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Circolare

Circolare numero 181 del 07-12-2017

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FISALP per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinate modalità di riscossione e riversamento, costi del servizio, clausole di salvaguardia, durata e recesso, nonché le istruzioni operative e contabili con l’istituzione di specifici codici e conti. Sono inoltre indicati gli adempimenti informativi delle strutture territoriali e il termine per il rendiconto annuale alla Federazione.

Convenzione INPS-FISALP per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-FISALP per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata tra INPS e FISALP per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti all’associazione. Il documento disciplina sia gli aspetti giuridici della convenzione sia le istruzioni operative e contabili per la gestione dei versamenti tramite UNIEMENS.

Ambito della convenzione e modalità di riscossione

La convenzione, perfezionata l’11 ottobre 2017 e richiamata come approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, si fonda sulla legge 4 giugno 1973, n. 311. I contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione vengono riscossi dall’INPS contestualmente ai contributi obbligatori dovuti all’Istituto, con le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche.

La circolare evidenzia che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo. Di conseguenza, l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.

Determinazione del contributo e imputazione delle somme

Ai fini della convenzione, l’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale il solo importo indicato dai datori di lavoro nel flusso UNIEMENS. Se il datore di lavoro non corrisponde integralmente, nei termini di legge, i contributi obbligatori dovuti, la somma versata per assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali e degli eventuali oneri accessori.

L’Istituto precisa inoltre di non svolgere interventi diretti o attività di controllo nei confronti dei datori di lavoro in relazione al versamento dei contributi oggetto della convenzione.

Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione

Il costo del servizio di riscossione, attualizzato per il 2017 con Determinazione commissariale n. 55 del 14 febbraio 2017, è pari a 0,21 euro per ogni UNIEMENS relativo ai contributi per assistenza contrattuale.

La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto all’associazione, che potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le ulteriori spese e ogni altro onere, anche fiscale, connesso alla convenzione.

Riversamento delle somme e dati resi disponibili all’associazione

L’INPS corrisponde alla sede nazionale della Federazione le somme riscosse, al netto dei costi del servizio, senza applicazione di interessi o di altre maggiorazioni. Il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.

Contestualmente, le strutture territoriali dell’INPS mettono a disposizione dell’associazione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, indicando per ciascuna il periodo contributivo e l’importo versato. Qualora l’acconto periodico dovuto risulti inferiore a 50 euro, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a tale soglia.

Clausole di salvaguardia, responsabilità e facoltà dell’INPS

La convenzione contiene una clausola di ampia esenzione di responsabilità per l’INPS, che viene sollevato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti, dei terzi e di chiunque altro per gli effetti derivanti dall’applicazione della convenzione. L’esonero si estende anche a eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’Istituto è inoltre estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione e non risponde di eventuali restituzioni delle somme versate dalle imprese. L’associazione deve rimborsare all’INPS le spese sostenute qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti associativi.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti richiesti dalla legge o per sopravvenute esigenze normative o regolamentari. Resta altresì salvo il potere di recesso unilaterale nei casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e agli adempimenti verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

Ciascuna parte può comunque recedere con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto. La sede della FISALP è indicata in Via Benvenuto Grafeo n. 14, Salerno (SA).

Istruzioni operative: esposizione nel flusso UNIEMENS

Per la gestione operativa è attribuito alla FISALP il codice di nuova istituzione W452. Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il nuovo codice causale W452, con significato di "Ass. Contr. Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP)", e il relativo elemento previsto dal tracciato.

I contributi di assistenza contrattuale esposti con tale codice vengono imputati al conto GPA25659, di nuova istituzione. Contestualmente, la procedura genera la scrittura in partita doppia per la rilevazione del debito verso la Federazione, con il conto GPA35659. I saldi dei due conti devono concordare costantemente e, per garantire tale concordanza insieme alla corrispondenza con le ripartizioni UNIEMENS, i conti GPA25659 e GPA35659 devono essere movimentati esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione, utilizzando il codice documento 95.

Istruzioni contabili, reportistica e rendiconto

Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una copia per le imprese che hanno versato il contributo, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’importo versato; una copia per l’ufficio competente per la contabilità della sede; una copia da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo.

Le somme riscosse devono essere accreditate alla Federazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta. I pagamenti vanno imputati in DARE al conto GPA11659; a tale conto devono essere inoltre addebitate le somme trattenute per il rimborso spese, rilevate in AVERE sul conto GPA24042, e l’imposta di bollo, se dovuta, rilevata in AVERE sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11659 a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio tramite la specifica procedura automatizzata.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento delle elaborazioni, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla FISALP un rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento; l’ammontare delle somme corrisposte; l’ammontare delle spese e dell’eventuale imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA11659, GPA25659 e GPA35659 di nuova istituzione.

Punti principali

Oggetto della convenzione e natura della riscossione

INPS e FISALP hanno perfezionato il 11 ottobre 2017 una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro e disciplinati dalla legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione avviene insieme ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche. La circolare precisa che l’esazione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di riscossione coattiva.

Misura del contributo e imputazione dei versamenti

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dai datori di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori dovuti entro le scadenze di legge, la quota versata per assistenza contrattuale viene imputata in scomputo del debito contributivo e degli eventuali oneri accessori. L’Istituto non effettua interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro sui versamenti oggetto della convenzione.

Costi del servizio e riparto degli oneri

I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati per il 2017 con Determinazione commissariale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione è previsto un costo pari a 0,21 euro per ogni UNIEMENS relativo ai contributi per assistenza contrattuale. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e la Federazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, compreso quello fiscale, inerente alla convenzione.

Modalità di versamento e soglia minima

L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione gli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale, al netto dei costi del servizio, senza interessi né altri oneri. Il pagamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture territoriali rendono disponibili i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a tale soglia.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese aderenti, terzi e chiunque altro derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di contenzioso su questioni attinenti o connesse ai rapporti associativi, secondo la normativa sui compensi professionali. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante raccomandata A/R o PEC; in difetto, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, con le medesime modalità di comunicazione. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione. La sede della FISALP è indicata in Via Benvenuto Grafeo n. 14, Salerno.

Istruzioni operative: codice causale e nuova codifica

Per le imprese aderenti alla FISALP è attribuito il codice di nuova istituzione W452. Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il nuovo codice causale W452, avente significato di "Ass. Contr. Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP)", con il relativo elemento previsto dal tracciato. I contributi esposti con tale codice sono imputati al conto GPA25659, di nuova istituzione, con contestuale scrittura in partita doppia per rilevare il debito verso la Federazione sul conto GPA35659, che deve concordare costantemente con il GPA25659. I due conti devono essere movimentati solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione, con codice documento 95.

Istruzioni contabili, reportistica e rendiconto annuale

Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, una per l’ufficio contabilità della sede e una per l’archivio dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse vanno accreditate alla Federazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta. I pagamenti sono imputati in DARE al conto GPA11659; allo stesso conto sono addebitate anche le somme trattenute per rimborso spese, da rilevare in AVERE sul conto GPA24042, e per l’imposta di bollo, da rilevare in AVERE sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del GPA11659 a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio tramite procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, le strutture territoriali devono trasmettere alla FISALP un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte, delle spese e dell’eventuale imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono indicati i conti GPA11659, GPA25659 e GPA35659 di nuova istituzione.

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