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Risoluzione

Risoluzione n. 119 del 22/12/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 119/E chiarisce che i test e le prove di laboratorio relativi alle mescole e prodotti in gomma possono rientrare tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili. I relativi costi sono assimilati alle attività di ricerca commissionate a terzi ("extra muros") e quindi agevolati al 50% delle spese documentabili.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo: test e prove di laboratorio assimilabili a ricerca extramuros

Credito d'imposta ricerca e sviluppo: qualificazione dei costi per test e prove di laboratorio

La risoluzione esamina un interpello presentato da una società operante nella produzione di mescole e prodotti in gomma, che chiede chiarimenti sull’ammissibilità al credito d’imposta per ricerca e sviluppo dei costi sostenuti per test e prove di laboratorio. Il documento si concentra sia sulla riconducibilità di tali attività tra quelle agevolabili, sia sulla corretta classificazione della relativa spesa.

Quesito del contribuente

La società Alfa, attiva nella produzione di mescole e prodotti in gomma (codice Ateco 22.19.09), dichiara di aver avviato dal 2015 quattro progetti di ricerca e sviluppo ancora in corso. Per tali progetti ha sostenuto nel 2015 costi complessivi pari a xxx euro, di cui:

  • yyy euro considerati certamente riconducibili alle tipologie di costo previste dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013;
  • fff euro ritenuti di dubbia riconducibilità.

Tra questi ultimi rientrano anche euro xx, di cui il 90% assumibile per R&S pari a euro yy, sostenuti per test e prove di laboratorio. La società chiede se tali costi siano ammissibili al credito d’imposta e, in caso positivo, a quale delle quattro tipologie di spese agevolabili vadano ricondotti.

Posizione interpretativa della società

L’istante sostiene che i costi per test e prove di laboratorio siano agevolabili nella misura del 25%, ritenendo che possano rientrare nelle competenze tecniche di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2015. Secondo la società, tali costi comprenderebbero anche quelli sostenuti per l’acquisizione di conoscenze, know-how e simili.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, che riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo:

  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014;
  • fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

L’agevolazione spetta in misura pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La misura è elevata al 50% per:

  • spese relative all’assunzione di personale altamente qualificato;
  • spese relative a contratti di ricerca extra muros, ossia contratti stipulati con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Viene inoltre richiamato il decreto ministeriale 27 maggio 2015, con cui sono state dettate le disposizioni attuative.

Valutazione del Ministero dello sviluppo economico

Per delimitare l’ambito oggettivo dell’agevolazione, l’Agenzia acquisisce il parere del Ministero dello sviluppo economico. Il MiSE osserva che i test e le prove di laboratorio delle mescole e prodotti in gomma sviluppati dalla società:

  • sono parte inscindibile del percorso di ricerca industriale che ha condotto alla realizzazione dei prodotti;
  • dovrebbero probabilmente rientrare tra le attività di ricerca ammissibili ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 145 del 2013, come modificato.

Classificazione dei costi

In linea con il parere ministeriale, l’Agenzia conclude che i costi per test e prove di laboratorio sono assimilabili alle esternalizzazioni extra muros di cui all’articolo 3, comma 6, lett. c), del decreto-legge n. 145 del 2013. Di conseguenza, tali spese sono trattate come attività di ricerca commissionate a terzi e danno diritto al credito d’imposta nella misura del 50% delle spese documentabili.

Esito della risoluzione

La risoluzione riconosce l’ammissibilità dei costi per test e prove di laboratorio ai fini del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e ne conferma la riconducibilità alla categoria delle attività extra muros, con aliquota agevolativa del 50%.

Disposizioni finali

Il documento si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi espressi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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