L.R. Sicilia 7/2014
Promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sicilia la programmazione triennale e il finanziamento della ricerca biomedica e sanitaria, con bandi, selezione dei progetti, Commissione tecnica, rete di referenti aziendali, comunicazione e istituzione di un fondo dedicato. È stata pensata per attuare programmi triennali e iniziative connesse alla legge a partire dal 2014; oggi ha rilievo generale ma molte previsioni operative sono legate a cicli programmatici e bandi specifici.
Promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario in Sicilia
Promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario in Sicilia
La legge promuove la ricerca biomedica e sanitaria nel territorio della Regione Siciliana, quale strumento di miglioramento del Servizio sanitario regionale, dei servizi sanitari e socio-sanitari e dello stato di salute della popolazione. La disciplina si concentra sulla programmazione triennale, sulla selezione e sul finanziamento dei progetti, nonché su coordinamento, diffusione dei risultati e creazione di un fondo dedicato.
Finalità e ambito della ricerca
La ricerca sanitaria deve rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del sistema sanitario regionale e produrre risultati trasferibili al Servizio sanitario regionale, con l’obiettivo di migliorarne efficienza, efficacia, appropriatezza, competenze e qualità. Il programma può comprendere progetti, indagini e studi orientati alle esigenze del SSR, al miglioramento delle conoscenze epidemiologiche e anche ricerche su patologie non ancora codificate.
Programmazione triennale
L’Assessore regionale per la salute adotta, con decreto, un programma triennale di ricerca sanitaria in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, nazionale e comunitaria. Il programma tiene conto delle risorse disponibili, degli obiettivi del Piano sanitario regionale, dei progetti già finanziati a livello nazionale o da università e altri enti di ricerca, delle indicazioni degli organismi nazionali e comunitari e della rilevazione annuale delle attività di ricerca svolte nelle strutture pubbliche e private del territorio.
Il programma individua:
- le aree o i settori prioritari di intervento;
- le risorse e le fonti finanziarie complessivamente destinate alla ricerca nel periodo di validità.
Il primo programma doveva essere adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; i programmi successivi entro il trentesimo giorno dalla scadenza del precedente. Nel corso del triennio la Commissione tecnica può proporne l’aggiornamento con relazione motivata.
Soggetti ammessi e presentazione dei progetti
I progetti di ricerca presentati nell’ambito dei bandi regionali, o in bandi nei quali la Regione sia destinatario istituzionale, devono prevedere la partecipazione di almeno un operatore del Servizio sanitario regionale.
Possono presentare progetti, singolarmente o in gruppo, soggetti operanti in:
- aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, IRCCS di diritto pubblico e privato e altre strutture del SSR;
- istituti e dipartimenti universitari italiani e stranieri;
- altre strutture pubbliche o private italiane e straniere, purché la missione di ricerca sia prevista nello statuto o atto costitutivo e sia presente esperienza certificata e mezzi idonei.
Le strutture interessate, o il capofila del partenariato, devono avere una sede operativa in Sicilia.
Commissione tecnica per la ricerca sanitaria
Presso l’Assessorato regionale della salute è istituita una Commissione tecnica per la ricerca sanitaria, nominata entro 40 giorni dall’entrata in vigore della legge. Dura in carica tre anni e i componenti designati possono essere riconfermati non più di una volta.
La Commissione è composta da rappresentanti dell’amministrazione sanitaria regionale, delle università siciliane, del CNR, di altri dipartimenti regionali, dell’Avvocato generale della Regione e di soggetti del sistema sanitario come IRCCS, ARNAS e aziende ospedaliere.
La segreteria è affidata al Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico. I componenti non possono valutare progetti cui partecipano, anche indirettamente, e devono dichiarare, a pena di decadenza, di non aver presentato proposte né di partecipare ad alcun progetto sui bandi in corso o su bandi regionali, nazionali o comunitari.
La Commissione opera prevalentemente in videoconferenza e non dà diritto a compensi o rimborsi.
Funzioni della Commissione tecnica
La Commissione tecnica:
- predispone il programma triennale;
- propone le materie oggetto dei bandi annuali, la durata dei progetti e le spese ammissibili;
- individua procedure di selezione anonime, trasparenti e fondate su criteri oggettivi e indicatori internazionalmente riconosciuti, favorendo la partecipazione di giovani ricercatori under 40;
- individua i valutatori internazionali;
- verifica l’ammissibilità dei progetti;
- approva le selezioni effettuate dai valutatori;
- esprime parere su entità e durata dei finanziamenti o cofinanziamenti;
- valuta, se previsto dai bandi, i risultati parziali e finali;
- si pronuncia sull’utilizzo dei risultati nel SSR;
- trasmette ogni anno all’Assessore una relazione sullo stato di attuazione delle ricerche e una sulle realizzazioni del programma triennale;
- promuove eventi di comunicazione e la diffusione dei risultati;
- promuove borse di studio per giovani laureati impegnati in attività di ricerca sanitaria, anche per favorire l’internazionalizzazione;
- favorisce la collaborazione con ricercatori italiani e stranieri;
- dedica almeno una seduta annuale ai referenti aziendali.
Può inoltre acquisire informazioni e chiarimenti dai proponenti e richiedere pareri tecnici e scientifici di esperti, anche stranieri, senza costi aggiuntivi.
Rete dei referenti aziendali
La rete regionale dei referenti aziendali per la ricerca e l’internazionalizzazione del settore sanitario è coordinata dalla struttura intermedia competente dell’Assessorato regionale della salute. La funzione è quella di rafforzare la collaborazione tra i soggetti coinvolti nella ricerca sanitaria, incentivare l’adozione dei protocolli terapeutici più avanzati e sostenere la partecipazione delle strutture sanitarie siciliane a progetti di rilevanza internazionale.
Informazione e comunicazione
L’Assessorato regionale della salute deve dedicare una specifica sezione del proprio sito web alla ricerca sanitaria, con informazioni su ricerche di qualsiasi tipo e finanziate in qualsiasi modo nel territorio siciliano e anche nelle altre regioni e nell’Unione europea. Sono inoltre previste giornate informative per favorire l’integrazione interregionale e il confronto con il Ministero della salute e con centri di ricerca e istituzioni scientifiche nazionali e internazionali.
Fondo per la ricerca sanitaria in Sicilia
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, con decreto congiunto dell’Assessore regionale per la salute e dell’Assessore regionale per l’economia, viene istituito il “Fondo per la ricerca sanitaria in Sicilia” con valenza triennale. Il saldo attivo annuale del fondo è destinato esclusivamente a coprire il fabbisogno per l’attivazione dei progetti di ricerca e gli oneri connessi ai valutatori, secondo quanto stabilito dal decreto istitutivo.
Nel fondo confluiscono anche erogazioni liberali, donazioni e altre contribuzioni pubbliche o private, regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie. La gestione e la responsabilità contabile e amministrativa delle risorse sono affidate alla struttura intermedia del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.
Invarianza finanziaria e decorrenza
La legge prevede che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e che si faccia fronte alle attività con risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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