L.R. Calabria 14/2002
Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava la continuità di esercizio delle funzioni del Presidente della Regione, della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria in caso di scioglimento del Consiglio, fino all’insediamento dei nuovi organi. È stata però dichiarata costituzionalmente illegittima e successivamente abrogata, quindi non è più applicabile.
Prorogatio degli organi regionali
Prorogatio degli organi regionali
La legge regionale della Calabria disciplinava la continuità dell’azione istituzionale dopo lo scioglimento del Consiglio regionale, prevedendo la prosecuzione delle funzioni degli organi regionali fino al rinnovo dei vertici politici. La norma è oggi priva di utilità applicativa, perché dichiarata costituzionalmente illegittima e poi espressamente abrogata.
Ambito di applicazione
La disciplina riguardava esclusivamente la Regione Calabria e operava nel solo caso di scioglimento del Consiglio regionale. In tale evenienza:
- il Presidente della Regione continuava a esercitare le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Presidente;
- la Giunta regionale continuava a esercitare le proprie funzioni;
- il Consiglio regionale continuava a esercitare le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale.
Effetti e regime temporale
La legge era strutturata come norma di prorogatio, cioè come regola transitoria per evitare la sospensione dell’attività istituzionale tra lo scioglimento dell’organo e il rinnovo dei nuovi organi. Non prevedeva contributi, procedimenti amministrativi o profili finanziari, ma solo la prosecuzione funzionale degli organi regionali fino al completamento del nuovo insediamento.
Stato di vigenza
L’atto risulta oggi obsoleto e non applicabile nella pratica perché:
- è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 196 del 23 maggio 2003;
- è stato successivamente abrogato dall’allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.
Entrata in vigore
La legge prevedeva l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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