Risoluzione n. 118 del 22/12/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene agevolabile il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno anche per i Totem digitali installati presso esercizi commerciali esterni alla sede, purché la struttura produttiva principale sia ubicata in una zona agevolata e ricorrano le altre condizioni di legge.
Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e installazione di Totem digitali
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e Totem digitali
La risoluzione esamina se i Totem digitali, evoluzione tecnologica dei POS utilizzati da una società di fidelizzazione, possano rientrare nel credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno previsto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il punto centrale è la rilevanza dell’ubicazione fisica dei terminali rispetto alla sede della struttura produttiva.
Contesto del quesito
La società istante opera nel settore delle fidelizzazioni, concorsi e operazioni a premio. Per la propria attività utilizza:
- elaboratori e server collocati presso la sede aziendale;
- POS in comodato presso gli esercizi commerciali aderenti;
- tessere magnetiche o a chip per la raccolta punti.
La società intende introdurre un nuovo strumento, denominato Totem Digitale, descritto come terminale informativo multimediale costantemente collegato via rete al sistema aziendale centrale. Il Totem consente di trasferire i punti dal punto vendita ai server aziendali e di caricare sulla tessera del cliente i punti maturati, consentendo poi la richiesta dei premi. I Totem sarebbero installati presso gli esercizi commerciali convenzionati, dunque fuori dalla sede aziendale.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante sostiene che il Totem Digitale costituisca un macchinario funzionale alla produzione di ricavi propri dell’attività di fidelizzazione e che, pur essendo installato in comodato fuori sede, debba essere considerato bene agevolabile.
A supporto, richiama la disciplina del credito d’imposta e la risoluzione n. 9 del 10 gennaio 2002, sostenendo che l’elemento determinante sia il collegamento telematico costante con gli elaboratori posti in azienda. Secondo questa tesi, il Totem sarebbe una struttura periferica interconnessa al sistema centrale e priva di autonomia propria.
Disciplina del credito d’imposta richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 riconosce un credito d’imposta alle imprese che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, acquisiscono beni strumentali nuovi:
- impianti;
- macchinari;
- attrezzature varie.
I beni devono far parte di un progetto di investimento iniziale ed essere destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni:
- Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE;
- Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
Il credito spetta nella misura massima di:
- 20% per le piccole imprese;
- 15% per le medie imprese;
- 10% per le grandi imprese.
Per usufruire dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione a decorrere dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24 marzo 2016.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso esaminato, i Totem digitali sarebbero installati anche al di fuori delle zone agevolate, mentre il sistema centrale di elaborazione è situato nella sede sociale dell’istante, in Puglia, quindi in un territorio rientrante tra quelli agevolabili.
L’Agenzia richiama, in conformità a quanto già affermato nella risoluzione n. 9/E del 10 gennaio 2002, il principio dello stretto vincolo di connessione funzionale tra terminali periferici ed elaboratori centrali. In tale prospettiva, l’investimento in Totem digitali contribuisce alla crescita della struttura produttiva localizzata nel territorio agevolato, indipendentemente dal luogo materiale di installazione degli apparecchi.
I Totem vengono qualificati come mere diramazioni della struttura produttiva aziendale, strettamente correlate al sistema centrale, e quindi agevolabili anche se fisicamente collocate presso esercizi commerciali esterni.
Esito
Poiché la struttura produttiva dell’istante è situata in una zona rientrante tra quelle previste dal comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, l’Agenzia conclude che il credito d’imposta spetta per gli investimenti in Totem digitali, a condizione che siano soddisfatte tutte le ulteriori condizioni previste dalla norma.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nel documento siano applicati correttamente dagli uffici dipendenti.
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