L.R. Sicilia 8/2014
Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’istituzione dei 9 liberi Consorzi comunali siciliani e delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, definendone organi, funzioni, regole di adesione/distacco dei Comuni e norme transitorie. Molte disposizioni richiedono una successiva legge istitutiva; il testo richiama termini di 6 mesi per le opzioni dei Comuni e prevede commissariamenti fino al 31 ottobre 2014 o all’insediamento degli organi.
Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane in Sicilia
Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane in Sicilia
La legge avvia la riforma dell’area vasta nella Regione Siciliana, istituendo i liberi Consorzi comunali e disciplinando la costituzione delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Il testo definisce struttura, organi, modalità di adesione dei Comuni, funzioni generali e un regime transitorio in attesa della legge istitutiva di dettaglio.
Libero Consorzio comunale: assetto generale
Sono previsti nove liberi Consorzi comunali, coincidenti in prima applicazione con le ex Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, che assumono tale denominazione. Ciascun libero Consorzio è formato dai Comuni della corrispondente provincia regionale. L’ente ha potestà statutaria e regolamentare e si applicano, in quanto compatibili e in attesa della legge attuativa, i principi dell’ordinamento comunale con riguardo a status degli amministratori, ordinamento finanziario e contabile, personale e organizzazione.
Funzioni e servizi dei liberi Consorzi
I liberi Consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei Comuni aderenti per migliorare efficienza ed efficacia amministrativa. L’esercizio associato deve risultare da un apposito piano approvato dai consigli comunali e impiega risorse finanziarie, materiali e umane già spettanti ai Comuni; ciò costituisce anche elemento premiale per l’attribuzione di risorse finanziarie. È prevista l’interazione tra le piante organiche dei Comuni del Consorzio. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica deve fissare i criteri per individuare i servizi e le funzioni da accorpare.
Regime di continuità e risorse
Nelle more della legge istitutiva di dettaglio, i liberi Consorzi continuano a esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali e mantengono la titolarità dei relativi rapporti giuridici. Continuano a utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane delle Province e le sedi già in uso; al personale è confermato lo status giuridico-economico già goduto presso le Province regionali. Per Palermo, Catania e Messina tale continuità si estende anche al territorio delle future Città metropolitane.
Costituzione di nuovi liberi Consorzi e adesione tra Consorzi
Entro sei mesi dall’entrata in vigore, i Comuni possono proporre la costituzione di ulteriori liberi Consorzi con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi, purché vi sia continuità territoriale e una popolazione non inferiore a 180.000 abitanti. Le delibere dei Comuni interessati devono essere conformi e indicare l’ambito territoriale. In tal caso il Comune più popoloso assume il ruolo di capofila. Nello stesso termine, i Comuni già inclusi in un libero Consorzio possono aderire a un altro Consorzio contiguo con deliberazione a maggioranza dei due terzi.
Referendum confermativo e controlli sulle delibere
Le deliberazioni di costituzione di nuovi liberi Consorzi o di adesione a un diverso Consorzio sono efficaci solo se approvate da referendum confermativo da svolgersi entro 60 giorni dall’approvazione della delibera, secondo le modalità previste dagli statuti comunali, con partecipazione dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Le delibere vanno trasmesse all’Assessorato regionale competente, che verifica i requisiti e pubblica l’elenco delle delibere ammesse nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale. Decorso il termine semestrale, il Governo regionale deve presentare all’Assemblea il disegno di legge di individuazione territoriale dei liberi Consorzi e delle eventuali modifiche conseguenti.
Organi dei liberi Consorzi
Gli organi sono Assemblea, Presidente e Giunta. Si tratta di organi di secondo livello: la cessazione dalla carica nel Comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica nel Consorzio. Le funzioni sono gratuite; le spese di trasferta sono a carico dei Comuni secondo le modalità da definirsi nella legge attuativa.
Assemblea del libero Consorzio
L’Assemblea è composta dai sindaci dei Comuni appartenenti al Consorzio ed è l’organo di indirizzo politico-amministrativo. Adotta a maggioranza assoluta un regolamento interno di funzionamento. Se un sindaco componente cessa dalla carica, è sostituito nell’Assemblea dal commissario straordinario nominato secondo la normativa vigente fino al rinnovo della carica.
Presidente del libero Consorzio
Il Presidente è eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei Comuni aderenti, a maggioranza assoluta, tra i sindaci del Consorzio. Se nessuno raggiunge la maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due più votati; in caso di parità prevale il più anziano d’età. Il Presidente rappresenta l’ente e convoca e presiede Assemblea e Giunta; nomina un Vicepresidente tra gli assessori. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato, si elegge un nuovo Presidente entro 60 giorni e, fino ad allora, opera un commissario regionale. È prevista anche una mozione di sfiducia: può essere presentata da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea, non prima di due anni dall’elezione e non più di due volte nel mandato, a distanza di almeno un anno; se approvata a maggioranza assoluta, si procede a nuova elezione entro 60 giorni.
Giunta del libero Consorzio
La Giunta è composta dal Presidente e da un massimo di otto assessori nominati tra i componenti dell’Assemblea; il numero effettivo è rimesso alla futura legge in rapporto alla popolazione. La cessazione dalla carica nel Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla Giunta, con sostituzione entro 30 giorni; fino ad allora le funzioni sono esercitate dal Presidente. La Giunta è l’organo esecutivo.
Città metropolitane: ambito e organi
La legge disciplina la costituzione delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. In prima applicazione, ai fini del procedimento di revisione territoriale, il loro perimetro coincide con quello dei Comuni compresi nelle rispettive aree metropolitane individuate dai decreti del Presidente della Regione del 10 agosto 1995. Gli organi sono la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei Comuni della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano e la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza. Anche questi organi sono di secondo livello e svolgono le funzioni a titolo gratuito. Le modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta, nonché il numero dei componenti, sono rinviate alla legge attuativa.
Distacco e adesione dei Comuni alle Città metropolitane
Entro sei mesi dall’entrata in vigore, i Comuni compresi nelle aree metropolitane possono, con delibera del consiglio comunale a maggioranza assoluta, distaccarsi dalla Città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza, se vi è continuità territoriale. Viceversa, i Comuni del libero Consorzio possono distaccarsi e aderire alla relativa Città metropolitana con deliberazione a maggioranza dei due terzi, sempre con continuità territoriale. Anche in questo caso le delibere sono verificate dall’Assessorato regionale competente e pubblicate in elenco ufficiale. Il disegno di legge previsto per la definizione territoriale deve considerare tali variazioni.
Funzioni di liberi Consorzi e Città metropolitane
La legge attuativa deve ridefinire le funzioni da attribuire a liberi Consorzi, Città metropolitane, Comuni, Regione ed enti regionali. In via generale, liberi Consorzi e Città metropolitane esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, dei trasporti e dello sviluppo economico.
Razionalizzazione degli enti e divieto di nuovi organismi sovrapposti
La Regione deve procedere alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie e organismi che svolgono funzioni coincidenti, in tutto o in parte, con quelle dei nuovi enti di area vasta. La legge attuativa individuerà gli enti da sopprimere o accorpare e le risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire. È inoltre vietata l’istituzione di nuovi enti, agenzie o organismi per funzioni coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.
Limiti alle variazioni territoriali
Non è ammessa la costituzione di un nuovo libero Consorzio o l’adesione a un altro Consorzio, né l’adesione a una Città metropolitana, se il distacco comporta nel Consorzio di provenienza una popolazione inferiore a 150.000 abitanti o interrompe la continuità territoriale tra i Comuni rimasti. Per Palermo, Catania e Messina è inoltre vietato il distacco verso l’esterno se ciò fa venir meno la continuità territoriale o la dimensione sovracomunale della Città metropolitana. Ai fini del controllo si segue l’ordine cronologico delle delibere risultante dagli elenchi formati dall’Assessorato.
Norme transitorie e commissariamento
In attesa della legge istitutiva di dettaglio, le funzioni dei liberi Consorzi continuano a essere esercitate da commissari straordinari fino all’insediamento degli organi dei nuovi enti e comunque non oltre il 31 ottobre 2014. La futura legge dovrà stabilire gli adempimenti necessari per le elezioni e per l’insediamento degli organi in prima applicazione.
Rapporti con Stato, Calabria e Reggio Calabria
La Regione, d’intesa con la Città metropolitana di Messina, promuove accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria per garantire ai cittadini dell’area messinese e di Reggio Calabria servizi secondo criteri di prossimità. Un decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente, individua le attività programmatorie e i servizi interessati.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Valutazione di obsolescenza
L’atto è da considerarsi sostanzialmente obsoleto nel contesto attuale, perché è una legge di impianto transitorio e programmatorio del 2014, fortemente rinviata a una successiva legge istitutiva e riferita a termini e passaggi ormai ampiamente superati, compreso il commissariamento previsto sino al 31 ottobre 2014.
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