Sentenza del 29/08/2019 n. 1090 - Comm. Trib. Prov. Torino
Fatture emesse da una società Svizzera - Deducibilità fini IRAP - Non si applica né la normativa italiana né quella europea - Prestazioni inerenti l'attività della ricorrente - IVA detraibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRAP, dei costi documentati da fatture emesse da una società svizzera e la detraibilità della relativa IVA. L'Amministrazione contestava la documentazione e la rilevanza delle prestazioni, sostenendo implicitamente l'inidoneità delle fatture rispetto ai requisiti della normativa italiana o europea. Il giudice ha invece ritenuto che, trattandosi di fatture emesse da un soggetto svizzero, non fosse necessario che esse rispettassero formalmente la normativa italiana o quella europea in materia di fatturazione. Dalla lettura del contratto è emerso che le prestazioni erano effettivamente inerenti all'attività della ricorrente.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata disattesa. Le prestazioni sono state riconosciute come inerenti all'attività della società e, quindi, idonee a fondare il relativo trattamento fiscale. Quanto all'IVA, la ricorrente, in qualità di committente di servizi da un soggetto estero, aveva correttamente applicato il meccanismo del reverse charge mediante autofattura, annotandola sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite. L'IVA assolta mediante tale meccanismo risultava integralmente detraibile, ricorrendone i presupposti.
Norme richiamate
Art. 226, punto 6, Direttiva 2006/112/CE
I requisiti formali delle fatture previsti dalla direttiva europea non sono stati ritenuti applicabili, in quanto le fatture provenivano da una società svizzera, appartenente a uno Stato non membro dell'Unione europea.
Art. 17, comma 2, d.P.R. 633/1972
Per le prestazioni ricevute da un soggetto non residente, il committente italiano deve assolvere l'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile, emettendo o integrando il documento previsto e annotandolo nei registri IVA applicabili.
Art. 19, d.P.R. 633/1972
La detrazione dell'IVA è ammessa quando l'imposta riguarda beni o servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa e le operazioni sono inerenti all'attività economica del soggetto passivo. Nel caso esaminato, l'inerenza è stata ricavata dal contenuto del contratto e dalla natura delle prestazioni.
Massime di principio
- Le fatture provenienti da fornitori extra-UE non devono necessariamente rispettare i requisiti formali propri delle fatture italiane o della normativa europea; occorre tuttavia che consentano di identificare le parti, la prestazione, il corrispettivo e il rapporto economico sottostante.
- L'inerenza dei costi e dell'IVA va valutata principalmente in base alla concreta relazione tra le prestazioni ricevute e l'attività d'impresa, anche attraverso contratti, ordini, relazioni e altra documentazione probatoria.
- Quando un'impresa italiana riceve servizi da un soggetto estero, deve verificare l'applicazione del reverse charge e assolvere correttamente gli obblighi IVA mediante autofattura o integrazione, con le relative annotazioni nei registri.
- L'IVA assolta in reverse charge può essere detratta, anche integralmente, se il servizio è inerente all'attività, l'imposta è stata correttamente assolta e non sussistono specifiche limitazioni al diritto di detrazione.
- La corretta applicazione del reverse charge non sostituisce la necessità di dimostrare l'effettività e l'inerenza delle prestazioni: la documentazione contrattuale e commerciale resta essenziale in caso di verifica.
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