Circolare numero 36 del 03-04-2023
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, che, a causa degli eventi alluvionali e franosi che hanno interessato i territori in oggetto il giorno 26 novembre 2022, ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità di applicazione della sospensione, disposta dal decreto‑legge n.186/2022, dei termini relativi agli adempimenti informativi, ai versamenti contributivi e ai premi assicurativi per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dal 26/11/2022 al 30/06/2023. Sono indicate le categorie interessate, le istruzioni operative per la richiesta (modello SC100), i codici uniEmens e le modalità di recupero (unica soluzione entro il 16/09/2023 o rateizzazione fino a 60 mesi), nonché le prescrizioni su cartelle, avvisi, termini processuali e le rilevazioni contabili.
Sospensione adempimenti e versamenti contributivi per evento alluvionale Ischia (Decreto‑Legge n.186/2022)
Punti principali
Premessa
Stato di emergenza per eventi eccezionali dal 26/11/2022 sull'isola di Ischia; decreto‑legge n.186/2022 convertito in legge prevede interventi urgenti, tra cui la sospensione dei termini contributivi per Casamicciola Terme e Lacco Ameno.
Oggetto della sospensione
Sospensione degli adempimenti informativi e dei versamenti previdenziali, assistenziali e dei premi obbligatori con scadenza dal 26/11/2022 al 30/06/2023, incluse le rateazioni in corso riferite a tale periodo; non si procede a rimborsi di quanto già versato.
Soggetti interessati
Possono beneficiare i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei due comuni alla data del 26/11/2022: datori di lavoro privati (incluso domestico), lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.
Ambito territoriale e operativo
La sospensione si applica solo agli oneri riferiti alle attività svolte nelle unità operative dei comuni colpiti; per aziende con più sedi occorre trasmettere la denuncia UniEmens completa indicando i lavoratori interessati.
Lavoratori cessati
La quota a carico dei lavoratori non trattenuta dovrà essere versata alla prima scadenza utile successiva alla cessazione del rapporto usando i codici contributo ordinari nel modello F24.
Recupero dei contributi sospesi
I contributi sospesi vanno versati senza sanzioni e interessi in unica soluzione entro il 16/09/2023 oppure con rateizzazione fino a 60 mensilità di pari importo con scadenza il 16 di ogni mese a partire dal 16/09/2023; le rateizzazioni già emesse con scadenza nel periodo sospeso devono essere versate entro la stessa data.
Istruttoria e domanda
Per fruire della sospensione è richiesta istanza con modello SC100 presso la Struttura INPS territorialmente competente; una sola domanda può riguardare più Gestioni; l'INPS verificherà i requisiti e recupererà eventuali indebiti.
Codici e flussi UniEmens
Per datori di lavoro: autorizzazione '7C' e valore 'N980' in UniEmens per evidenziare i contributi sospesi; per committenti il codice '39' per la Gestione separata. Eventuali invii già trasmessi possono essere modificati entro il 31/05/2023.
Artigiani e commercianti
Sospensione delle scadenze legali comprese tra 26/11/2022 e 30/06/2023 relative a acconti, saldi e minimi indicati; l'INPS utilizza il codice 73 per segnalare l'evento nelle procedure interne.
Committenti e liberi professionisti
Committenti devono indicare il codice '39' in UniEmens per le collaborazioni; liberi professionisti iscritti alla Gestione separata sospendono i versamenti coincidenti con le scadenze fiscali comprese nel periodo sospeso (secondo acconto 2022, saldo 2022, primo acconto 2023).
Aziende agricole e lavoratori agricoli
Sospensione per contribuzioni agricole unificate con termini indicati (es. scadenze 16/12/2022, 16/03/2023, 16/06/2023) e per lavoratori agricoli autonomi la rata del 16/01/2023; la sospensione riguarda contribuzioni correnti, escluse partite pregresse; invio flussi Posagri entro il 31/08/2023 per evitare somme accessorie.
Datori di lavoro domestico
Pagamenti relativi al 4° trimestre 2022 e 1° trimestre 2023 sospesi se la scadenza ricade entro il 30/06/2023; in caso di cessazione la scadenza sospesa è oggetto della misura.
Cartelle di pagamento e avvisi di addebito
Sospensione fino al 30/06/2023 dei termini di versamento derivanti da cartelle e avvisi di addebito per i soggetti interessati; misura opera d'ufficio, senza istanza; ripresa dei termini dal 01/07/2023.
Sospensione termini sostanziali e processuali
Per i soggetti interessati sospensione dei termini perentori, prescrizionali, processuali e contrattuali dal 26/11/2022 fino al 31/12/2022; ripresa del decorso dalla fine del periodo di sospensione, con conseguenti effetti su notifiche, esecuzioni e ricorsi.
Istruzioni contabili
I contributi sospesi evidenziati con codice 'N980' verranno rilevati nel conto di nuova istituzione GPA00164; la procedura gestionale automatizza la ripartizione e saranno fornite istruzioni contabili dettagliate con le istruzioni amministrative.
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