Sentenza del 29/08/2019 n. 5111 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tarsu/Tia - presupposti impositivi - occupazione o detenzione di immobile - cessazione - presentazione denuncia - necessità - status di studente ed assenza di mobili - inidoneità a produrre rifiuti - non costituiscono elementi probatori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento TARSU/TIA relativo all'anno 2007, sostenendo che l'immobile non fosse idoneo a produrre rifiuti solidi urbani. Ha richiamato, in particolare, il proprio status di studentessa, l'assenza di arredi e la presunta inutilizzabilità dell'immobile. In appello è stata inoltre esaminata un'eccezione relativa alla difesa tecnica, ritenuta superabile in ragione del modesto valore della controversia e della possibilità per la contribuente di difendersi personalmente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha rigettato l'appello e confermato la decisione della Commissione Provinciale di Agrigento. Il giudice ha rilevato che la contribuente non aveva presentato, né provato di aver presentato, la denuncia di cessazione o di inidoneità dell'immobile alla produzione di rifiuti. Una perizia di parte del 2013 è stata ritenuta scarsamente probatoria e comunque non riferibile adeguatamente all'annualità 2007. Lo status di studentessa e l'assenza di arredi non sono stati considerati sufficienti a escludere il presupposto impositivo. La contribuente è stata inoltre condannata a rifondere alla società appellata le spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 62 del D.lgs. n. 507 del 1993
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
Il presupposto della TARSU è l'occupazione o detenzione dell'immobile, indipendentemente dall'effettiva produzione di rifiuti in concreto, salvo specifiche cause di esclusione o esenzione provate nelle forme previste.
Art. 64 del D.lgs. n. 507 del 1993
L'obbligazione viene meno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sia stata presentata la denuncia di cessazione, salvo diverso accertamento dell'ufficio.
La cessazione dell'obbligo tributario richiede la presentazione della denuncia prevista dalla legge. In assenza di denuncia, la mera inutilizzazione dell'immobile o la sua assenza di arredi non è sufficiente a interrompere la tassazione.
Art. 12 del D.lgs. n. 546 del 1992
Disciplina la difesa tecnica nel processo tributario. La limitata abilitazione professionale del geometra non impedisce, nel caso concreto, l'esame dell'appello, poiché il valore della lite consentiva alla contribuente di difendersi personalmente.
Massime di principio
- Per la TARSU/TIA, l'occupazione o detenzione di un locale costituisce normalmente il presupposto dell'imposizione; non è necessario dimostrare la produzione effettiva di rifiuti in ogni momento.
- Chi cessa di occupare o detenere un immobile deve presentare tempestivamente la denuncia di cessazione prevista dal regolamento e dalla legge: senza tale adempimento, il tributo può continuare a essere richiesto.
- Lo status di studente, l'uso saltuario dell'immobile, l'assenza di mobili o la sua mancata abitabilità non dimostrano automaticamente l'esclusione dal tributo.
- L'inidoneità a produrre rifiuti deve essere documentata con elementi riferibili all'annualità contestata e fatta valere nelle forme amministrative previste; una perizia di parte tardiva o generica può avere valore probatorio insufficiente.
- Le esenzioni o riduzioni non operano automaticamente: normalmente richiedono una specifica istanza del contribuente e il successivo accertamento dell'ente impositore.
- Nel contenzioso tributario è importante rispettare le regole sulla rappresentanza e sulla difesa tecnica, anche se per controversie di modesto valore il contribuente può, nei casi previsti, difendersi personalmente.
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