L.R. Toscana 27/2016
Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 27/2016 modifica la l.r. 9/2010: impone ai comuni l’adeguamento del piano di azione comunale entro 90 giorni dalla pubblicazione delle nuove linee guida tecniche; affida alla Giunta, entro 60 giorni, la definizione di indici di criticità per i superamenti dei valori limite; rafforza i poteri sostitutivi regionali verso i comuni inadempienti.
Modifiche alla disciplina toscana sulla qualità dell’aria e ai PAC comunali
Modifiche alla disciplina toscana sulla qualità dell’aria e ai PAC comunali
La legge regionale Toscana 12 aprile 2016, n. 27 interviene sulla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9, rafforzando gli strumenti di prevenzione e gestione del rischio di superamento dei limiti degli inquinanti atmosferici e precisando i casi in cui la Regione può sostituirsi ai comuni inadempienti.
Adeguamento del piano di azione comunale
I comuni tenuti alla predisposizione del piano di azione comunale (PAC) devono adeguarlo entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dei provvedimenti che modificano le linee guida tecniche, i criteri e le modalità richiamati dalla legge regionale.
Indici di criticità per il rischio di superamento dei valori limite
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, deve determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo per individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme dei singoli inquinanti. Nella definizione di tali indici la Regione deve considerare:
- le misurazioni effettuate senza soluzione di continuità nei periodi di massima concentrazione dell’inquinante, anche se a cavallo tra due anni di riferimento;
- le previsioni di superamento basate su tecniche di modellizzazione, anche sperimentali, purché coerenti con i metodi di valutazione stabiliti dalla normativa statale in materia di qualità dell’aria.
Poteri sostitutivi regionali
La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti, secondo la disciplina generale richiamata dalla legge regionale n. 88/1998, nei seguenti casi:
- inosservanza delle norme della l.r. 9/2010 e del piano regionale per la qualità dell’aria;
- inerzia o ritardo nell’approvazione o nell’aggiornamento dei PAC;
- approvazione dei PAC in difformità dai criteri e dalle modalità stabiliti per la materia. La previsione opera fermo restando il regime speciale collegato agli interventi contingibili per le situazioni di rischio disciplinate dalla legge regionale.
Disposizioni transitorie sugli interventi contingibili
La modifica all’articolo 17 bis estende la disciplina transitoria ai casi in cui i comuni non individuino gli interventi contingibili o non provvedano in altro modo, consentendo l’attivazione della relativa disciplina sostitutiva nei casi previsti dalla legge.
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