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Circolare

Circolare numero 10 del 11-04-2001 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che per il 2001 gli importi esclusi dal reddito di lavoro restano invariati rispetto alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 314/97. Vengono riepilogati i limiti applicabili a trasferte, trasferimenti, liberalità, beni e servizi al dipendente e mense/buoni pasto, nonché i chiarimenti su asili nido, prestiti e azionariato dei dipendenti, con riferimento anche al relativo trattamento contributivo. Infine si conferma per il 2001 il tetto del 3% della retribuzione imponibile per la decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello.

Chiarimenti 2001 su importi esclusi da imponibile, mensa, fringe benefits, azionariato dipendenti e decontribuzione contrattazione aziendale

Chiarimenti 2001 su importi esclusi da imponibile, mensa, fringe benefits, azionariato dipendenti e decontribuzione

La circolare aggiorna e coordina la disciplina, per l'anno 2001, degli importi e dei benefici che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro e della base imponibile previdenziale. Vengono richiamati i limiti monetari già previsti dalla normativa previgente e vengono forniti chiarimenti applicativi su trasferte, mensa, liberalità, prestiti, azionariato dei dipendenti e decontribuzione della contrattazione aziendale o di secondo livello.

Inquadramento normativo e conferma degli importi per il 2001

La base normativa richiamata è l'art. 48 del T.u.i.r., come sostituito dal D.Lgs. 314/97, che consente la rivalutazione degli importi esclusi dal reddito di lavoro solo quando la variazione dell'indice dei prezzi al consumo superi il 2% rispetto al valore medio riferito al periodo 1998. La circolare comunica che, per il 2001, tale condizione non determina alcuna rivalutazione e gli importi restano invariati. Il documento richiama inoltre le precedenti circolari n. 3 del 19 febbraio 1998, n. 6 del 25 febbraio 1999 e n. 13 dell'8 marzo 2000.

Indennità di trasferta

Per le indennità di trasferta è confermato che non concorrono a formare il reddito imponibile:

  • fino a L. 90.000 giornaliere per trasferte nel territorio nazionale;
  • fino a L. 150.000 giornaliere per trasferte all'estero.

Tali importi si riducono:

  • di un terzo, se è rimborsata una delle spese di alloggio o di vitto, oppure se vitto o alloggio sono forniti gratuitamente;
  • di due terzi, se sono rimborsate sia le spese di vitto sia quelle di alloggio.

Indennità di trasferimento, prima sistemazione ed erogazioni liberali

Le indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti non concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare, entro un limite complessivo annuo pari a:

  • L. 3.000.000 per trasferimenti all'interno del territorio nazionale;
  • L. 9.000.000 per trasferimenti fuori dal territorio nazionale o a destinazione estera.

Le erogazioni a titolo di liberalità restano escluse dall'imponibile fino a L. 500.000 per periodo d'imposta.

Beni e servizi forniti al lavoratore e mensa aziendale

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore non concorre a formare il reddito imponibile se complessivamente non supera L. 500.000. Se il limite è superato, l'intero valore concorre integralmente a formare reddito e assume rilevanza sia fiscale sia previdenziale.

Per le prestazioni sostitutive della mensa aziendale, compresi i buoni pasto o tickets restaurant, è confermato il limite di esclusione pari a L. 10.240 giornaliere, equivalenti a euro 5,29. La circolare richiama il D.Lgs. 56/98 e specifica che, ai fini previdenziali, l'esclusione opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge; fuori da tali ipotesi l'indennità sostitutiva della mensa è totalmente imponibile.

Erogazioni per asili nido, colonie climatiche, borse di studio e servizi di utilità sociale

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 505/99 vengono richiamate con riguardo alle somme erogate dal datore di lavoro:

  • alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido e colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 12 del T.u.i.r.;
  • per borse di studio destinate ai medesimi familiari.

Resta altresì esclusa dalla base imponibile, fiscale e previdenziale, l'utilizzazione di opere e servizi finalizzati a educazione, istruzione, ricreazione o culto da parte dei dipendenti e dei familiari indicati nell'art. 12 del T.u.i.r.

Prestiti ai dipendenti

In caso di concessione di prestiti, la base imponibile fiscale e previdenziale è determinata assumendo il 50% della differenza tra:

  • gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno;
  • gli interessi calcolati al tasso effettivamente applicato al prestito.

Azionariato dei dipendenti: disciplina fiscale

La circolare illustra la disciplina dell'azionariato dei dipendenti introdotta dall'art. 13 del D.Lgs. 505/99, distinguendo tra:

  • assegnazione di azioni da parte dell'impresa alla generalità dei dipendenti;
  • attribuzione di diritti di opzione per l'acquisto di azioni (stock option) a singoli lavoratori o a categorie di lavoratori da incentivare alla permanenza in azienda.

Non concorrono al reddito imponibile:

  • il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti entro L. 4 milioni complessivi per periodo d'imposta, purché le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro e non siano cedute prima di tre anni dalla percezione;
  • la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente, a condizione che l'importo pagato sia almeno pari al valore delle azioni alla data dell'offerta.

Se il dipendente possiede partecipazioni, titoli o diritti rappresentativi di una quota superiore al 10% dei diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio, la differenza è interamente imponibile.

Le nuove disposizioni si applicano soltanto alle azioni emesse dall'impresa con cui il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che controllano, sono controllate da, o sono sotto il controllo della stessa società che controlla l'impresa.

Chiarimenti applicativi sull'azionariato dei dipendenti

La circolare precisa che la soglia di L. 4 milioni costituisce una franchigia: l'imposizione opera soltanto sulla parte eccedente. L'offerta si considera rivolta alla generalità dei dipendenti quando è destinata a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato; l'esclusione dei lavoratori a termine non impedisce l'applicazione del regime agevolato.

Se le azioni sono offerte soltanto ad alcuni dipendenti, anche appartenenti alla stessa categoria, il valore complessivo delle azioni costituisce reddito di lavoro e segue la disciplina dei fringe benefits di cui all'art. 48, comma 3, del T.u.i.r.

Per le stock option, se il prezzo pagato dal lavoratore è inferiore al valore delle azioni al momento dell'offerta, l'agevolazione non si applica; la differenza tra valore delle azioni al momento dell'assegnazione e corrispettivo pagato costituisce reddito imponibile. Ai fini del calcolo, il "momento dell'offerta" coincide con la data della delibera degli organi sociali competenti che fissa le condizioni del piano di azionariato.

È inoltre precisato che il regime contributivo opera solo per azioni e diritti acquistati in qualità di dipendente; restano fuori dall'ambito applicativo gli acquisti di titoli non causalmente collegati al rapporto di lavoro.

Regime contributivo dell'azionariato dei dipendenti

In linea generale, il D.Lgs. 314/97 ha introdotto il principio di coincidenza tra base imponibile fiscale e base contributiva per i redditi di lavoro. Per azioni e stock option, quindi, la contribuzione segue gli stessi criteri fiscali e si applica secondo il criterio di cassa, nel momento e nella misura in cui il reddito diventa imponibile fiscalmente.

La circolare introduce tuttavia una deroga per i redditi da azionariato dei dipendenti maturati dopo la cessazione del rapporto di lavoro: in tali casi non sussiste obbligo contributivo né per il beneficiario né per l'ex datore di lavoro.

Poiché la materia è complessa, il documento rinvia ai chiarimenti del Ministero delle finanze contenuti nelle circolari n. 247/E/1999, n. 30/2000, n. 98/2000 e nella risoluzione n. 29 del 20 marzo 2001.

Decontribuzione per le erogazioni da contrattazione aziendale o di secondo livello

La circolare conferma che anche per il 2001 trova applicazione il regime di decontribuzione previsto per le erogazioni disciplinate dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello, entro il tetto del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell'anno solare di riferimento, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001. Il richiamo è all'art. 2 del D.L. 67/97, convertito dalla legge 135/97, all'art. 49, comma 3, della legge 488/1999 e all'art. 60 della legge 144/1999, che hanno assicurato la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001.

Punti principali

Invarianza per il 2001 degli importi esclusi da reddito

In applicazione dell'art. 48, comma 9, del T.u.i.r., gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro possono essere rivalutati solo al ricorrere della variazione dell'indice dei prezzi al consumo superiore al 2%. Per l'anno 2001 la circolare precisa che tali importi non subiscono variazioni e restano fissati nelle misure già previste dal D.Lgs. 314/97.

Indennità di trasferta

Le indennità di trasferta non concorrono a formare il reddito imponibile fino a L. 90.000 giornaliere per trasferte nel territorio nazionale e fino a L. 150.000 giornaliere per trasferte all'estero. I limiti si riducono di un terzo in caso di rimborso di vitto o alloggio, ovvero di vitto o alloggio forniti gratuitamente, e di due terzi in caso di rimborso sia di vitto sia di alloggio.

Indennità di trasferimento e liberalità

Le indennità di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti non concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare, entro il limite annuo complessivo di L. 3.000.000 per trasferimenti in Italia e di L. 9.000.000 per trasferimenti fuori dal territorio nazionale o verso l'estero. Le erogazioni a titolo di liberalità sono escluse dall'imponibile entro L. 500.000 per periodo d'imposta.

Beni e servizi al lavoratore e disciplina fringe benefits

Non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se complessivamente non superiore a L. 500.000. Se tale valore supera il limite, l'intero importo concorre integralmente a formare reddito e costituisce base imponibile sia fiscale sia previdenziale.

Mensa aziendale e buoni pasto

La prestazione sostitutiva della mensa aziendale, inclusi i buoni pasto o tickets restaurant, non concorre a formare il reddito imponibile fino a L. 10.240 giornaliere (euro 5,29). La circolare richiama il D.Lgs. 56/98 e conferma che la stessa soglia vale anche ai fini previdenziali, ma solo se l'erogazione avviene nei casi espressamente previsti dalla norma; fuori da tali casi l'importo è integralmente assoggettato a contribuzione.

Somme per asili nido, colonie, borse di studio e opere/servizi di utilità sociale

Ai sensi delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 505/99, non concorrono al reddito imponibile le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e colonie climatiche da parte dei familiari dell'art. 12 T.u.i.r., nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari. È inoltre esclusa dalla base imponibile, fiscale e previdenziale, l'utilizzazione di opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione o culto da parte dei dipendenti e dei familiari indicati nell'art. 12.

Concessione di prestiti ai dipendenti

In caso di concessione di prestiti, l'imponibile fiscale e previdenziale è determinato assumendo il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso applicato al prestito.

Azionariato dei dipendenti: regole fiscali

La disciplina dell'azionariato dei dipendenti è ridefinita dal D.Lgs. 505/99 e riguarda sia l'assegnazione di azioni alla generalità dei dipendenti sia le stock option attribuite a singoli lavoratori o a categorie da incentivare alla permanenza in azienda. Non concorrono a formare reddito: il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti entro L. 4 milioni per periodo d'imposta, a condizione che non siano riacquistate o cedute prima di tre anni, e la differenza tra valore delle azioni al momento dell'assegnazione e importo pagato dal dipendente, se quest'ultimo è almeno pari al valore al momento dell'offerta; se il dipendente detiene partecipazioni superiori al 10% dei diritti di voto o di partecipazione, la differenza è interamente imponibile. Le nuove disposizioni si applicano solo ad azioni emesse dall'impresa datrice di lavoro o da società da essa controllate o controllanti.

Chiarimenti sull'azionariato dei dipendenti

La franchigia di L. 4 milioni opera come soglia di esenzione: l'imposizione si applica solo sulla parte eccedente. L'offerta si intende rivolta alla generalità dei dipendenti quando è destinata a tutti i dipendenti a tempo indeterminato; l'esclusione dei lavoratori a termine non impedisce il regime agevolato. Se le azioni sono offerte solo ad alcuni dipendenti, anche appartenenti alla stessa categoria, il relativo valore costituisce reddito di lavoro soggetto alla disciplina dei fringe benefits. Per le stock option, se il prezzo pagato è inferiore al valore al momento dell'offerta, l'agevolazione non si applica e la differenza è reddito imponibile; il "momento dell'offerta" coincide con la data della delibera degli organi sociali che approva le condizioni del piano.

Azionariato dei dipendenti: regime contributivo

Ai fini contributivi, per azioni e stock option valgono i medesimi criteri fiscali e quindi la contribuzione segue il criterio di cassa, cioè il momento e la misura in cui il reddito è imponibile fiscalmente. Tuttavia, per i redditi derivanti da operazioni di azionariato maturati dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la circolare stabilisce che non sussiste obbligo contributivo né per l'ex dipendente né per l'ex datore di lavoro.

Decontribuzione per contratti collettivi aziendali o di secondo livello

Per gli anni 2000 e 2001, in base all'art. 49, comma 3, della legge 488/1999 e all'art. 60 della legge 144/1999, è confermato il regime di decontribuzione entro il tetto del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell'anno solare di riferimento. Per il 2001 il limite si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

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