Circolare numero 38 del 03-04-2023
A decorrere dal 22 settembre 2022, con l’intervento recato con la legge n. 142/2022, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 115/2022 (decreto Aiuti bis), è stato innalzato l’importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni. In particolare, è stata elevata la soglia di impignorabilità, per cui le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'adeguamento del limite di impignorabilità delle pensioni: il nuovo tetto è pari al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro, efficace dal 22 settembre 2022. Vengono chiariti ambito temporale di applicazione (procedimenti "pendenti"), la distinzione tra importi accantonati ante e post entrata in vigore, le modalità di ricalcolo e i rimborsi d'ufficio a cura delle strutture territoriali INPS, nonché il riferimento alla normativa previgente e alle disposizioni di inefficacia del pignoramento.
Indicazioni applicative sul nuovo limite di impignorabilità delle pensioni (art. 545, comma 7 c.p.c.) introdotto dall'art. 21‑bis del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti bis)
Punti principali
Premessa
Illustrazione della modifica normativa operata dall'art. 21‑bis del D.L. n. 115/2022 (convertito nella L. 142/2022) relativa al settimo comma dell'art. 545 c.p.c. e finalità della circolare: fornire indicazioni applicative.
Disciplina previgente e novità introdotte
Il precedente limite era pari alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentata della metà; la novella innalza il limite al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale e introduce un limite minimo di 1.000 euro. Restano applicabili gli altri commi dell'art. 545, ivi compresa l'inefficacia del pignoramento prevista dal comma 9.
Misura dell'assegno sociale 2022‑2023
Valori indicativi: assegno sociale pieno 2022 = 469,03 euro (tredici mensilità); 2023 = 503,27 euro (tredici mensilità).
Decorrenza del nuovo limite
Il nuovo limite opera dal 22 settembre 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione) con riguardo ai procedimenti esecutivi "pendenti"; non rileva la sola notifica dell'atto di pignoramento, ma la mancata notifica all'INPS dell'ordinanza di assegnazione.
Definizione di procedimenti "pendenti"
Sono "pendenti" le esecuzioni notificate ai sensi dell'art. 543 c.p.c. per le quali non sia ancora pervenuta all'INPS l'ordinanza di assegnazione (atto conclusivo). Se l'ordinanza è già stata notificata prima del 22/09/2022 la novella non si applica.
Applicazione e ricalcolo degli importi accantonati
Le strutture territoriali verificheranno gli importi accantonati ai sensi dell'art. 546 c.p.c. e procederanno al ricalcolo qualora le trattenute cautelari non rispettino il nuovo limite a decorrere dal rateo di pensione di ottobre 2022.
Distinzione temporale degli accantonamenti
a) Importi trattenuti fino al rateo di settembre 2022: rimangono accantonati in attesa dell'ordinanza di assegnazione; b) Importi accantonati dal rateo di ottobre 2022: soggetti a rimodulazione o azzeramento e rimborso delle eccedenze al pensionato.
Rimborsi e loro quantificazione
Eventuali rimborsi saranno calcolati in relazione al periodo da ottobre 2022 fino alla scadenza del piano di recupero (anche se il credito era stato interamente recuperato con il precedente limite aumentato della metà). I rimborsi saranno effettuati d'ufficio dalle strutture competenti e accreditati sui trattamenti pensionistici rispettando le tempistiche tecnico‑procedurali e contabili.
Vincoli in caso di ordinanza già notificata
Se l'ordinanza di assegnazione è stata notificata all'INPS prima del 22/09/2022, l'Istituto è obbligato ad eseguire le disposizioni ivi contenute e la novella non si applica a quelle procedure già perfezionate.
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