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Circolare

Circolare numero 177 del 28-11-2017

A seguito di parere reso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui casi di beneficiari di NASpI che espatriano o soggiornano in Paese comunitario o non comunitario, si illustrano di seguito le nuove modalità operative cui attenersi in ordine alla erogazione della suddetta indennità di disoccupazione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che il beneficiario di NASpI può recarsi all'estero, in Paesi UE o extra-UE, senza dover giustificare le ragioni o la durata del soggiorno, purché continui a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dalla normativa italiana. Viene però distinto il caso di chi si sposta in un altro Paese dell'Unione Europea per cercare lavoro: in tal caso opera il regime comunitario di esportabilità della prestazione, con mantenimento dell'indennità per un massimo di tre mesi e con specifici adempimenti. Trascorsi i tre mesi, torna applicabile la disciplina ordinaria italiana sulla condizionalità. Le strutture territoriali devono applicare le sanzioni previste in caso di violazione, secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 224/2016.

NASpI: regole per i beneficiari che si recano all'estero

NASpI e soggiorno all'estero: chiarimenti applicativi

La circolare definisce il trattamento della NASpI per i beneficiari che si recano all'estero, alla luce dell'evoluzione normativa introdotta dal D.Lgs. n. 150/2015 e del rafforzamento del sistema di condizionalità della prestazione. L'obiettivo è chiarire quando la prestazione continua a essere corrisposta e quali obblighi restano in capo al percettore.

Quadro generale e superamento del precedente orientamento

Negli ultimi anni il contesto sociale e normativo è mutato in modo significativo, anche per effetto del Jobs Act e delle nuove regole in materia di politiche attive del lavoro. In tale cornice, il Ministero del lavoro è stato interpellato per fornire indicazioni sui casi in cui il percettore di NASpI si trovi all'estero, anche per prevenire o risolvere situazioni di contenzioso.

Il nuovo indirizzo supera l'impostazione precedente, che distingueva tra soggiorno all'estero per ricerca di lavoro e soggiorno per motivi diversi, nonché tra assenza breve e prolungata. Viene affermato che, una volta riconosciuto il diritto alla NASpI, il soggetto può recarsi in un Paese estero, comunitario o extra-comunitario, senza dover giustificare le ragioni dello spostamento e continuando a percepire la prestazione.

Condizionalità della prestazione e regime sanzionatorio

Restano tuttavia fermi gli obblighi derivanti dal sistema di condizionalità previsto dalla normativa italiana. In particolare, gli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 150/2015 collegano le conseguenze sanzionatorie a specifici inadempimenti, quali:

  • mancata presentazione;
  • mancata partecipazione;
  • assenza di giustificato motivo.

La violazione di tali obblighi può comportare, a seconda dei casi, la decurtazione della prestazione o la decadenza dalla stessa e dallo stato di disoccupazione. La circolare evidenzia che questo meccanismo, per la sua natura stringente, è idoneo a impedire allontanamenti di lunga durata non coerenti con il sistema delle politiche attive.

Esportabilità della NASpI nell'Unione Europea

Un trattamento specifico è previsto per i beneficiari che si rechino in un altro Stato membro dell'Unione Europea alla ricerca di occupazione. In tali ipotesi trova applicazione il regime di coordinamento della sicurezza sociale previsto dal Regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare dagli articoli 7, 63, 64 e 65.

Dopo il rispetto dei relativi adempimenti, la prestazione di disoccupazione è esportabile e può essere percepita all'estero, a carico dell'Italia, per un massimo di tre mesi.

Rapporto tra esportabilità e obblighi di condizionalità

La circolare chiarisce che, nella disciplina comunitaria, prevale la finalità di mantenere il beneficio e di esonerare il beneficiario dagli obblighi di condizionalità, più che quella di stabilire un limite temporale alla fruizione. Per questo motivo, il beneficiario che si trasferisca in un altro Paese UE per cercare lavoro può percepire la NASpI per tre mesi senza dover rispettare le regole di condizionalità italiane.

Dal primo giorno del quarto mese, se il soggetto permane all'estero, conserva il diritto alla prestazione ma torna soggetto ai meccanismi di condizionalità dell'ordinamento italiano. In caso di violazione, si applicano le sanzioni previste, vale a dire la decurtazione o la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Indicazioni operative per le strutture territoriali

Per l'applicazione concreta della disciplina, le strutture territoriali che ricevano dai servizi per l'impiego segnalazioni di violazione delle regole di condizionalità devono procedere secondo le istruzioni della circolare n. 224/2016. Ai fini sanzionatori non rilevano le ragioni dell'espatrio né la sua durata, salvo il caso particolare dell'esportabilità della prestazione nell'Unione Europea nei limiti e alle condizioni sopra richiamate.

La circolare richiama inoltre l'allineamento di questo orientamento con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenze n. 16997 del 10 luglio 2017 e n. 21564 del 18 settembre 2017.

Punti principali

Premessa e mutato quadro normativo

La circolare nasce per chiarire la disciplina NASpI alla luce dei mutamenti sociali e normativi intervenuti negli ultimi anni, in particolare quelli collegati al Jobs Act e al D.Lgs. n. 150/2015 sulle politiche attive del lavoro. Il Ministero del lavoro è stato coinvolto per definire gli indirizzi da seguire nei casi di beneficiari che si recano all'estero, anche in relazione a situazioni contenziose.

Regola generale per chi espatria o soggiorna all'estero

Il Ministero supera il precedente orientamento fondato sulla distinzione tra motivi del soggiorno e durata dell'assenza. Una volta maturato il diritto alla NASpI, il beneficiario, cittadino italiano, UE o extra-UE, può recarsi all'estero senza dover giustificare le ragioni del viaggio e continuando a percepire la prestazione. Restano però fermi gli obblighi di condizionalità connessi al patto di servizio; la loro violazione comporta riduzione o decadenza della prestazione e, nei casi previsti, anche dello stato di disoccupazione.

Rilevanza degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 150/2015

La disciplina sulla condizionalità, con il sistema di sanzioni per mancata presentazione o mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, è ritenuta di per sé sufficiente a impedire assenze di lunga durata. La circolare richiama l'orientamento del Ministero e segnala che tale impostazione è stata recepita anche da Cassazione, sentenze n. 16997 del 10 luglio 2017 e n. 21564 del 18 settembre 2017.

Caso specifico: espatrio in un altro Paese UE per lavoro

Per i beneficiari NASpI che si recano in un altro Stato membro dell'Unione Europea alla ricerca di occupazione si applicano gli articoli 7, 63, 64 e 65 del Regolamento (CE) n. 883/2004. Dopo gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, l'indennità è esportabile e può essere percepita all'estero a carico dell'Italia per un massimo di tre mesi.

Coordinamento tra esportabilità e condizionalità

Nel regime comunitario la finalità prevalente è mantenere il beneficio e esonerare il percettore dagli obblighi di condizionalità, più che fissare un termine massimo di fruizione. Per i primi tre mesi il beneficiario che si sia trasferito in un altro Paese UE per cercare lavoro non è soggetto alle regole di condizionalità italiane; dal primo giorno del quarto mese conserva il diritto alla prestazione ma torna obbligato al rispetto dei meccanismi italiani, con possibili decurtazioni o decadenza in caso di violazione.

Applicazione delle sanzioni da parte delle strutture territoriali

Le strutture territoriali, quando ricevono dai servizi per l'impiego segnalazioni di violazione degli obblighi di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 150/2015, devono applicare le relative sanzioni attenendosi alle istruzioni contenute nella circolare n. 224/2016. La motivazione e la durata dell'espatrio non rilevano ai fini della sanzione, salvo i casi disciplinati dal regime comunitario di esportabilità.

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