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Sentenza

Sentenza n. 898/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 221/2025 del Tribunale di Rimini pubblicata in data 7.8.2025.

Giustizia amministrativa202600073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 221/2025 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Rimini n. 221/2025, passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 29 dicembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e l'Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire entro i successivi 90 giorni il commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia comprovato, il termine dilatorio per l'esecuzione sia decorso e l'Amministrazione persista nell'inadempimento delle statuizioni vincolanti.
  • In presenza di perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva, subordinandone l'intervento all'istanza della parte vittoriosa.
  • L'esecuzione deve tener conto degli importi eventualmente già corrisposti, che devono essere detratti da quanto dovuto in attuazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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