Regolamento (UE) 2024/2017
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2017 della Commissione, del 25 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione registra come indicazione geografica protetta il nome greco del formaggio "Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou". Il regolamento chiarisce che la protezione riguarda soltanto il nome composto nel suo insieme e non impedisce l'uso del termine generico "Kashkaval" per prodotti non conformi al disciplinare. Viene inoltre pubblicata, a fini informativi, la versione consolidata del documento unico contenente le specifiche del prodotto.
Iscrizione nel registro UE della IGP greca "Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou" e chiarimento dell'ambito della protezione del nome composto.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al prodotto agricolo/alimentare "Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou", classificato come formaggio, prodotto in Grecia nella zona geografica delimitata indicata nel documento unico. La protezione riguarda la denominazione nella sua interezza come IGP; il termine semplice "Kashkaval" può continuare a essere utilizzato nell'Unione per prodotti non conformi al disciplinare, nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico pertinente. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile ratione temporis alle domande pubblicate prima del 13 maggio 2024.
IGP "Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2017 della Commissione iscrive nel registro UE delle DOP e IGP il nome greco del formaggio "Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou" come indicazione geografica protetta. L'atto si fonda sul regime transitorio del regolamento (UE) 2024/1143, poiché la domanda era stata pubblicata prima del 13 maggio 2024, e conclude una procedura di opposizione successivamente definita mediante accordo tra Grecia e Germania.
Procedura di opposizione e chiarimento sulla protezione
Dalla motivazione emerge che la Germania aveva contestato la registrazione, sostenendo tra l'altro che "Kashkaval" fosse un nome generico utilizzato in diversi Stati membri e in paesi terzi. Dopo la trasmissione dell'opposizione alla Grecia e le consultazioni avviate dalla Commissione, le parti hanno raggiunto un accordo: la Grecia ha precisato che la domanda non intendeva riservare il termine semplice "Kashkaval", ma solo il nome composto nella sua interezza. La Commissione ha quindi concluso che il nome dovesse essere protetto integralmente, consentendo al contempo l'uso del termine "Kashkaval" per prodotti non conformi, nel rispetto delle norme nazionali e dell'ordinamento applicabile.
Contenuto del disciplinare e del documento unico
L'allegato pubblica il documento unico consolidato della IGP. Il prodotto è un formaggio semiduro, ottenuto riscaldando la cagliata, di colore biancastro o giallo pallido, a pasta soda e compatta, con scarsissima occhiatura e senza crosta. Le specifiche fisico-chimiche indicano, tra l'altro, un tenore di materia grassa sulla sostanza secca superiore al 45%, materia grassa del 27-30%, proteine del 25-28%, umidità massima del 40-45%, sale tra l'1,4% e il 2% e pH tra 5,0 e 5,3.
Materie prime e fase produttiva
Il formaggio è prodotto con latte locale crudo o pastorizzato, ovino oppure misto ovino-caprino con caprino inferiore al 35%. Il latte deve provenire da razze tradizionalmente allevate in estensivo nella zona delimitata e avere un tenore di materia grassa almeno pari al 6%. Sono previste varie condizioni di produzione: divieto di mungitura per almeno 10 giorni dopo il parto per il latte crudo, conservazione del latte a temperatura controllata fino alla cagliatura, divieto di aggiunte di latte in polvere, proteine del latte, sali di caseina, coloranti e conservanti, nonché assenza di residui di medicinali veterinari, pesticidi o altre sostanze nocive. L'unica sostanza aggiungibile è il "caglio greco tradizionale" disponibile in commercio.
Delimitazione geografica e legame con il territorio
La zona geografica comprende l'intera regione dell'Epiro e, nella Macedonia occidentale, le unità regionali di Kastoria, Grevena e Kozani, nonché le unità regionali di Trikala e Karditsa in Tessaglia. Il legame con la zona è fondato sulla reputazione del prodotto, attestata da fonti storiche e riconoscimenti recenti, e sul fattore umano, ossia il metodo tradizionale sviluppato dai pastori nomadi di lingua arumena, adattato al territorio montuoso del Pindo. Il disciplinare descrive anche il nesso tra clima, pascoli, razze locali, composizione del latte e caratteristiche organolettiche del formaggio.
Produzione nella zona e requisiti ulteriori
La produzione del latte e tutte le fasi di produzione del formaggio, compreso l'imballaggio iniziale, devono avere luogo nella zona geografica delimitata. Il documento unico non prevede norme specifiche di affettatura, grattugiatura, confezionamento o etichettatura ulteriori rispetto a quelle già indicate. L'insieme delle prescrizioni mira a mantenere la tipicità del prodotto e a garantire che la denominazione registrata corrisponda effettivamente al formaggio tradizionale descritto nel disciplinare.
Decorrenza ed effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti del settore agroalimentare, la conseguenza principale è la tutela piena della denominazione composta come IGP e la possibilità di continuare a usare "Kashkaval" per prodotti non rientranti nel disciplinare, nei limiti consentiti dal diritto applicabile.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP
L'articolo 1 dispone l'iscrizione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette del nome "Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou" come IGP.
Ambito della protezione del nome
L'articolo 2 stabilisce che la protezione riguarda il nome composto nella sua interezza; il termine "Kashkaval" può continuare a essere usato per prodotti non conformi al disciplinare di produzione nel territorio dell'Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico pertinente.
Documento unico consolidato
L'articolo 3 rinvia all'allegato, che contiene la versione consolidata del documento unico relativo alla IGP.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Esito della procedura di opposizione
I considerando danno conto dell'opposizione presentata dalla Germania, poi risolta mediante accordo con la Grecia. La Commissione ha ritenuto ricevibile l'opposizione e, dopo le consultazioni, ha considerato non sostanziali le modifiche al documento unico e al disciplinare di produzione, senza procedere a un nuovo esame della domanda ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Origine normativa transitoria
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile alle domande di registrazione pubblicate prima del 13 maggio 2024 ai sensi dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il precedente regime.
Come è indicizzato
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