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Circolare

Circolare numero 182 del 07-12-2017

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FISALP per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Vengono descritte le modalità di riscossione congiunta ai contributi obbligatori, la gestione telematica e cartacea delle deleghe, le regole sulla revoca e sui casi di pluralità di deleghe, nonché i costi del servizio e le clausole di salvaguardia per INPS e Associazione. Sono inoltre richiamate le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la durata della convenzione con le modalità di rinnovo e recesso, l’indicazione della sede della FISALP e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-FISALP per la riscossione dei contributi associativi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Convenzione INPS-FISALP per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà conto della convenzione stipulata l’11 ottobre 2017 tra INPS e Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. L’obiettivo è disciplinare operativamente la riscossione, le deleghe, i costi e i profili di responsabilità connessi al servizio.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento trasmesso ai contribuenti l’INPS indica sia l’importo della quota associativa sia l’Associazione destinataria. La circolare precisa che tale modalità non incide sulla natura volontaria del contributo associativo e che, pertanto, per l’Istituto non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe alla riscossione

La FISALP, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS tramite Internet, attraverso il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.

In parallelo all’inserimento telematico, l’Associazione deve far pervenire alla Struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, corredate da copia del documento d’identità e sottoscritte secondo il fac-simile concordato con l’Istituto. Le strutture territoriali INPS validano le deleghe acquisite via portale confrontandole con la documentazione cartacea ricevuta.

Nel caso in cui pervengano all’INPS due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di Associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che quella successiva contenga la revoca espressa della precedente.

Revoca della delega

La convenzione ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione e che ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega alla riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi per il servizio di riscossione, già attualizzati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono i seguenti:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,54 una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 2,32;
  • gestione singolo modello F24: € 0,21.

L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto; dopo tale comunicazione, l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, mediante semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula della convenzione. È altresì previsto il recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso, da esercitare con comunicazione scritta inviata all’altra parte a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Obblighi informativi dell’Associazione e sede FISALP

L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.

La circolare indica inoltre che la sede della FISALP è in Salerno, Via Benvenuto Grafeo n. 14.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi sono istituiti i seguenti conti:

  • GPN25189: contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per conto della FISALP;
  • GPN35189: accreditamento di contributi associativi riscossi per conto FISALP;
  • GPN11189: debito verso FISALP per contributi associativi riscossi per suo conto.

La definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione è curata direttamente dalla Sede centrale - Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.

Punti principali

Oggetto e finalità della convenzione

La convenzione, stipulata l’11 ottobre 2017 tra INPS e FISALP ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, disciplina la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. La riscossione avviene in connessione con quella dei contributi obbligatori, ma resta volontaria e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva da parte dell’INPS.

Modalità di riscossione

L’INPS riscuote la quota associativa con le stesse modalità previste per i contributi obbligatori. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti sono indicati l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La coincidenza operativa con la riscossione obbligatoria non modifica la natura volontaria del contributo associativo.

Gestione delle deleghe

La FISALP trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione e i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più pagare la quota. Contestualmente, deve inviare alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte dagli associati, con copia del documento d’identità, secondo il fac-simile concordato con l’Istituto. Le strutture INPS validano le deleghe telematiche confrontandole con quelle cartacee.

Pluralità di deleghe e priorità

Se un soggetto presenta due o più deleghe a favore di Associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che una delega successiva contenga la revoca espressa della precedente.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione; pertanto, le comunicazioni dell’associato relative a tale rapporto vanno indirizzate all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega di riscossione, procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio, aggiornati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono pari a: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,54 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 2,32; gestione singolo modello F24 € 0,21. L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Associazione, su semplice presentazione di nota specifica. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Il rinnovo va richiesto dall’Associazione almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta ferma per entrambe le parti la facoltà di recesso mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC.

Obblighi dell’Associazione

L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto se richiesta.

Sede della FISALP

La sede della Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) è indicata in Salerno, Via Benvenuto Grafeo n. 14.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPN25189, GPN35189 e GPN11189, rispettivamente per contributi associativi riscossi per conto FISALP, per l’accreditamento dei contributi e per il debito verso FISALP. La gestione dei rapporti finanziari con l’Associazione è curata dalla Sede centrale, Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.

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