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Circolare

Circolare numero 180 del 07-12-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, recependo indicazioni del Ministero del lavoro, che per il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva previsto dall’art. 24, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011 sono utili anche i periodi di contribuzione volontaria, figurativa per eventi estranei al rapporto di lavoro dipendente privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa. Tali periodi valgono però solo se, sommati ai soli contributi effettivi da lavoro dipendente nel settore privato, consentono di raggiungere il requisito richiesto. Restano ferme le precedenti istruzioni operative per la gestione delle domande di pensione e dei ricorsi.

Chiarimenti sull’utilizzo di contribuzione volontaria, figurativa e da riscatto per il requisito contributivo del comma 15-bis dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011

Chiarimenti sull’utilizzo di contribuzione volontaria, figurativa e da riscatto ai fini del comma 15-bis dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011

La circolare interviene per aggiornare le istruzioni applicative dell’art. 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011. La finalità è chiarire quali periodi contributivi possano essere considerati utili per il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto ai dipendenti del settore privato che intendano accedere alle prestazioni pensionistiche previste dalla norma.

Quadro normativo e precedenti indicazioni

La circolare richiama innanzitutto il contenuto del comma 15-bis, che disciplina in via eccezionale l’accesso, al compimento dei 64 anni di età, alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia per specifiche categorie di lavoratori del settore privato. In particolare, il testo ricorda che la disposizione riguarda i dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima.

Vengono inoltre richiamati i precedenti interventi amministrativi: la circolare n. 35 del 14 marzo 2012 e il messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, con cui erano state fornite le prime istruzioni operative; la circolare n. 196 dell’11 novembre 2016, che aveva recepito le indicazioni ministeriali contenute nella nota n. 13672 del 26 ottobre 2016; nonché i messaggi n. 2054 e n. 2218 del 2017, con ulteriori chiarimenti applicativi.

Periodi contributivi utili al raggiungimento del requisito

Il nucleo interpretativo della circolare riguarda la possibilità di valorizzare, ai fini del requisito contributivo previsto dal comma 15-bis, anche periodi che non siano contributi effettivi da lavoro dipendente nel settore privato. In recepimento della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 7190 del 6 dicembre 2016, viene chiarito che sono utili:

  • i periodi di contribuzione volontaria;
  • i periodi di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato;
  • i periodi di riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Tali periodi possono quindi concorrere alla maturazione dell’anzianità contributiva richiesta, purché si innestino nel quadro della contribuzione maturata come lavoratore dipendente del settore privato.

Condizioni e limiti della valorizzazione

La circolare precisa però un limite essenziale: i periodi di contribuzione volontaria, figurativa e di riscatto sono valorizzabili solo se, sommati ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato, consentono di raggiungere il requisito di anzianità contributiva richiesto dalla norma.

Ne consegue che il requisito non può essere soddisfatto esclusivamente attraverso contribuzioni non derivanti da effettivo rapporto di lavoro dipendente privato; è necessaria la presenza di contribuzione effettiva da attività di lavoro dipendente nel settore privato, alla quale possono aggiungersi i periodi indicati.

Adempimenti istruttori

Per la gestione delle domande di pensione e dei ricorsi, la circolare non introduce un autonomo procedimento, ma rinvia espressamente alle istruzioni già contenute nel punto 3 della circolare n. 196 del 2016. Restano quindi ferme le modalità operative già in uso, integrate dal presente chiarimento interpretativo sull’utilizzabilità delle diverse tipologie di contribuzione.

Punti principali

Ambito della disciplina del comma 15-bis

La circolare richiama la norma eccezionale dell’art. 24, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, che riconosce ai dipendenti del settore privato, titolari di pensioni a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, la possibilità di conseguire a 64 anni determinate prestazioni pensionistiche, al ricorrere dei requisiti indicati dalla disposizione.

Precedenti istruzioni e chiarimenti ministeriali

Viene ricordato che le prime istruzioni operative erano state fornite con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012 e con il messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013. Successivamente, la circolare n. 196 dell’11 novembre 2016 ha recepito le indicazioni della nota ministeriale n. 13672 del 26 ottobre 2016, mentre i messaggi n. 2054 e n. 2218 del 2017 hanno fornito ulteriori precisazioni.

Estensione dei periodi utili ai fini del requisito contributivo

In recepimento della nota ministeriale n. 7190 del 6 dicembre 2016, la circolare precisa che, per il raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta dal comma 15-bis e maturata in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, sono utili anche: contributi volontari; contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente privato; periodi di riscatto non correlati ad attività lavorativa.

Limite alla valorizzazione dei periodi non derivanti da lavoro effettivo

La valorizzazione di tali periodi resta subordinata al fatto che essi, insieme ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente del settore privato, consentano di raggiungere il requisito di anzianità contributiva richiesto dalla norma. Non è quindi sufficiente il solo cumulo di contribuzioni non effettive in assenza del necessario apporto di contribuzione effettiva da lavoro privato.

Gestione delle domande e dei ricorsi

Per la trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi continuano ad applicarsi le istruzioni già contenute nel punto 3 della circolare n. 196 del 2016, che restano pertanto il riferimento operativo anche dopo i chiarimenti introdotti dalla presente circolare.

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