Circolare numero 39 del 04-04-2023
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) n. 2019/1158, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001. Con la presente circolare si forniscono indicazioni amministrative per i dipendenti del settore privato sulle suddette disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novita introdotte dal decreto legislativo 105/2022 (entrato in vigore il 13/08/2022) relative a permessi e congedi per l'assistenza a persone in situazione di disabilita grave: eliminazione del principio del referente unico per i permessi ex art.33 L.104/1992, integrazione del convivente di fatto tra i beneficiari del congedo straordinario ex art.42 D.lgs.151/2001, possibilita di instaurare successivamente la convivenza richiesta per il riconoscimento del congedo, e disposizioni amministrative e procedurali per l'INPS (presentazione telematica, aggiornamento procedure gestionali, trasmissione della dichiarazione del disabile). Sono fornite inoltre istruzioni tecniche per i flussi Uniemens (nuovi codici evento e conguaglio, applicazione da competenza maggio 2023), indicazioni fiscali e rilevazioni contabili e indicazioni per le strutture territoriali sulla revisione delle pratiche in corso.
Indicazioni operative per l'applicazione delle modifiche introdotte dal D.lgs. 105/2022 in materia di permessi e congedi per l'assistenza a persone con disabilita grave
Punti principali
Modifica permessi art.33 L.104/1992
Eliminato il principio del 'referente unico dell'assistenza': dal 13/08/2022 piu soggetti aventi diritto possono ottenere, su richiesta, l'autorizzazione ai giorni di permesso mensili (limite complessivo di 3 giorni mensili da usare alternativamente). Ogni richiedente deve allegare la dichiarazione del disabile che indica l'intenzione di farsi assistere dal soggetto richiedente. Il lavoratore disabile conserva il diritto individuale ai 3 giorni per se stesso (comma 6).
Cumulabilita e sospensione tra istituti
I tre istituti (permessi art.33 comma 3 L.104, prolungamento congedo parentale art.33 D.lgs.151/2001, ore di riposo alternative art.42 comma 1 D.lgs.151/2001) non sono cumulativi nello stesso mese. Se e' autorizzato il prolungamento del congedo parentale o le ore alternative, le autorizzazioni ai permessi mensili per la stessa persona saranno sospese per i mesi interessati.
Prolungamento congedo parentale (art.33 D.lgs.151/2001)
La riforma precisa che i periodi di prolungamento non riducono ferie, riposi e tredicesima, eccetto gli emolumenti accessori connessi alla presenza in servizio, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (deroghe solo in melius). Applicazione ai periodi fruiti dal 13/08/2022.
Congedo straordinario (art.42 comma 5 D.lgs.151/2001)
Introdotto il convivente di fatto (art.1 comma 36 L.76/2016) tra i soggetti prioritari alla concessione del congedo, al pari del coniuge e della parte dell'unione civile; stabilito l'ordine di priorita tra convivente, genitori, figli conviventi, fratelli/sorelle conviventi e parenti entro il terzo grado. La convivenza, se richiesta dalla norma, puo' essere instaurata anche dopo la domanda, purche' sussista per tutta la fruizione del congedo e sia dichiarata dal richiedente.
Indicazioni alle strutture territoriali
Le Strutture territoriali devono riesaminare provvedimenti gia' adottati e istanze non ancora definite alla luce delle novita, per i rapporti non esauriti (assenza di sentenza passata in giudicato o prescrizione).
Aggiornamenti procedurali e telematici (permessi art.33)
Le applicazioni sono state aggiornate per consentire la presentazione telematica delle domande secondo le nuove disposizioni, la richiesta e gestione della 'Dichiarazione disabile' anche per minori (se il richiedente non e' madre o padre), e la lavorazione di pratiche multiple per lo stesso disabile eliminando il referente unico; istruzioni su suddivisione pratiche che ricadono parzialmente prima/dopo il 13/08/2022.
Aggiornamenti procedurali (congedo straordinario)
Procedure aggiornate per acquisire e gestire domande presentate da conviventi di fatto e da richiedenti che dichiarano di instaurare la convivenza successivamente; nuove dichiarazioni disponibili nei moduli e controlli automatizzati/manuali previsti. Anche qui obbligo della 'Dichiarazione disabile' per taluni casi.
Uniemens: nuovi codici evento e conguaglio
Introdotti nuovi codici evento (es. RA1, QB5, TA1, MD1, YA1, YA2, XB3) e nuovi codici di conguaglio (L300-L308, L302-L303 ecc.) per tracciare i permessi/congedi e la contribuzione figurativa; applicazione obbligatoria a partire dalla competenza maggio 2023. I vecchi codici restano validi per periodi fino al 12/08/2022; istruzioni tecniche dettagliate per compilazione giornaliera/oraria, elementI da valorizzare e gestione dei dati del dante causa.
Regime fiscale
Le indennita sostitutive di reddito sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto secondo la normativa vigente; INPS effettua il conguaglio fiscale di fine anno e rilascia certificazione fiscale (CU).
Istruzioni contabili
Istituiti nuovi conti per la GAT (gestione oneri) distinti tra pagamento diretto e pagamento a conguaglio, conti per oneri e contribuzione figurativa e conti di recupero. Indicazioni su rilevazione del debito, riaccrediti, partite creditorie e lotti di pagamento; rinomine e assegnazioni dei conti riferiti ai nuovi codici.
Decorrenze e regime transitorio
Data di entrata in vigore del D.lgs. 105/2022: 13/08/2022. Nuovi codici Uniemens obbligatori dalla competenza maggio 2023; per periodi 13/08/2022-30/04/2023 sono previste modalita' di raccolta e possibili regolarizzazioni dei dati. Le pratiche che coprono il periodo 12/08/2022 vs 13/08/2022 vanno suddivise e trattate con i criteri applicabili a ciascuna tranche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 3 apr 2023Circolare numero 35 del 03-04-2023
- Circolare · 3 apr 2023Circolare numero 36 del 03-04-2023
- Circolare · 3 apr 2023Circolare numero 37 del 03-04-2023
- Circolare · 3 apr 2023Circolare numero 38 del 03-04-2023
- Circolare · 5 apr 2023Circolare numero 40 del 05-04-2023
- Circolare · 7 apr 2023Circolare numero 41 del 07-04-2023
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →