Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/07/2022 n. 2188 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Invito a fornire dati e notizie - Notifica - Irreperibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugna la validità della notificazione dell'invito a fornire dati e notizie, deducendo che la notifica non si è perfezionata per irreperibilità relativa, poiché l'amministrazione non ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), necessario a dimostrare la effettiva conoscenza del deposito presso l'ufficio postale

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta deve avvenire mediante esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.). In mancanza di tale documento non può ritenersi provata la effettiva conoscenza del deposito dell'atto da parte del destinatario e la notifica è stata considerata inesistente/inefficace rispetto alla tutela del diritto di difesa del ricorrente. Di conseguenza il ricorso è stato accolto o la notifica dichiarata invalida

Norme richiamate

  • norme generali sulla notificazione a mezzo posta

    La norma sulla notificazione postale richiede il perfezionamento tramite consegna o deposito e prevede effetti solo se il destinatario ha avuto possibilità di conoscenza; il giudice interpreta che, per l'irreperibilità relativa, la prova di tale conoscenza è fornita dall'avviso di ricevimento con C.A.D.

  • principio del diritto di difesa

    Il diritto di difesa esige che la parte possa effettivamente venire a conoscenza dell'atto; senza prova del C.A.D. non si può ritenere soddisfatto tale requisito garantistico

Massime di principio

  • In caso di notificazione a mezzo posta e irreperibilità relativa del destinatario, l'amministrazione deve esibire in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per provare il perfezionamento della notifica
  • La semplice circostanza del deposito presso l'ufficio postale o la certificazione postale non sostituisce l'esibizione dell'avviso di ricevimento con C.A.D. quale prova della conoscenza da parte del destinatario
  • Se il C.A.D. non è prodotto, la notifica può essere dichiarata inefficace e ciò può portare all'accoglimento del ricorso del destinatario; dunque le amministrazioni pubbliche devono curare la conservazione e la produzione di tale documento
  • Solo in presenza di altra prova diretta e attendibile della effettiva conoscenza del deposito da parte del destinatario (es. dichiarazioni del destinatario, documenti firmati, altri elementi probatori idonei) il giudice può ritenere perfezionata la notifica senza l'avviso con C.A.D.
  • Per tutelare il diritto di difesa, i giudici sono inclini a richiedere prove formali del perfezionamento della notifica quando la parte è irreperibile nella sede indicata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.