Sentenza n. 1456/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. P-GR/L/Q/2025/100813, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Grosseto in data 12 agosto 2025 e notificato in pari data, con cui è stato revocato il nulla osta precedentemente rilasciato in data 12 giugno 2025 in favore del lavoratore Sig. Elhady Samir Mohamed Hamouda; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare del preavviso di avvio del procedimento di revoca del 22 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato, motivato dall'insufficiente capacità economica del datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore egiziano. Dopo il rilascio del nulla osta, l'amministrazione ne disponeva la revoca ritenendo non raggiunta la soglia reddituale di 27.000 euro prevista per un nucleo familiare pluricomposto. L'amministrazione aveva considerato soltanto il reddito imponibile da lavoro dipendente, pari a 25.990 euro per il 2023 e a 26.896 euro per il 2024, escludendo il reddito da locazione assoggettato a cedolare secca. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, l'erronea ricostruzione del reddito, poiché il reddito complessivo del 2023 ammontava a 27.200 euro, comprensivi di 25.990 euro di reddito da lavoro dipendente, 210 euro di reddito da fabbricato e 1.000 euro di reddito da locazione soggetto a cedolare secca. Con il secondo motivo lamentava il difetto di motivazione del provvedimento di revoca.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ritiene che, ai fini della verifica della capacità economica del datore di lavoro, debbano essere considerate tutte le componenti reddituali effettivamente disponibili e dichiarate, compreso il reddito da locazione assoggettato a cedolare secca. La soglia di 27.000 euro ha la funzione di comprovare la disponibilità di risorse idonee a coprire i costi dell'impiego del lavoratore straniero; pertanto, non rilevano la provenienza del reddito né il regime fiscale applicato, purché il reddito sia regolarmente dichiarato e nella disponibilità del datore. Il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi 2024, riferita ai redditi 2023, era pari a 27.200 euro e superava quindi la soglia richiesta. L'amministrazione, considerando esclusivamente il reddito imponibile indicato al rigo RN4 ed escludendo il reddito locativo tassato con cedolare secca, ha erroneamente quantificato la capacità economica del ricorrente. La revoca è pertanto illegittima e viene annullata. L'ulteriore censura relativa al difetto di motivazione è assorbita. Le spese sono compensate per la novità della questione giuridica.
Norme richiamate
art. 42 D.L. 73/2022
Richiamato quale fondamento della procedura semplificata applicata per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione alle memorie presentate dal datore di lavoro nell'ambito del procedimento di revoca.
art. 9 D.M. 27 maggio 2020
Richiamato dalla prassi amministrativa quale riferimento per i limiti reddituali richiesti al datore di lavoro.
Circolare interministeriale prot. n. 9032 del 24 ottobre 2024
Con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, ... il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità)
La circolare è letta nel senso che il reddito imponibile costituisce la grandezza di riferimento, alla quale possono aggiungersi redditi esenti certificati; tra questi può rientrare il reddito da locazione assoggettato a cedolare secca e regolarmente dichiarato.
Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022
Richiamata dalla circolare interministeriale quale fonte della soglia reddituale di 20.000 euro per i nuclei monocomposti e di 27.000 euro per quelli pluricomposti.
nota prot. n. 2066 del 21 marzo 2023
Richiamata dalla circolare interministeriale quale ulteriore riferimento amministrativo per la determinazione della capacità economica del datore di lavoro.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della capacità economica del datore di lavoro che richiede il nulla osta per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario, devono essere considerate tutte le componenti reddituali regolarmente dichiarate ed effettivamente disponibili, compresi i redditi da locazione assoggettati a cedolare secca.
- La soglia reddituale richiesta per il nulla osta al lavoro subordinato mira a comprovare la disponibilità di risorse idonee a sostenere i costi dell'impiego del lavoratore straniero; di conseguenza, la provenienza del reddito e il regime fiscale con cui esso è tassato non giustificano, di per sé, la sua esclusione dal calcolo.
- Quando la disciplina amministrativa individua il reddito imponibile come grandezza di riferimento e consente l'aggiunta di redditi esenti certificati, il reddito locativo dichiarato e assoggettato a cedolare secca può concorrere al raggiungimento della soglia reddituale richiesta.
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