Risoluzione n. 120 del 22/12/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce l’uso del nuovo modello di dichiarazione d’intento approvato il 2 dicembre 2016. Viene precisato che il nuovo modello si applica solo alle operazioni dal 1° marzo 2017, mentre per il periodo precedente resta valido il vecchio modello; inoltre, sono fornite indicazioni sulla validità delle dichiarazioni già presentate e sul controllo degli importi massimi utilizzabili senza IVA.
Chiarimenti operativi sul nuovo modello di dichiarazione d’intento dal 1° marzo 2017
Nuovo modello di dichiarazione d’intento: finalità e decorrenza
La risoluzione fornisce chiarimenti operativi sul nuovo modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016. Il documento precisa le regole di transizione tra vecchio e nuovo modello e ribadisce che il nuovo schema deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto effettuate a partire dal 1° marzo 2017.
Modifiche al modello precedente
Rispetto al modello antecedente, il nuovo modello non consente più di riferire la dichiarazione d’intento a un determinato periodo. In particolare, sono stati eliminati i campi 3 e 4 della sezione "dichiarazione", che prima servivano a indicare il periodo di riferimento delle operazioni.
Regole di utilizzo nel periodo transitorio
L’Agenzia chiarisce le modalità applicabili in fase di passaggio tra i due modelli:
- il nuovo modello può essere utilizzato soltanto per gli acquisti da effettuare dal 1° marzo 2017 in poi;
- per le operazioni da effettuare fino al 28 febbraio 2017 deve continuare a essere utilizzato il vecchio modello;
- se una dichiarazione d’intento è stata presentata con il vecchio modello e nei campi 3 e 4 è stato indicato un periodo, ad esempio dal 01/01/2017 al 31/12/2017, essa non ha validità per le operazioni di acquisto dal 1° marzo 2017 in avanti;
- per tali operazioni è quindi necessaria una nuova dichiarazione d’intento compilata con il nuovo modello.
Validità delle dichiarazioni con importo specifico
Il documento distingue il caso in cui nel vecchio modello siano stati compilati i campi relativi all’importo:
- se è stato compilato il campo 1, "una sola operazione per un importo fino ad euro", la dichiarazione resta valida, fino a concorrenza dell’importo indicato, per la sola operazione effettuata dopo il 1° marzo 2017;
- se è stato compilato il campo 2, "operazioni fino a concorrenza di euro", la dichiarazione resta valida, sempre entro l’importo indicato, per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017.
In questi casi non è necessario presentare una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.
Importo massimo e controlli per gli acquisti senza IVA
La risoluzione chiarisce che l’importo indicato nel campo 2 della sezione "dichiarazione" deve rappresentare il limite complessivo entro il quale il soggetto intende esercitare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA nei confronti dell’operatore economico destinatario della dichiarazione. Il soggetto che riceve la dichiarazione deve quindi verificare che l’ammontare complessivamente fatturato senza IVA non superi mai quanto indicato nella dichiarazione d’intento.
Se l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, intende effettuare acquisti senza IVA per un importo superiore a quello già indicato nella dichiarazione presentata, deve produrre una nuova dichiarazione d’intento, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare a utilizzare la facoltà di acquisto senza IVA.
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