Circolare numero 89 del 11-4-2001
Per la prestazione straordinaria a carico dei Fondi, in caso di esodo agevolato, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per il finanziamento degli assegni straordinari a carico dei Fondi del credito e del credito cooperativo. Definisce gli adempimenti delle aziende e delle Agenzie INPS, le modalità e i termini di versamento del contributo straordinario, le causali da utilizzare, i conti di imputazione e i riferimenti per la liquidazione degli assegni. Viene inoltre chiarito che restano ferme le regole già indicate nelle precedenti circolari richiamate e che al versamento si applicano le norme vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.
Finanziamento e versamento del contributo straordinario per assegni straordinari di sostegno al reddito nei Fondi credito e credito cooperativo
Finanziamento e versamento del contributo straordinario per assegni straordinari nei Fondi credito e credito cooperativo
La circolare disciplina le modalità operative per il finanziamento degli assegni straordinari di sostegno al reddito previsti per il settore del credito e del credito cooperativo. Essa integra e chiarisce le istruzioni già fornite con le circolari n. 193 e n. 194 del 22/11/2000 e con la circolare n. 55 dell’8/3/2001, con particolare riguardo al versamento del contributo straordinario destinato a coprire il fabbisogno degli assegni liquidati e della relativa contribuzione figurativa.
Presupposti per l’accesso alla prestazione
L’accesso all’assegno straordinario di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e/o di legge previste nei processi che comportano riduzione dei livelli occupazionali. La circolare precisa che, per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e ammessi a fruire dell’assegno sino alla fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, la contribuzione figurativa deve essere versata per i periodi compresi tra la cessazione del rapporto e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva necessari per la pensione di vecchiaia o di anzianità.
Adempimenti a carico delle aziende
L’azienda interessata deve comunicare all’Agenzia INPS che ha in carico la propria posizione aziendale l’avvenuto espletamento delle procedure previste, trasmettendo copia dell’accordo sindacale e indicando l’Agenzia INPS presso cui intende effettuare mensilmente il versamento della provvista corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari richiesti. La circolare ribadisce che restano immutate le disposizioni già impartite sulla presentazione delle domande di assegno straordinario e sulla relativa documentazione.
Adempimenti a carico delle Agenzie INPS
Ricevuta la documentazione, l’Agenzia INPS che ha in carico la posizione aziendale deve darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale competente, indicando:
- denominazione e matricola dell’azienda;
- copia dell’accordo;
- numero dei lavoratori interessati all’esodo;
- Agenzia INPS prescelta per il versamento mensile del contributo straordinario.
L’Agenzia INPS competente alla liquidazione della prestazione, individuata in relazione alla residenza del lavoratore oppure alla convenzione per la liquidazione accentrata, verifica il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e provvede alla liquidazione degli assegni straordinari secondo quanto previsto dalla circolare n. 55/2001. Il pagamento avviene con le ordinarie procedure utilizzate per le pensioni, mediante predisposizione di un flusso mensile per ogni ente pagatore.
Determinazione dell’importo e comunicazioni al datore di lavoro
Le procedure centrali rendono disponibile all’Agenzia INPS prescelta dall’azienda, entro il giorno 10 del mese precedente a quello di corresponsione, l’importo degli assegni liquidati in favore dei dipendenti dell’azienda stessa, comprensivo di importo lordo delle ritenute fiscali e dei costi di gestione. L’Agenzia comunica quindi al datore di lavoro l’importo da versare e le coordinate bancarie necessarie per il bonifico.
La causale del versamento varia a seconda del Fondo interessato:
- "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 6, C. 3, D.M. n. 157/2000" per le imprese del credito cooperativo;
- "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 6, C. 3, D.M. n. 158/2000" per le imprese del credito.
Modalità, termini e valuta del versamento
Il contributo straordinario deve essere versato entro il giorno 16 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni. La valuta massima di accredito a favore dell’Agenzia INPS deve coincidere con il penultimo giorno del mese precedente a quello di erogazione degli assegni, oppure con il giorno precedente se il penultimo giorno risulta festivo o non bancabile.
In ragione dei tempi ridotti necessari per l’invio dei flussi agli enti pagatori, il datore di lavoro deve inviare all’Agenzia INPS, via fax e nello stesso giorno del versamento, copia del bonifico effettuato.
Contabilizzazione delle somme e adempimenti interni INPS
Le somme riscosse a titolo di contributo straordinario vanno imputate:
- al conto FBR 21/15, se riferite al Fondo di solidarietà del personale delle imprese del credito;
- al conto FCR 21/15, se riferite al Fondo di solidarietà del personale delle imprese del credito cooperativo.
L’Agenzia INPS deve riversare le somme sulla propria contabilità speciale accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, trattenendo solo gli importi da utilizzare immediatamente per far fronte a pagamenti diversi. La circolare preannuncia inoltre che saranno successivamente comunicati i conti relativi all’imputazione degli assegni straordinari gestiti dalla procedura di ripartizione contabile del pagamento delle pensioni.
Comunicazione alla Direzione Centrale Prestazioni e regime applicabile
Nell’attesa del rilascio della procedura automatizzata in grado di memorizzare l’informazione necessaria per l’invio dei flussi agli enti pagatori, l’Agenzia INPS deve comunicare l’avvenuta disposizione del versamento alla Direzione Centrale Prestazioni, al numero fax 06/59054485, entro e non oltre il giorno 19 del mese precedente a quello di corresponsione degli assegni.
La circolare conclude richiamando l’art. 2, comma 1, del D.M. 27 novembre 1997 n. 477, precisando che al versamento del contributo straordinario si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.
Punti principali
Presupposti e disciplina generale
La circolare richiama le precedenti circolari n. 193 del 22/11/2000, n. 194 del 22/11/2000 e n. 55 dell’8/3/2001, e scioglie la riserva sulle modalità di versamento della contribuzione corrispondente al fabbisogno degli assegni straordinari liquidati. Il contributo straordinario a carico del datore di lavoro è determinato in misura pari al fabbisogno necessario per coprire gli assegni straordinari erogabili e la relativa contribuzione figurativa, ai sensi dell’art. 6, comma 3, dei Regolamenti n. 157 e n. 158/2000.
Adempimenti a carico delle aziende
L’accesso all’assegno straordinario di sostegno al reddito ex art. 5, comma 1, lett. b), è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e/o di legge previste per i processi di riduzione dei livelli occupazionali. L’azienda deve comunicare all’Agenzia INPS che ha in carico la posizione aziendale l’avvenuto espletamento delle procedure, trasmettendo copia dell’accordo sindacale e indicando l’Agenzia INPS presso cui effettuerà il versamento mensile della provvista. Restano ferme le istruzioni già impartite sulla presentazione delle domande di assegno straordinario e della relativa documentazione.
Adempimenti a carico delle Agenzie INPS
L’Agenzia INPS che riceve la documentazione deve informare tempestivamente la Direzione generale competente, indicando: azienda interessata e matricola, copia dell’accordo, numero dei lavoratori coinvolti e Agenzia prescelta per il versamento mensile. L’Agenzia competente alla liquidazione, individuata in relazione alla residenza del lavoratore o alla convenzione per la liquidazione accentrata, verifica i requisiti oggettivi e soggettivi e dispone il pagamento degli assegni secondo le regole della circolare n. 55/2001, con le ordinarie procedure di pagamento delle pensioni e flusso mensile per ciascun ente pagatore.
Informazioni sul fabbisogno e causali di versamento
All’Agenzia INPS prescelta per il versamento sono messi a disposizione, entro il giorno 10 del mese precedente a quello di corresponsione, gli importi degli assegni liquidati ai dipendenti dell’azienda, comprensivi di ritenute fiscali lorde e oneri di gestione. L’Agenzia comunica al datore di lavoro l’importo da versare e le coordinate bancarie necessarie. La causale da utilizzare è "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 6, C. 3, D.M. n. 157/2000" per le imprese del credito cooperativo oppure "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 6, C. 3, D.M. n. 158/2000" per le imprese del credito.
Termini e modalità di versamento
Il versamento deve essere disposto entro il giorno 16 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni. La valuta massima di accredito a favore dell’Agenzia INPS deve essere il penultimo giorno del mese precedente l’erogazione, oppure il giorno precedente se il penultimo giorno è festivo o non bancabile. Per i tempi ristretti di trasmissione ai pagatori, il datore di lavoro deve inviare all’Agenzia INPS, via fax e nello stesso giorno del bonifico, copia dell’operazione eseguita.
Contabilizzazione e riversamento delle somme
Le somme riscosse a titolo di contributo straordinario sono imputate al conto FBR 21/15 per il Fondo di solidarietà del personale delle imprese del credito e al conto FCR 21/15 per il Fondo di solidarietà del personale delle imprese del credito cooperativo. L’Agenzia INPS riversa poi le somme sulla propria contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato, detraendo gli importi da utilizzare immediatamente per pagamenti diversi. La circolare preannuncia inoltre successiva comunicazione dei conti per l’imputazione degli assegni straordinari gestiti dalla procedura di ripartizione contabile del pagamento delle pensioni.
Comunicazione ulteriore e regime applicabile
In attesa del rilascio della procedura automatizzata, l’Agenzia INPS deve comunicare l’avvenuta disposizione del versamento alla Direzione Centrale Prestazioni, via fax al n. 06/59054485, entro e non oltre il giorno 19 del mese precedente a quello di corresponsione degli assegni. Infine, il versamento è soggetto alle disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 27 novembre 1997 n. 477.
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