Sentenza del 29/08/2019 n. 901 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Indicazione della deduzione per la detassazione ambientale - Riconoscimento della qualificazione di "investimento ambientale" - Gli investimenti ambientali nella rappresentazione del Bilancio - Perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
XXX S.r.l. aveva realizzato nel 2010 un impianto fotovoltaico, ritenuto investimento ambientale agevolabile ai sensi dell'art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000 (cosiddetta Tremonti Ambiente). Pur non avendo indicato tempestivamente la detassazione nelle dichiarazioni originarie, la società aveva chiesto nel 2014 il rimborso dell'IRES versata in eccesso per gli anni 2010-2012, sostenendo la cumulabilità dell'agevolazione con le tariffe incentivanti dei Conti Energia. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la tardività dell'istanza, la sussistenza dei requisiti dell'investimento, la cumulabilità degli incentivi e la possibilità di riportare le perdite fiscali derivanti dalla detassazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto ammissibile il recupero dell'agevolazione mediante istanza di rimborso anche dopo la scadenza per la dichiarazione integrativa a favore, richiamando le Risoluzioni n. 58/E/2016 e n. 132/E/2010 e i principi di emendabilità della dichiarazione. Ha confermato la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'investimento ambientale, dichiarato inammissibile per genericità il motivo sulla cumulabilità con le tariffe incentivanti e riconosciuto la riportabilità delle perdite fiscali, poiché la società era stata costituita nel 2009 e la perdita del 2010 rientrava nei primi tre periodi d'imposta. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 6, commi 13-19, legge n. 388/2000 – Tremonti Ambiente
Le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati
L'agevolazione spetta quando ricorrono i requisiti soggettivi dell'impresa e quelli oggettivi dell'investimento. L'obbligo contabile riguarda la rappresentazione dell'investimento ambientale nel bilancio e non impone di evidenziare nello stesso bilancio la perdita fiscale derivante dalla detassazione.
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
La mancata indicazione della detassazione nella dichiarazione originaria non impedisce, entro i termini applicabili, la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore.
Art. 38, d.P.R. n. 602/1973
Dopo la scadenza del termine per la dichiarazione integrativa a favore, il contribuente può recuperare un'imposta versata in eccesso mediante istanza di rimborso, purché non siano decorsi i termini decadenziali.
Art. 84, comma 2, TUIR
Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva
Le perdite dei primi tre periodi d'imposta di una nuova attività produttiva sono riportabili negli esercizi successivi secondo le condizioni previste dalla norma. Nel caso concreto, essendo la società costituita nel 2009, risultavano inclusi i periodi 2009, 2010 e 2011.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 58/E/2016
Ammette il recupero della detassazione ambientale mediante dichiarazione integrativa e, decorso il relativo termine, mediante istanza di rimborso.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 132/E/2010
In presenza di un'incertezza interpretativa oggettiva e non dipendente da una scelta del contribuente, consente di non applicare in modo rigidamente formalistico il termine per la dichiarazione integrativa e di presentare successivamente un'istanza di rimborso.
Art. 53, comma 1, Costituzione
Il principio della capacità contributiva impedisce che un errore emendabile del contribuente determini un prelievo fiscale superiore a quello previsto dalla legge.
Art. 97, comma 1, Costituzione
Il principio di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa è stato richiamato a sostegno della possibilità di correggere dichiarazioni fiscali errate.
Massime di principio
- La mancata fruizione iniziale di un'agevolazione fiscale non determina automaticamente la perdita del beneficio: occorre verificare la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa o, successivamente, un'istanza di rimborso entro i termini applicabili.
- Un'istanza di rimborso può essere riconosciuta anche quando il contribuente non abbia agito tempestivamente a causa di un'incertezza interpretativa oggettiva sulla spettanza dell'agevolazione, purché non siano decorsi i termini decadenziali.
- La qualifica di investimento ambientale richiede la prova congiunta dei requisiti soggettivi dell'impresa e dei requisiti oggettivi dell'investimento; è quindi essenziale conservare documentazione tecnica, contabile e perizie idonee a dimostrare la quota agevolabile.
- L'obbligo di indicare l'investimento ambientale in bilancio non equivale necessariamente all'obbligo di rappresentare contabilmente la relativa perdita fiscale: i due profili devono essere distinti.
- Le perdite fiscali generate nei primi tre periodi d'imposta di una nuova attività produttiva possono essere riportate negli esercizi successivi nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 84 TUIR.
- In sede di appello, una censura deve indicare con precisione quale errore abbia commesso la sentenza impugnata; un motivo generico, non collegato alla motivazione della decisione, può essere dichiarato inammissibile.
- La possibilità di cumulare un'agevolazione fiscale con incentivi non fiscali deve essere verificata sulla base della disciplina vigente e delle relative interpretazioni amministrative, senza presumere l'incompatibilità soltanto dalla contemporanea fruizione di più benefici.
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