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Circolare

Circolare numero 86 del 10-4-2001

A) L’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 ha introdotto un co. 8bis nell’art. 48 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi 22.12.1986, n. 917, sostituendo al precedente regime di esclusione dall’imponibilità ai fini fiscali dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro un regime di imponibilità basato su retribuzioni convenzionali. Tale disposizione non esplica i suoi effetti ai fini degli adempimenti previdenziali per i lavoratori occupati all’estero in Paesi convenzionati con l’Italia, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota prot. 10291/P6Ii 158 del 19.1.2001. B) Pubblicazione, in allegato, del DM 23.1.2001 (G.U. 30.1.2001, n. 24) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative. C) Istruzioni per la regolarizzazione dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2001.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che il nuovo regime fiscale introdotto dall'art. 36 della legge n. 342/2000 per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero ha effetti solo tributari e non modifica il regime previdenziale dei lavoratori distaccati in Paesi CEE o convenzionati con l'Italia. Per tali soggetti continua ad applicarsi la base imponibile previdenziale ordinaria, calcolata sulle retribuzioni effettive. La circolare disciplina inoltre le retribuzioni convenzionali per l'anno 2001, valide per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati o per le assicurazioni non coperte dalle convenzioni, e indica le modalità di regolarizzazione contributiva per i mesi di gennaio-marzo 2001 in caso di versamenti difformi.

Regime previdenziale e retribuzioni convenzionali 2001 per lavoratori all'estero

Regime previdenziale dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero e retribuzioni convenzionali 2001

La circolare esamina il coordinamento tra la riforma fiscale introdotta dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 36, e il regime previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero. L'obiettivo è chiarire che la nuova disciplina delle retribuzioni convenzionali, pur rilevante ai fini IRPEF, non modifica il criterio contributivo applicabile ai lavoratori distaccati in Paesi CEE o in Stati legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.

Quadro normativo di riferimento

La circolare ricorda che, prima della riforma, l'art. 3, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 escludeva dalla base imponibile IRPEF i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. L'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1 del D.Lgs. n. 314/1997 ne aveva previsto la soppressione con effetto dall'1 gennaio 2001.

Successivamente, l'art. 36 della legge n. 342/2000 ha inserito nell'art. 48 del TUIR il comma 8-bis, prevedendo che il reddito prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che vi soggiornino per più di 183 giorni in dodici mesi, sia determinato con riferimento alle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987.

Chiarimento sul regime previdenziale

La circolare sottolinea che, dopo l'armonizzazione operata dal D.Lgs. n. 314/1997 tra imponibile fiscale e previdenziale, è stato necessario riesaminare la materia per evitare effetti impropri della nuova disciplina fiscale sul versante contributivo. A tal fine è richiamata la circolare n. 263 del 24 dicembre 1997, che aveva già introdotto istruzioni transitorie per i lavoratori occupati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia.

Il Ministero del Lavoro, con nota del 19 gennaio 2001, ha precisato che la legge n. 342/2000 e la legge n. 398/1987 condividono il medesimo principio ispiratore solo in relazione ai casi di doppia imposizione fiscale, ma che le convenzioni fiscali e quelle di sicurezza sociale hanno logiche diverse. In particolare, le convenzioni di sicurezza sociale normalmente comportano l'esonero dall'obbligo contributivo nel Paese di occupazione e l'applicazione del solo regime previdenziale italiano. Una lettura estensiva della norma fiscale sarebbe, secondo il Ministero, penalizzante per il sistema previdenziale, per il lavoratore e anche incompatibile con i principi di libera circolazione nell'Unione Europea. Per tali ragioni, il comma 8-bis dell'art. 48 TUIR viene interpretato come norma esclusivamente fiscale.

Ne consegue che:

  • per i lavoratori distaccati in Paesi CEE o in Stati legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale si applicano le disposizioni ordinarie vigenti in Italia;
  • la base imponibile previdenziale resta determinata sulla retribuzione effettiva ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1969, nel testo risultante dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997;
  • il nuovo criterio delle retribuzioni convenzionali ex art. 48, comma 8-bis, TUIR opera solo ai fini fiscali.

Per le convenzioni parziali, la circolare distingue tra:

  • assicurazioni comprese nella convenzione, per le quali i contributi si versano in Italia sulla base della retribuzione effettiva;
  • assicurazioni non contemplate dalla convenzione, per le quali si applica la legge n. 398/1987.

Retribuzioni convenzionali per l'anno 2001

Il D.M. 23 gennaio 2001, pubblicato nella G.U. n. 24 del 30 gennaio 2001, ha determinato le retribuzioni convenzionali da utilizzare per l'anno 2001. Tali valori si applicano:

  • ai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale;
  • alle assicurazioni obbligatorie non contemplate dalle convenzioni internazionali eventualmente esistenti.

La circolare ricorda che l'ambito della legge n. 398/1987 è diverso da quello dei Paesi CEE e che, per il periodo considerato, risultano richiamati anche i Paesi SEE e la Turchia per la convenzione europea di sicurezza sociale. Sono inoltre elencate le principali convenzioni bilaterali con Paesi extracomunitari, tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Svizzera, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela.

Le retribuzioni convenzionali fissate dal decreto costituiscono inoltre base di riferimento per:

  • la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità;
  • il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Il decreto stabilisce inoltre che i valori convenzionali sono frazionabili in ragione di 26 giornate in caso di assunzione, cessazione del rapporto o trasferimento da/per l'estero nel corso del mese.

Valori e struttura del decreto ministeriale

Il D.M. 23 gennaio 2001 prevede che, dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2001 fino a quello in corso al 31 dicembre 2001, le retribuzioni convenzionali siano quelle indicate nelle tabelle allegate, suddivise per settore e categoria professionale. Per quadri, dirigenti e giornalisti la retribuzione imponibile è determinata tramite il raffronto con le fasce di retribuzione nazionale corrispondenti.

Sono riportati valori differenziati per i settori industria, autotrasporto e spedizione merci, credito, assicurazioni, commercio, trasporto aereo, industria cinematografica, spettacolo, artigianato e agricoltura, nonché le fasce specifiche per quadri, dirigenti e giornalisti.

Regolarizzazione contributiva dei mesi gennaio-marzo 2001

Le aziende che abbiano applicato criteri difformi rispetto alle istruzioni dei punti A) e B) per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 possono regolarizzare la posizione ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, con applicazione degli interessi al tasso legale del 3,5% calcolati dalle scadenze originarie fino alla data del versamento.

Ai fini del modello DM10/2, le aziende devono:

  • calcolare le differenze tra le retribuzioni convenzionali vigenti dal 1 gennaio 2001 e quelle assoggettate a contribuzione;
  • aumentare le retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione delle differenze così determinate e calcolare i contributi dovuti sulle somme complessive, secondo le aliquote del settore di appartenenza;
  • indicare gli interessi nel quadro B-C, in uno dei righi in bianco, con il codice "Q900" preceduto dalla dicitura "oneri accessori".

Principio finale di coordinamento

La circolare conclude quindi che il nuovo criterio delle retribuzioni convenzionali introdotto dalla legge n. 342/2000 rileva esclusivamente sul piano fiscale, mentre sul piano previdenziale restano ferme le ordinarie regole italiane per i lavoratori operanti in Paesi CEE o in Paesi convenzionati, con applicazione della retribuzione effettiva. Diversamente, per i lavoratori in Paesi extracomunitari non convenzionati, o per le assicurazioni non coperte dalle convenzioni, continuano a valere le retribuzioni convenzionali fissate annualmente dal decreto ministeriale.

Punti principali

Effetti dell'art. 36 della legge n. 342/2000

L'intervento normativo ha sostituito il precedente criterio fiscale di esclusione dall'imponibile con un criterio di tassazione fondato sulle retribuzioni convenzionali per il lavoro all'estero prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, se il dipendente soggiorna all'estero per oltre 183 giorni in dodici mesi. Tuttavia, la circolare precisa che tale innovazione incide solo sul piano fiscale e non sul regime contributivo e previdenziale.

Regime previdenziale per lavoratori in Paesi CEE o convenzionati

Per i dipendenti distaccati in Paesi CEE o in Paesi legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, la contribuzione continua a essere determinata secondo le regole ordinarie italiane, sulla base della retribuzione effettiva ex art. 12 della legge n. 153/1969, come riformulato dal D.Lgs. n. 314/1997. Il nuovo comma 8-bis dell'art. 48 TUIR non si applica ai fini previdenziali. Lo stesso criterio vale per le convenzioni parziali, limitatamente alle assicurazioni comprese nella convenzione.

Retribuzioni convenzionali per il 2001

Con D.M. 23 gennaio 2001 sono state fissate le retribuzioni convenzionali da utilizzare per i contributi dovuti nel 2001 dai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non convenzionati con l'Italia, nonché per le assicurazioni obbligatorie non contemplate dalle convenzioni esistenti. Le tabelle sono determinate per settore e categoria professionale e costituiscono anche base di riferimento per talune prestazioni previdenziali.

Campo di applicazione e convenzioni interessate

La legge n. 398/1987 si applica ai lavoratori in Paesi extracomunitari non convenzionati o per i settori non coperti da convenzioni; sono richiamati come ambito CEE gli Stati membri indicati, oltre ai Paesi SEE e alla Turchia per la convenzione europea di sicurezza sociale. La circolare elenca anche le principali convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con Paesi extra UE.

Regolarizzazioni contributive

Le aziende che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 hanno applicato criteri difformi possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, pagando gli interessi al tasso legale del 3,5%. La regolarizzazione va esposta nel modello DM10/2 con l'indicazione delle differenze contributive e degli oneri accessori con codice Q900.

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