Risoluzione n. 116 del 21/12/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le biglietterie automatiche per trasporto e sosta non rientrano nell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi previsto per i distributori automatici dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 127/2015. L’obbligo riguarda invece i veri distributori automatici che erogano direttamente beni o servizi; per i biglietti di viaggio e parcheggio restano applicabili le discipline speciali già previste.
Distributori automatici di biglietti di trasporto e titoli di sosta: esclusione dall’invio telematico dei corrispettivi
Distributori automatici di biglietti di trasporto e titoli di sosta: esclusione dall’invio telematico dei corrispettivi
La risoluzione affronta l’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015, come modificato dal D.L. n. 193 del 2016, con specifico riferimento alle apparecchiature automatiche che emettono biglietti di trasporto e titoli di sosta. L’Agenzia delle entrate chiarisce quando sussiste l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e quando, invece, operano discipline speciali diverse.
Quesito posto
È stato chiesto se, alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi si applichi anche ai distributori automatici di biglietti per il trasporto e, eventualmente, per la sosta regolamentata e analoghi servizi.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante sostiene che:
- le biglietterie automatiche per il trasporto, come treni, aerei, pullman, bus e metropolitane;
- le biglietterie automatiche per la sosta regolamentata, come i parcheggi sulle cosiddette "strisce blu"; non sarebbero distributori automatici di beni o servizi, ma semplici "biglietterie automatizzate" che rilasciano titoli equiparati, ai fini fiscali, ai documenti certificativi dei corrispettivi.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama il D.Lgs. n. 127 del 2015, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 9, comma 1, lettere d) e g), della L. n. 23 del 2014.
In particolare:
- l’art. 2, comma 1, prevede, dal 1° gennaio 2017, la possibilità per i soggetti di cui all’art. 22 del DPR n. 633/1972 di optare per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
- l’art. 2, comma 2, come modificato dal D.L. n. 193/2016 e convertito nella L. n. 225/2016, stabilisce che dal 1° aprile 2017 la trasmissione telematica è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
- lo stesso comma consente al Direttore dell’Agenzia delle entrate di fissare termini differiti, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici;
- il comma 5 dispone che memorizzazione elettronica e trasmissione telematica sostituiscono gli ordinari obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Interpretazione dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia osserva che il legislatore, con il riferimento indistinto alle "prestazioni di servizi", ha chiarito che l’espressione iniziale "cessione di beni" va intesa in senso economico e comprensiva anche di prestazioni di servizi vere e proprie, nonché di alcune distribuzioni di generi come bevande e alimenti, che fiscalmente possono costituire somministrazioni e quindi prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 4, del DPR n. 633/1972.
Si rileva inoltre che il mancato intervento sul comma 5 conferma che l’obbligo di invio telematico, pur sostitutivo delle ordinarie modalità di certificazione dei corrispettivi per i distributori automatici, non incide sulle regole alternative previste da altre norme, tra cui:
- l’emissione della fattura su richiesta del cliente;
- le discipline speciali sui documenti di viaggio e di sosta previste, ad esempio, dai D.M. 30 giugno 1992 e 30 luglio 2009.
Definizione di distributore automatico e disciplina transitoria
Ai fini applicativi, la risoluzione precisa che per "distributore automatico" deve intendersi un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti o servizi ed è composto almeno da:
- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico dotato di processore e memoria, capace di processare e memorizzare i dati delle transazioni;
- un erogatore di beni e/o servizi.
Richiama poi il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016, che aveva introdotto una soluzione transitoria per i distributori automatici dotati di:
- una o più periferiche di pagamento;
- un sistema master con CPU e memoria, capace di raccogliere e memorizzare i dati;
- un erogatore di prodotti o servizi;
- una porta di comunicazione capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo per la trasmissione all’Agenzia.
In base a tale disciplina:
- dal 1° aprile 2017 sono tenuti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica i soggetti che usano distributori automatici con tali caratteristiche;
- per i distributori privi, alla medesima data, della porta di comunicazione, l’obbligo decorrerà da un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia, che definirà anche le regole tecniche.
Ipotesi escluse dall’obbligo
La risoluzione individua espressamente le ipotesi escluse dall’obbligo di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015:
- i casi in cui non si è in presenza di un distributore automatico secondo la definizione sopra riportata, come i distributori meccanici di palline o piccoli giochi, privi di alimentazione elettrica e di scheda elettronica;
- i casi in cui l’apparecchio non eroga direttamente o indirettamente beni o servizi, ma si limita a fornire attestazione o quantificazione di servizi resi altrove o in altro momento, come i pedaggi autostradali.
Esclusione delle biglietterie automatiche di trasporto e sosta
Il punto centrale della risoluzione è che non rientrano nell’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi:
- le biglietterie automatiche per il trasporto, quali treno, aereo, pullman, bus, metro e simili;
- le biglietterie automatiche per la sosta, sia regolamentata sia non regolamentata;
- le apparecchiature analoghe, come quelle per l’acquisto degli skipass, quando riconducibili ai titoli di viaggio.
La ragione dell’esclusione è che tali apparecchi non erogano un bene o un servizio in senso proprio, ma rilasciano un documento che costituisce già certificazione fiscale del servizio reso. L’Agenzia evidenzia che imporre anche l’invio telematico determinerebbe una duplicazione ingiustificata della medesima attività di certificazione del corrispettivo.
Disciplina fiscale speciale dei titoli di viaggio e di sosta
La risoluzione richiama la disciplina speciale prevista per questi titoli:
- l’art. 2, comma 3, del D.M. 30 giugno 1992 stabilisce che le apparecchiature per l’emissione o riutilizzazione dei titoli di viaggio devono registrare le operazioni su un giornale di fondo cartaceo predisposto da tipografie autorizzate;
- il comma 4 del medesimo decreto disciplina le caratteristiche del supporto cartaceo, inclusa la numerazione e l’indicazione della tipografia e dell’autorizzazione alla stampa;
- il D.M. 30 luglio 2009 ha aggiornato le caratteristiche dei biglietti di trasporto e di parcheggio, equiparando la gestione dei dati fiscali memorizzati dalle macchine emettitrici dei titoli di trasporto a quella dei titoli di parcheggio.
Conclusione operativa
La conclusione dell’Agenzia è netta: risultano escluse dagli obblighi di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015:
- le biglietterie automatiche per il trasporto;
- le biglietterie automatiche per la sosta regolamentata e non regolamentata;
- le apparecchiature assimilabili, come quelle per gli skipass, ove i titoli emessi siano qualificabili come titoli di viaggio.
Restano invece soggetti all’obbligo i distributori automatici che erogano direttamente beni o servizi e che rientrano nelle caratteristiche tecniche previste dalla disciplina richiamata. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sull’osservanza dei principi espressi nella risoluzione.
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