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Legge

L.R. Toscana 30/2016

Legati di amicizia e cooperazione del Consiglio regionale.

Normativa regionaleL.R. Toscana 30/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina i rapporti di amicizia e cooperazione che il Consiglio regionale può formalizzare con assemblee elettive, enti territoriali, università, centri di ricerca, fondazioni e istituti culturali, per promuovere partenariati, dialogo interculturale e scambi di esperienze. I legati sono deliberati dall’Ufficio di presidenza, firmati dal Presidente e pubblicati. Le spese gravano sulle spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti.

Legati di amicizia e cooperazione del Consiglio regionale

Legati di amicizia e cooperazione del Consiglio regionale

La legge disciplina, per il Consiglio regionale della regione interessata, la possibilità di instaurare rapporti stabili di amicizia e cooperazione con soggetti istituzionali e culturali italiani e stranieri. L’obiettivo è valorizzare relazioni continuative di partenariato e scambio culturale, nell’ambito delle funzioni di rappresentanza dell’assemblea regionale.

Finalità e ambito dei rapporti

Il Consiglio regionale può intrattenere rapporti di amicizia e cooperazione con:

  • assemblee elettive di regioni ed enti territoriali italiani e di altri Stati;
  • istituti universitari;
  • centri di ricerca;
  • fondazioni;
  • istituti culturali.

Tali rapporti sono finalizzati a:

  • stabilire e mantenere legami con realtà istituzionali e culturali diverse;
  • promuovere reti di amicizia;
  • favorire impegno sociale, dialogo interculturale e scambio di esperienze, conoscenze e valori.

Legati di amicizia e cooperazione

Gli atti con cui il Consiglio regionale formalizza questi rapporti assumono la denominazione di “legati di amicizia e cooperazione”. La legge li inquadra come strumenti di formalizzazione di relazioni istituzionali e culturali, da stipulare secondo la normativa richiamata in materia di attività all’estero delle regioni e di adeguamento dell’ordinamento alla riforma del Titolo V.

Procedure di approvazione e sottoscrizione

I legati sono deliberati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. La deliberazione richiede il previo assenso, sui contenuti, dei soggetti terzi che li sottoscrivono. La firma spetta al Presidente del Consiglio regionale.

Una volta stipulati, i legati devono essere:

  • comunicati alla Giunta regionale;
  • pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Regime finanziario

Le spese derivanti dalle attività previste dalla legge rientrano nelle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell’Ufficio di presidenza. La copertura è ammessa nei limiti degli stanziamenti previsti.

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