Deprecazione dell’atto

L’atto deve considerarsi obsoleto: oltre a essere stato abrogato, era destinato a far fronte a un’emergenza specifica e a disciplinare un’aliquota limitata a un determinato anno finanziario, elementi che ne esauriscono la rilevanza pratica.

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