Circolare numero 87 del 11-4-2001
I permessi mensili concessi ai lavoratori portatori di handicap ed ai loro familiari in attività di servizio sono coperti da contribuzione figurativa e sono utili ai fini pensionistici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il trattamento dei tre giorni mensili di permesso previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/1992 per l’assistenza a minori o maggiorenni con handicap grave, chiarendone la copertura con contribuzione figurativa dal 28 marzo 2000 e gli effetti sulla determinazione e riliquidazione delle pensioni. Vengono inoltre fornite istruzioni specifiche per i lavoratori agricoli, distinti tra tempo indeterminato e determinato, con indicazioni sui criteri di accredito, sulle fonti istruttorie utilizzabili e sulle retribuzioni da assumere a base del calcolo.
Permessi ex articolo 33 della legge n. 104/1992 e loro copertura contributiva e pensionistica
Permessi ex articolo 33 legge n. 104/1992 e copertura contributiva
La circolare fornisce criteri generali per il riconoscimento dei permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per il loro trattamento ai fini contributivi e pensionistici. Il documento chiarisce anche le modalità applicative per i lavoratori agricoli, con distinzioni tra tempo indeterminato e tempo determinato, nonché i criteri di calcolo del valore retributivo da attribuire ai giorni di permesso.
Ambito soggettivo del diritto ai permessi
L’articolo 33, comma 3, prevede che, dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado e convivente, abbia diritto a tre giorni di permesso mensile. I permessi possono essere fruiti anche in modo continuativo, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno.
L’articolo 33, comma 6, estende inoltre il beneficio alla persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, che può usufruire dei medesimi permessi.
Contribuzione figurativa e decorrenza temporale
I permessi sono coperti da contribuzione figurativa in base all’articolo 19, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53, entrata in vigore il 28 marzo 2000. La circolare precisa che la copertura opera per i periodi decorrenti da tale data.
Poiché si tratta di singole giornate di riposo, la contribuzione figurativa è attribuita in quota integrativa e non incide sul numero dei contributi settimanali spettanti all’interessato.
Criteri di valorizzazione e utilità pensionistica
Il valore da attribuire ai permessi deve essere determinato secondo i criteri e le modalità dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. I periodi devono essere accreditati su domanda degli interessati e sono considerati utili ai fini dei trattamenti pensionistici.
Per le pensioni in corso di liquidazione e per quelle di futura trattazione, l’importo va determinato tenendo conto dei contributi figurativi ricompresi nel periodo utile alla definizione della retribuzione pensionabile.
Riliquidazione delle pensioni già liquidate
Per le pensioni già liquidate, le sedi devono procedere, su domanda degli interessati, alla riliquidazione dalla decorrenza originaria, comunque non anteriore al 1° aprile 2000. La riliquidazione deve tener conto dei contributi figurativi relativi ai permessi, con corresponsione delle eventuali maggiori somme spettanti entro i limiti della prescrizione decennale.
Lavoratori agricoli: disciplina specifica
Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato la circolare richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 80 del 24 marzo 1995, confermando la fruizione dei tre giorni di riposo.
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato viene richiamata la circolare n. 133 del 17 luglio 2000, punto 3.3: il riconoscimento dei giorni di permesso è possibile solo quando il rapporto stagionale abbia durata almeno mensile e preveda 6 giornate settimanali di lavoro, oppure 5 nei casi di settimana corta. Il beneficio è escluso per le frazioni di mese, ossia per i mesi in cui l’attività sia svolta solo per alcuni giorni.
Verifica delle giornate e documentazione utilizzabile
La circolare indica che il requisito relativo alla mancanza di copertura da contributi obbligatori può essere riscontrato quando le giornate di riposo non siano comprese tra quelle certificate nei modelli DMAG per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, in base alla circolare n. 64 del 17 marzo 1998.
Poiché tali giornate non risultano ancora cristallizzate negli elenchi, le sedi possono utilizzare anche le registrazioni operate dall’azienda nel registro delle imprese ai fini della riconsiderazione delle giornate di riposo ex articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992.
Effetti della contribuzione giornaliera per gli operai agricoli
La circolare precisa che, poiché per gli operai agricoli i contributi sono giornalieri, i contributi figurativi per le giornate di riposo valgono anche come copertura contributiva. Tale effetto non si verifica per i lavoratori dipendenti non agricoli, per i quali le singole giornate di riposo non incidono sul numero di contributi settimanali spettanti.
Casi particolari e criteri retributivi di riferimento
Le situazioni particolari di coesistenza tra contribuzione agricola e non agricola, oppure tra contribuzione agricola a tempo determinato e a tempo indeterminato, devono essere risolte secondo le istruzioni del punto 3.1.6 della circolare n. 19002 R.C.V. – n. 53594 A.G.O. n. 11405 O. del 9 luglio 1983, relativa alla contribuzione figurativa da accreditare a giornate.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, il valore retributivo va calcolato:
- sulla retribuzione media provinciale stabilita con decreto ministeriale 1° luglio 1996, se le retribuzioni contrattuali non hanno ancora superato tale importo;
- sulla retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro, se le retribuzioni contrattuali hanno già superato la retribuzione media provinciale.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, il valore retributivo giornaliero si calcola sulla media giornaliera delle retribuzioni percepite nell’anno solare in cui si collocano i periodi accreditati, escludendo le retribuzioni ridotte per malattia, infortunio e integrazione salariale agricola. Se i permessi sono fruiti nella frazione di anno antecedente la decorrenza della pensione, il riferimento va fatto alla media delle retribuzioni dal mese di gennaio fino al mese precedente la decorrenza, sempre con esclusione delle retribuzioni ridotte.
In termini operativi, la circolare specifica che il valore retributivo giornaliero si determina dividendo:
- l’ammontare complessivo delle retribuzioni dell’anno per il numero complessivo delle giornate dell’anno, oppure
- per i periodi nell’anno di decorrenza della pensione, l’ammontare delle retribuzioni della frazione di anno antecedente la decorrenza per il numero delle giornate comprese nello stesso arco temporale.
Punti principali
Diritto ai permessi ex legge n. 104/1992
Dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado e convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche continuativamente, purché la persona con handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno. Il comma 6 dell’articolo 33 riconosce inoltre alla persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità la possibilità di usufruire dei medesimi permessi.
Copertura contributiva figurativa e decorrenza
I permessi sono coperti da contribuzione figurativa ai sensi dell’articolo 19, lettera a), della legge n. 53/2000, entrata in vigore il 28 marzo 2000. La copertura opera quindi per i periodi decorrenti da tale data. Trattandosi di singole giornate di riposo, la contribuzione figurativa è attribuita in quota integrativa e non riduce il numero di contributi settimanali spettanti all’interessato.
Valorizzazione ai fini pensionistici
Il valore dei permessi deve essere determinato secondo i criteri e le modalità dell’articolo 8 della legge n. 155/1981. I periodi devono essere accreditati su domanda degli interessati e sono utili ai fini dei trattamenti pensionistici. Le pensioni in corso di liquidazione e quelle future devono essere calcolate tenendo conto dei contributi figurativi nel periodo utile alla determinazione della retribuzione pensionabile.
Riliquidazione delle pensioni già liquidate
Per le pensioni già liquidate, le sedi devono procedere, su domanda degli interessati, alla riliquidazione dalla decorrenza originaria, comunque non anteriore al 1° aprile 2000, computando i contributi figurativi relativi ai permessi. Le maggiori somme eventualmente spettanti vanno corrisposte nei limiti della prescrizione decennale.
Istruzioni per i lavoratori agricoli
Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato si conferma la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso, secondo le istruzioni della circolare n. 80/1995. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato il riconoscimento è possibile solo se il rapporto stagionale ha durata almeno mensile e prevede 6 giorni di lavoro settimanali, oppure 5 in caso di settimana corta; è escluso per le frazioni di mese in cui l’attività si svolge solo per alcuni giorni.
Verifica della copertura e documentazione
La verifica che le giornate di riposo retribuite non risultino coperte da contributi obbligatori può essere effettuata, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, controllando se tali giornate non siano comprese nei modelli DMAG. Poiché le giornate non risultano ancora cristallizzate negli elenchi, le sedi possono utilizzare anche le risultanze delle registrazioni effettuate dall’azienda sul registro delle imprese.
Effetti contributivi per gli operai agricoli
Per gli operai agricoli i contributi sono giornalieri; di conseguenza, i contributi figurativi per le giornate di riposo valgono anche come copertura contributiva. La circolare precisa che ciò non vale per i dipendenti non agricoli, per i quali le singole giornate di riposo non incidono sul numero dei contributi settimanali spettanti.
Situazioni particolari e criteri retributivi
Le situazioni di coesistenza tra contribuzione agricola e non agricola, o tra contribuzione agricola a tempo determinato e indeterminato, devono essere risolte secondo le istruzioni del punto 3.1.6 della circolare n. 19002 R.C.V. – n. 53594 A.G.O. n. 11405 O. del 9 luglio 1983. Per gli operai agricoli a tempo determinato il valore retributivo si determina, fino al superamento delle retribuzioni contrattuali rispetto alla media provinciale, sulla retribuzione media provinciale fissata dal decreto ministeriale 1° luglio 1996; successivamente, sulla retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro.
Criterio di calcolo per gli operai agricoli a tempo indeterminato
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato il valore retributivo giornaliero si fonda sulla media giornaliera delle retribuzioni percepite nell’anno solare in cui si collocano i periodi accreditati, escludendo le retribuzioni ridotte per malattia, infortunio e integrazione salariale agricola. Se le giornate di riposo sono fruite nella frazione di anno antecedente la decorrenza della pensione, occorre riferirsi alla media delle retribuzioni del periodo da gennaio fino al mese precedente la decorrenza, sempre con esclusione delle retribuzioni ridotte. In pratica, il valore si ottiene dividendo l’ammontare complessivo delle retribuzioni dell’anno per il numero delle giornate dell’anno, oppure, per l’anno di decorrenza della pensione, dividendo le retribuzioni della frazione di anno per le giornate dello stesso arco temporale.
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