L.R. Calabria 13/2002
Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria l’organizzazione dei Gruppi consiliari, i locali e le attrezzature, l’assegnazione di personale e i contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale. Prevede divieti di finanziamento politico, regole per i rendiconti annuali e i controlli della Corte dei conti, con obblighi di restituzione in caso di irregolarità. Alcune disposizioni economiche operano solo per specifiche legislature o esercizi finanziari.
Disciplina dei Gruppi consiliari regionali: organizzazione, personale, contributi e rendicontazione
Disciplina dei Gruppi consiliari regionali
La legge regionale della Calabria regola struttura, funzionamento e finanziamento dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale. La disciplina riguarda l’assegnazione di mezzi, personale e contributi, nonché gli obblighi di rendicontazione e controllo delle risorse pubbliche utilizzate.
Ambito organizzativo e mezzi a disposizione
Il Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, a carico del proprio bilancio, il personale e i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge. Ogni Gruppo organizza autonomamente il proprio funzionamento e decide le iniziative da intraprendere, sostenendone le spese entro le somme globalmente assegnate.
Per l’attività dei Gruppi, l’Ufficio di Presidenza garantisce la disponibilità di locali e attrezzature, tenendo conto delle esigenze comuni e della consistenza numerica dei Gruppi. I beni mobili e le attrezzature assegnati sono inventariati e consegnati ai Presidenti dei Gruppi, che ne diventano responsabili; in caso di cambio del Presidente, i beni inventariati devono essere riconsegnati al Provveditorato del Consiglio. Sono inoltre a carico dell’Ufficio di Presidenza le spese postali, telefoniche e di cancelleria, entro i limiti fissati annualmente e comunque nel tetto complessivo di spesa.
Finanziamento delle spese di funzionamento e limiti di utilizzo
La disciplina dei contributi ai Gruppi consiliari è impostata su fondi a carico del Consiglio regionale destinati alle spese riconducibili alle finalità istituzionali del Consiglio e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione. Il testo consolidato richiama sia il regime previgente, sia l’assetto successivo intervenuto dal 2013 in poi.
La normativa vigente esclude in ogni caso l’erogazione di contributi a favore di partiti o movimenti politici e di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo il caso in cui tale composizione derivi già dall’esito delle elezioni. I contributi sono assegnati dall’Ufficio di Presidenza dalla data successiva all’insediamento del Consiglio regionale, una volta accertata la costituzione e composizione dei Gruppi, e sono ripartiti nel rispetto dei principi di uguaglianza e proporzionalità.
I Gruppi possono utilizzare nell’esercizio successivo le somme non spese nell’anno di riferimento.
Spese per il personale
Una specifica disciplina riguarda il personale dei Gruppi consiliari. Il testo prevede che, fatto salvo quanto già in essere per la legislatura corrente, dalla legislatura successiva il tetto massimo della spesa per il personale corrisponda al costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica 06, per ciascun consigliere regionale, comprensivo degli oneri a carico dell’ente e senza posizione organizzativa. Rientra in tale limite anche il personale, comunque denominato, comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati e funzionalmente a disposizione dei Gruppi.
Per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, la spesa per il personale è mantenuta entro l’importo già in essere a quella data e non può essere incrementata, al fine di salvaguardare i contratti già esistenti.
Il personale può essere assegnato ai Gruppi sia dalla pubblica amministrazione sia, entro i limiti del budget, anche dall’esterno; per il personale non pubblico il rapporto è regolato da contratti di diritto privato stipulati dal Presidente del Gruppo.
Assegnazione, gestione e trattamento del personale
L’attività dei Gruppi può essere svolta tramite pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli del Consiglio e della Giunta o comandati da altre amministrazioni pubbliche. Ciascun Gruppo ha diritto a un contingente di personale stabilito dalla tabella allegata, poi abrogata, secondo criteri che prevedevano comunque una unità di categoria D per ciascun Gruppo e, in base alla consistenza residua del contingente, ulteriori unità di categoria B e C.
Le richieste di assegnazione del personale sono presentate nominativamente dal Presidente del Gruppo al Segretario generale del Consiglio regionale, che provvede all’assegnazione oppure attiva il comando se il dipendente proviene da altra amministrazione. L’assegnazione richiede l’assenso formale del dipendente. Il personale pubblico assegnato conserva i diritti e i doveri del proprio status giuridico ed economico e opera alle dirette dipendenze del Presidente e del Gruppo. Per il personale estraneo alla pubblica amministrazione il rapporto è a termine e di diritto privato; per la gestione di tale personale i Gruppi possono avvalersi del supporto degli uffici del Consiglio regionale.
Il trattamento economico del personale comandato è regolato e quantificato con atto dell’Ufficio di Presidenza. La flessibilità dell’orario di servizio è stabilita dai Presidenti dei Gruppi; i limiti di straordinario, trasferte e missioni sono definiti dall’Ufficio di Presidenza.
Divieti di impiego delle risorse
I Gruppi non possono usare, neppure parzialmente, i contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità, né in violazione della normativa statale sul finanziamento alla politica richiamata dalla legge regionale. È inoltre vietato corrispondere ai Consiglieri regionali compensi per prestazioni d’opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazione. Sono però ammessi i rimborsi a piè di lista delle spese sostenute per partecipare ad attività rientranti nella legge.
Gruppo misto
Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate in base al numero e alla consistenza delle componenti politiche che lo compongono, in modo da ripartirle secondo esigenze comuni e consistenza numerica di ciascuna componente, sulla base delle direttive dell’Ufficio di Presidenza.
Rendicontazione annuale e controlli della Corte dei conti
A decorrere dall’esercizio finanziario 2013 ogni Gruppo consiliare deve approvare un rendiconto annuale secondo le linee guida della Conferenza Stato-Regioni recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il rendiconto deve garantire la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, e deve evidenziare in apposite voci le risorse trasferite dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per assicurare la tracciabilità dei pagamenti.
Il rendiconto, con la documentazione a corredo e una dichiarazione sull’utilizzo dei contributi per finalità istituzionali, va trasmesso dal Presidente del Gruppo al Presidente del Consiglio regionale entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Il Presidente del Consiglio regionale lo inoltra al Presidente della Regione entro dieci giorni; entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che si pronuncia entro trenta giorni con apposita deliberazione.
Se la Corte dei conti non si pronuncia entro il termine, il rendiconto si intende approvato. Se invece riscontra irregolarità o non conformità del rendiconto o della documentazione, trasmette una comunicazione per la regolarizzazione, con termine non superiore a trenta giorni; tale comunicazione sospende il termine per la pronuncia. La mancata regolarizzazione comporta l’obbligo di restituire le somme erogate e non rendicontate. L’obbligo di restituzione scatta anche se il rendiconto non viene trasmesso nei termini per responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, oppure se la Corte dei conti delibera la non regolarità del rendiconto.
Modalità di restituzione delle somme
Nei casi che comportano restituzione, l’adempimento avviene tramite un piano di rientro approvato dall’Ufficio di Presidenza, con progressive decurtazioni del contributo annuale per le spese di funzionamento e, se possibile, anche delle spese per il personale. In caso di fine legislatura, la restituzione avviene mediante rimborso dei contributi già riscossi e non ancora utilizzati, indipendentemente dalla loro originaria destinazione; se non vi è capienza, si attinge alle spese di personale. In caso di cessazione del Gruppo o di fine legislatura, la restituzione può essere effettuata anche mediante compensazione con contributi già restituiti o da restituire. Le somme restituite devono essere indicate nel rendiconto alla voce “altre spese”.
Pubblicità, trasmissione dati e controlli interni
La Presidenza del Consiglio regionale cura gli adempimenti materiali per la trasmissione dei rendiconti alla Regione e quindi alla Corte dei conti. Rimane fermo il controllo autonomo dell’Assemblea regionale sugli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio, secondo i regolamenti interni.
Dall’esercizio finanziario 2013 il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e sul sito istituzionale dell’Ente. È inoltre istituito un sistema informativo per i dati sul finanziamento dell’attività dei Gruppi consiliari politici, resi disponibili telematicamente alla Corte dei conti, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. Le modalità operative del sistema sono definite con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.
Disposizioni finanziarie finali
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale. La legge abroga le precedenti discipline regionali in materia di Gruppi consiliari e la tabella allegata risulta abrogata.
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