Circolare numero 90 del 11-4-2001
Responsabilità patrimoniale degli eredi. Modifica del punto 6 della delibera consiliare n.155 del 9 luglio 1982.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti del decesso del pensionato durante il pagamento dilazionato dell’onere di ricongiunzione. Conferma che, se i contributi oggetto di ricongiunzione sono determinanti per la pensione ai superstiti, la posizione resta disciplinata dalla precedente circolare n. 602/1982. Per le situazioni in cui non sussiste diritto alla pensione ai superstiti, o i contributi ricongiunti non sono determinanti, si applica invece la delibera n. 56/2001: il debito residuo non va recuperato agli eredi, mentre i pagamenti già effettuati al 27 febbraio 2001 restano acquisiti. La circolare regola anche il caso in cui i superstiti decidano di portare a termine la ricongiunzione e precisa che le nuove disposizioni valgono per le situazioni in corso e future.
Decesso del pensionato durante la rateizzazione dell’onere di ricongiunzione ex legge n. 29/1979: modifica delle regole di recupero verso gli eredi
Decesso del pensionato durante la rateizzazione dell’onere di ricongiunzione
La circolare interviene per coordinare la disciplina della ricongiunzione contributiva ex legge n. 29/1979 con gli effetti del decesso del pensionato nel corso del pagamento dilazionato dell’onere. Il documento ricostruisce la disciplina originaria della delibera consiliare n. 155 del 9 luglio 1982, la successiva circolare n. 602 del 30 ottobre 1982 e la modifica introdotta con delibera n. 56 del 27 febbraio 2001, adottata per superare alcune disparità di trattamento emerse nella prassi.
Quadro originario: delibera n. 155/1982 e circolare n. 602/1982
La delibera n. 155/1982, in tema di ricongiunzione nell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti dei periodi assicurativi maturati nelle gestioni speciali per lavoratori autonomi, disciplinava il pagamento rateale dell’onere. In particolare:
- il punto 5 prevedeva che, se il pensionato fosse deceduto durante la dilazione e vi fossero superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità per i quali i contributi ricongiunti fossero determinanti, la pensione non potesse essere posta in pagamento senza la copertura integrale dell’onere residuo;
- il punto 6 stabiliva il recupero del residuo debito nei confronti degli eventuali eredi.
La circolare n. 602/1982 aveva confermato questo principio, precisando che il recupero del residuo debito nei confronti degli eredi era la regola generale in caso di decesso del pensionato durante la rateizzazione. La stessa circolare ammetteva una deroga solo nel caso in cui la posizione dell’erede non coincidessse con quella del superstite e quest’ultimo decidesse di proseguire in proprio la ricongiunzione, assumendone il relativo onere.
Intervento della legge n. 274/1991 e necessità di revisione
La legge 8 agosto 1991, n. 274, istitutiva dell’INPDAP, ha introdotto una disciplina diversa per i lavoratori iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro. In particolare, l’art. 10, comma 4, ha previsto l’estinzione del debito residuo da ricongiunzione nei confronti degli eredi per le rate non ancora scadute in caso di morte del titolare di pensione.
Tale assetto ha evidenziato alcune criticità applicative della disciplina INPS, soprattutto per la differenza di trattamento:
- tra eredi che continuano a percepire la pensione di reversibilità, nei confronti dei quali il recupero appariva coerente;
- ed eredi che non hanno diritto ad alcuna prestazione;
- oltre che tra pensionati del settore privato e pensionati del settore pubblico.
Per queste ragioni il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario rivedere i criteri applicativi della legge n. 29/1979.
Delibera n. 56 del 27 febbraio 2001: modifica del punto 6
Con delibera n. 56 del 27 febbraio 2001, il Consiglio di Amministrazione ha modificato il punto 6 della delibera n. 155/1982, stabilendo che, fermo restando quanto previsto nel punto precedente, qualora intervenga il decesso del pensionato durante il corso della dilazione, non deve essere effettuato il recupero del debito residuo nei confronti degli eventuali eredi.
La delibera richiama il parere del Coordinamento Generale Legale, secondo cui la norma speciale dell’art. 10, comma 4, della legge n. 274/1991 può essere estensivamente applicata anche a situazioni analoghe, caratterizzate dalla stessa ratio. La riformulazione mira dunque a ritenere estinto il residuo debito da ricongiunzione in caso di morte del titolare di pensione diretta.
Casi nei quali resta ferma la disciplina precedente
Per le situazioni in cui sussiste titolo alla pensione ai superstiti e i contributi oggetto di ricongiunzione sono determinanti per tale diritto, la circolare precisa che non vi sono innovazioni rispetto alla circolare n. 602/1982, richiamata integralmente. In questi casi continua a valere l’impostazione secondo cui la prestazione ai superstiti richiede la copertura integrale dell’onere residuo derivante dalla ricongiunzione.
Casi in cui non sussiste il diritto alla pensione ai superstiti o i contributi non sono determinanti
Quando invece non esiste il diritto alla pensione ai superstiti, oppure i contributi da ricongiunzione non sono determinanti per il diritto alla prestazione, trova applicazione la delibera n. 56/2001. In tali ipotesi:
- non deve essere effettuato il recupero del debito residuo nei confronti degli eventuali eredi;
- i pagamenti già eseguiti alla data del 27 febbraio 2001 restano acquisiti.
La circolare aggiunge che, se i superstiti aventi diritto alla reversibilità vogliono comunque completare la ricongiunzione pur non essendo i contributi ricongiunti decisivi ai fini del diritto alla prestazione, possono usufruire delle facilitazioni di pagamento previste per il lavoratore dalla circolare n. 602/1982. Se, al contrario, non intendono proseguire l’operazione, i periodi contributivi oggetto di ricongiunzione devono essere esclusi dal calcolo della pensione ai superstiti.
Ambito applicativo
Le indicazioni fornite si applicano alle situazioni già pendenti e a quelle future, con l’obiettivo di uniformare il trattamento dei casi di decesso del pensionato durante il pagamento rateale dell’onere di ricongiunzione.
Punti principali
Origine della disciplina e problema interpretativo
La delibera consiliare n. 155 del 9 luglio 1982, adottata in materia di ricongiunzione ex legge n. 29/1979 con pagamento rateale, prevedeva al punto 5 che, se il pensionato decedeva durante la dilazione e i contributi ricongiunti erano determinanti per la pensione ai superstiti, la pensione non potesse essere posta in pagamento senza la copertura integrale dell’onere residuo. Il punto 6 stabiliva inoltre il recupero del residuo debito nei confronti degli eventuali eredi. La circolare n. 602 del 30 ottobre 1982 aveva confermato tale impostazione, consentendo di liberare l’erede solo nel caso di non coincidenza tra erede e superstite, se il superstite avesse deciso di avvalersi in proprio della ricongiunzione assumendone l’onere.
Intervento della legge n. 274/1991 e disparità di trattamento
La legge 8 agosto 1991, n. 274, istitutiva dell’INPDAP, ha previsto per i lavoratori iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro l’estinzione del debito residuo da ricongiunzione nei confronti degli eredi, per le rate non ancora scadute, in caso di morte del titolare di pensione. Tale disciplina ha evidenziato una disparità di trattamento rispetto ai pensionati del settore privato e tra eredi che continuano a percepire la pensione di reversibilità ed eredi che non hanno diritto ad alcuna prestazione, rendendo opportuno un riesame dei criteri applicativi della legge n. 29/1979.
Delibera n. 56 del 27 febbraio 2001: nuova regola per il recupero verso gli eredi
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere del Coordinamento Generale Legale, ha modificato il punto 6 della delibera n. 155/1982 disponendo che, fermo restando quanto previsto nel punto precedente, in caso di decesso del pensionato durante il corso della dilazione non deve essere effettuato il recupero del debito residuo nei confronti degli eventuali eredi. Restano salvi i pagamenti già effettuati alla data del 27 febbraio 2001, che rimangono acquisiti.
Casi in cui resta ferma la disciplina precedente
Per le situazioni in cui sussiste il diritto alla pensione ai superstiti e per cui il versamento dell’onere di ricongiunzione è determinante, nulla cambia rispetto alla circolare n. 602/1982, che viene richiamata integralmente. In tali ipotesi permane la logica della copertura integrale dell’onere residuo ai fini della prestazione ai superstiti.
Casi in cui la ricongiunzione non incide sul diritto ai superstiti
Quando non sussiste il diritto alla pensione ai superstiti oppure i contributi oggetto di ricongiunzione non sono determinanti per tale diritto, si applica la delibera n. 56/2001: il debito residuo non va recuperato agli eredi. Se i superstiti, pur non essendo determinanti i contributi ricongiunti ai fini della reversibilità, intendono comunque completare l’operazione di ricongiunzione, possono beneficiare delle facilitazioni di pagamento previste per il lavoratore secondo la circolare n. 602/1982. Se invece non intendono portare a termine l’operazione, i periodi contributivi oggetto di ricongiunzione devono essere esclusi dal calcolo della pensione ai superstiti.
Ambito temporale di applicazione
Le disposizioni della circolare si applicano sia alle situazioni già in corso sia a quelle future.
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