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Sentenza

Sentenza del 29/08/2019 n. 21804 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle dogane aveva recuperato l'IVA relativa agli anni 2006 e 2007, ritenendo applicabile l'aliquota ordinaria del 20% anziché quella agevolata del 10% utilizzata dal contribuente per l'acquisto di prodotti fitosanitari e medicali, tra cui la vitamina B12. Il contribuente ha contestato la decisione sostenendo, da un lato, il difetto di motivazione della sentenza d'appello e, dall'altro, la violazione della normativa unionale e nazionale sull'IVA, affermando che fosse sufficiente la normale destinazione dei prodotti all'alimentazione animale e che il prodotto rientrasse nella voce doganale agevolata. La Corte ha ritenuto che l'aliquota ridotta richiedesse la destinazione reale, effettiva e immediata dei beni al settore zootecnico e non la mera commercializzazione o intermediazione, né la semplice astratta riconducibilità merceologica del prodotto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la censura sul difetto di motivazione si risolveva in una contestazione dell'insufficienza motivazionale non più deducibile nei termini prospettati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha inoltre rigettato il secondo motivo, ritenendo infondata la tesi del contribuente: la normativa italiana può delimitare l'ambito dell'aliquota ridotta prevista dalla direttiva IVA, purché rispetti neutralità fiscale e principi dell'Unione. Nel caso concreto, era necessario verificare in modo obiettivo ed effettivo la destinazione dei prodotti al consumo o alla nutrizione animale, non essendo sufficiente la loro normale o potenziale utilizzazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa all'insufficienza della motivazione, poiché il nuovo testo della norma, applicabile ratione temporis, non consentiva di dedurre la censura nei termini prospettati.

  • Art. 98 e Allegato III, punto 1, della direttiva 2006/112/CE

    "Prodotti alimentari ... destinati al consumo umano e animale ... e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari"

    La direttiva consente, ma non impone, agli Stati membri di applicare aliquote ridotte ai beni indicati nell'Allegato III. Il riferimento alla destinazione normale riguarda beni abitualmente e generalmente destinati alla catena alimentare, ma non impedisce alla normativa nazionale di richiedere un riscontro concreto ed effettivo della destinazione agevolata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, art. 16

    La disposizione nazionale sull'aliquota IVA ridotta è stata interpretata nel senso che l'agevolazione dipende dalla reale ed effettiva destinazione dei prodotti al settore zootecnico e non dalla sola classificazione merceologica, dalla commercializzazione o dalla normale astratta destinazione d'uso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La norma comporta, in caso di rigetto integrale del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.

  • Principio di neutralità fiscale dell'IVA

    Beni o servizi simili e in concorrenza tra loro non possono essere trattati diversamente ai fini dell'IVA. La delimitazione nazionale dell'aliquota ridotta è legittima finché non determina una disparità incompatibile con tale principio.

Massime di principio

  • Per applicare un'aliquota IVA agevolata collegata alla destinazione dei beni, non è sempre sufficiente dimostrare la classificazione doganale o la normale idoneità del prodotto: può essere necessario provare la sua effettiva e concreta destinazione al settore previsto dalla legge.
  • L'intermediario o il semplice commercializzatore non beneficia automaticamente dell'aliquota ridotta quando l'agevolazione è subordinata alla destinazione finale del bene; occorre verificare chi utilizza il prodotto e per quale finalità.
  • Le direttive europee sull'IVA possono consentire agli Stati membri di applicare l'aliquota ridotta solo a specifici beni o situazioni, purché la limitazione sia oggettiva, coerente e non violi la neutralità fiscale.
  • Le agevolazioni e le deroghe in materia di IVA sono generalmente interpretate restrittivamente: in caso di dubbio, il contribuente deve fornire elementi documentali idonei a dimostrare il possesso di tutti i requisiti dell'agevolazione.
  • La mera indicazione di una voce doganale agevolata non esclude, da sola, la verifica della destinazione effettiva richiesta dalla normativa nazionale.

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