Circolare numero 40 del 05-04-2023
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra destinatari, misura (35%) e durata (max 24 mesi) della riduzione contributiva prevista dall'art. 6 del D.L. n. 510/1996 per i contratti di solidarietà finanziata con le risorse 2021, le modalità istruttorie e di calcolo, la cumulabilità con la "Decontribuzione Sud", le istruzioni operative per le Strutture territoriali e per la compilazione del flusso Uniemens (codice causale "L990") nonché le relative istruzioni contabili (conto GAW37351).
Modalità per il recupero delle riduzioni contributive per contratti di solidarietà - risorse anno 2021
Punti principali
Ambito soggettivo, misura e durata
Beneficiarie sono le imprese con contratti di solidarietà validi al 30/11/2021 o con contratto in corso nel secondo semestre 2020; sgravio del 35% sui contributi datoriale per i lavoratori con riduzione orario >20%, per la durata del contratto e comunque non oltre 24 mesi nel quinquennio mobile.
Iter istruttorio e ammissione
La Direzione generale ha adottato i provvedimenti di ammissione per l'importo massimo richiesto. L'INPS quantifica l'onere effettivo solo dopo ricezione ed elaborazione delle denunce Uniemens comprensive di retribuzione, contribuzione e CIGS conguagliata; sono autorizzate al conguaglio immediato le aziende il cui periodo CIGS sia concluso entro il 30/06/2022 (Allegato 1).
Calcolo della riduzione
La riduzione si applica mese per mese (35% sulla quota datoriale relativa ai lavoratori con riduzione >20% nel mese). Non sono agevolabili specifici contributi (es. 0,30% L.845/1978, contributi di solidarietà per previdenza complementare, fondi TFR, Fondo trasporto aereo ecc.). Condizione: regolarità contributiva e rispetto della parte economica degli accordi collettivi.
Cumulabilità con Decontribuzione Sud
In linea generale gli sgravi non sono cumulabili, ma è ammesso il cumulo con la "Decontribuzione Sud" per le imprese nelle regioni svantaggiate; l'esonero D.L. 104/2020 (e successive proroghe) può coesistere, applicando lo sgravio del D.L. 510/1996 sulla contribuzione residua non già esonerata.
Adempimenti delle Strutture territoriali
Su iniziativa del datore di lavoro la Struttura competente verifica i presupposti e attribuisce il codice di autorizzazione aziendale "1W" (azienda ammessa alla fruizione delle riduzioni per CdS accompagnati da CIGS).
Modalità Uniemens e codice causale
Per le aziende indicate in Allegato 1 le quote di sgravio vanno indicate nel flusso Uniemens con il nuovo codice causale "L990" e relativo importo; i conguagli devono essere effettuati entro il 16° giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare. Aziende sospese/cessate devono usare la procedura di regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile si istituisce il conto GAW37351 nella Gestione GAW per gli sgravi 2021; la Direzione generale cura i rapporti finanziari con lo Stato e il rimborso degli oneri.
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