Circolare numero 35 del 03-04-2023
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative relativamente all’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, riconosciuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni per l'applicazione dell'incremento transitorio riconosciuto, dal 1° gennaio 2023 fino a dicembre 2024, alle pensioni il cui importo lordo mensile complessivo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS. L'aumento è pari a +1,5% per il 2023 (e +6,4% per i pensionati con età ≥75 anni) e +2,7% per il 2024; è imponibile fiscalmente, non incide sui limiti reddituali per prestazioni collegate al reddito e non rileva ai fini della rivalutazione delle pensioni. Sono indicate modalità di calcolo, esempi, criteri di esclusione, modalità di pagamento e rilevazioni contabili.
Incremento transitorio delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS per gli anni 2023-2024 (art. 1, c. 310, legge 29/12/2022 n.197)
Punti principali
Premessa
Richiamo alla legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 310, legge 197/2022) che introduce l'incremento transitorio per contrastare l'inflazione e motivazione dell'istruttoria con il Ministero del Lavoro.
Ambito di applicazione
L'incremento si applica sul trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento pari o inferiore al trattamento minimo INPS; sono escluse le prestazioni fiscalmente non imponibili, assistenziali, facoltative e le prestazioni di accompagnamento.
Misura dell'incremento
Aumento pari a +1,5% per il 2023 (e +6,4% per i beneficiari con età ≥75 anni) e +2,7% per il 2024, riferito all'importo mensile lordo determinato secondo la normativa previa all'entrata in vigore della legge.
Calcolo e limiti
Base di calcolo: importo mensile lordo complessivo delle pensioni. Se il complessivo supera il minimo ma è inferiore al minimo maggiorato dell'incremento, l'incremento è attribuito fino al nuovo limite. Esempi numerici per il 2023 (minimo 563,74 euro; limiti maggiorati rispettivamente a 572,20 e 599,82 euro). Adeguamento in sede di perequazione.
Pensioni particolari
Per pensioni in convenzione internazionale si applica al pro rata italiano; per pensioni ai superstiti il calcolo si effettua sul complessivo e l'incremento viene ripartito in proporzione alle quote.
Modalità di pagamento
L'incremento è corrisposto con la stessa cadenza della pensione (mensile, semestrale o annuale), evidenziato sul cedolino; il primo pagamento include gli arretrati dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione.
Trattamento fiscale
Le somme erogate a titolo di incremento sono fiscalmente imponibili e saranno riportate nella certificazione fiscale degli anni di erogazione.
Rilevanza per prestazioni collegate al reddito
L'incremento non rileva, per il 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito (es. integrazione al minimo, maggiorazione sociale).
Rilevanza per la rivalutazione delle pensioni
Ai fini della perequazione per il 2023 e 2024 il trattamento pensionistico di riferimento va considerato al netto dell'incremento transitorio, il quale non rileva e cessa rispettivamente il 31/12/2023 e il 31/12/2024.
Istruzioni contabili
Indicazione dei conti GAS istituiti per rilevare gli oneri (GAS30167 per gestione privata e GAS30168 per gestione pubblica); gli oneri, comprese le mensilità arretrate, saranno posti in pagamento tramite la procedura automatizzata delle pensioni e i rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
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